Ricerca Sentenze
Azione del fallimento del creditore contro gli amministratori della società debitrice: onere di provare credito, incapienza, nesso causale e vendita sottocosto
Nell’azione promossa dal fallimento del creditore di una società contro gli amministratori di questa, ai sensi degli artt. 2394 o...

Nell’azione promossa dal fallimento del creditore di una società contro gli amministratori di questa, ai sensi degli artt. 2394 o 2395 c.c., per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento del credito del fallito, la domanda va rigettata quando il curatore non provi l’esistenza, l’entità e l’esigibilità del credito, l’incapacità della società debitrice di soddisfarlo e il nesso causale tra il mancato pagamento e il fallimento dell’impresa creditrice; a fronte dell’eccezione di inadempimento della committente per vizi e ritardi, incombe sull’appaltatore la prova dell’esatto adempimento e dell’effettiva entità delle opere eseguite, non fornibile con fatture, riepiloghi e scritture contabili provenienti dal medesimo soggetto che intende avvalersene, mentre la proroga del termine di consegna di un appalto stipulato per iscritto va provata per iscritto ai sensi dell’art. 2722 c.c.

La mala gestio degli amministratori consistente nella vendita di beni sociali a prezzi inferiori a quelli di mercato richiede che l’attore fornisca prova documentale del maggior valore, ad esempio mediante le quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle entrate, compravendite comparabili o offerte di acquisto a prezzo superiore, e non può essere desunta dalla mera contestazione della stima del perito della società; l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato senza specificità non può supplire all’onere probatorio.

Leggi tutto
Sequestro conservativo a tutela dell’azione di responsabilità verso l’amministratore: difetto di fumus per credito già garantito da ipoteca e crediti incerti
In tema di sequestro conservativo [nella specie, richiesto sui beni dell’amministratore e socio di maggioranza di una s.r.l. a tutela...

In tema di sequestro conservativo [nella specie, richiesto sui beni dell’amministratore e socio di maggioranza di una s.r.l. a tutela dell’instauranda azione di responsabilità ex artt. 2394 e 2395 c.c.], difetta il requisito del fumus boni iuris sia quando il credito dedotto risulti già assistito da idonea garanzia reale opponibile ai terzi, come l’ipoteca giudiziale iscritta anteriormente alla trascrizione dell’atto di alienazione dell’immobile da parte della società debitrice, sia quando gli ulteriori crediti azionati siano, allo stato, incerti nell’an e nel quantum [nella specie, la quota di utili di un’associazione in partecipazione e i danni da vizi dell’immobile, ancora da accertare]. In tale ipotesi la domanda cautelare deve essere rigettata anche a fronte di condotte del resistente oggettivamente dirette a svuotare il patrimonio della società, che possono tuttavia giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Leggi tutto
Danno riflesso del socio per l’illecito del terzo verso la società: legittimazione risarcitoria della sola società
Ove una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo [nella specie, l’esecuzione immobiliare promossa da una...

Ove una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo [nella specie, l’esecuzione immobiliare promossa da una banca sull’intero patrimonio sociale, oltre i beni ipotecati], un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Attengono alla sfera patrimoniale della società, e non dei soci, la perdita di valore degli immobili e del marchio di cui essa è titolare e il mancato ricavo dell’attività d’impresa, anche quando l’intero capitale sia detenuto dagli attori.

L’azione individuale del socio nei confronti degli amministratori ex art. 2395 c.c. non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, poiché la norma esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

Leggi tutto
L’illecita prosecuzione dell’attività sociale tra responsabilità sociale e responsabilità gestoria
L’art. 2486, co. 2 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati – tra gli altri – ai...

L’art. 2486, co. 2 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati – tra gli altri – ai terzi con atti compiuti in violazione dell’obbligo di gestione della società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Esso si applica, dunque, quando la condotta illecita degli amministratori viene posta in essere in un momento in cui si è già verificata una causa di scioglimento della società. L’art. 2486 cpv. costituisce una declinazione della responsabilità generale posta dagli artt. 2392 e ss. c.c. ma non è una norma inutile o meramente ricognitiva, perché si riferisce ad una mutata prospettiva della gestione societaria, consentendo di configurare a carico degli amministratori una responsabilità in delle ipotesi in cui nella proiezione ordinaria dell'attività di impresa la condotta potrebbe anche ritenersi lecita.

Per poter affermare la responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell’attività sociale, non è sufficiente allegare un aggravamento della perdita patrimoniale, ma è necessario dimostrare che la condotta gestoria successiva a uno stato di scioglimento di fatto è stata fonte di danno ingiusto, trattandosi di una attività orientata non alla conservazione del valore del patrimonio sociale, bensì al proseguimento dell'attività tipica, con conseguente assunzione di nuovo rischio di impresa. In proposito, anche rispetto alla responsabilità ex art. 2486, co. 2 c.c. possono richiamarsi i principi affermati riguardo all’art. 2395 c.c., il quale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.

Costituisce illecito rilevante ai sensi dell’art. 2395 c.c. ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori in occasione dell’esercizio delle loro funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto tale da riverberarsi direttamente nel suo patrimonio. Trattandosi di responsabilità aquiliana, il terzo danneggiato è onerato della prova dei presupposti soggettivi ed oggettivi di tale responsabilità. L’accoglimento dell’azione risarcitoria proposta a norma dell’art. 2395 c.c. richiede l’accertamento non solo della condotta contra legem ma anche l’allegazione e prova, da parte dell’attore, del danno lamentato e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa. La giurisprudenza e la dottrina hanno sussunto all’interno dell’art. 2395 c.c. la condotta degli amministratori lesiva della libertà di autodeterminazione negoziale dei terzi che contrattano con la società.

L’azione individuale di responsabilità non copre il danno subito dal terzo contraente in conseguenza dell’inadempimento della società, il quale non implica di per sé una responsabilità diretta degli amministratori, salvo che l’inadempimento sia dipeso da dolo o colpa degli amministratori stessi, i quali, in tal caso, concorrono nell’illecito della società a titolo extra-contrattuale. Pertanto, qualora l’attività illecita degli amministratori determini o concorra a determinare l’inadempimento della società, è configurabile, secondo i principi della c.d. tutela aquiliana del credito, il concorso tra l’illecito della società ex art. 1218 c.c. e l’illecito extra-contrattuale degli amministratori.

Leggi tutto
La responsabilità degli amministratori privi di deleghe
Con riferimento alle società di capitali in genere, gli amministratori privi di deleghe hanno il dovere di agire informati ex...

Con riferimento alle società di capitali in genere, gli amministratori privi di deleghe hanno il dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. e se, a fronte di segnali d’allarme, omettano di attivarsi con la diligenza imposta dalla carica adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione – a mero titolo di esempio: richiesta di specifici chiarimenti ai delegati e/o al collegio sindacale e/o di report periodici, denuncia dell’inadempimento del delegato, revoca della delega gestoria o dell’amministratore delegato, avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, proposizione delle necessarie iniziative giudiziarie - rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato.

Leggi tutto
Transazione e insussistenza del danno risarcibile
Non sussiste un danno risarcibile ove il pregiudizio lamentato coincida con le obbligazioni assunte in sede di transazione, atteso che...

Non sussiste un danno risarcibile ove il pregiudizio lamentato coincida con le obbligazioni assunte in sede di transazione, atteso che la transazione è il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite, sicché le prestazioni assunte ne costituiscono il contenuto tipico e non possono essere considerate come perdita ingiusta; diversamente, posto che ex lege lo scioglimento della transazione è possibile solo in specifiche ipotesi, far coincidere il danno con l’impegno oggetto della transazione comporterebbe la paradossale conseguenza dell’esistenza e validità di una transazione in cui una delle parti non abbia concesso nulla, con conseguente svuotamento di ogni giustificazione causale dell’accordo transattivo.

In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Leggi tutto
Difetto di legittimazione del socio in relazione alle domande di nullità, annullamento e di risoluzione del contratto stipulato dalla società
L’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui...

L’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall’obbligo, facente capo all’amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l’eliminazione degli effetti conseguenti all’accertato vizio.

Leggi tutto
Azione del socio ex art. 2395 c.c. e assegnazione di alloggi ai soci nelle cooperative edilizie
La fattispecie contemplata dall’art. 2395 c.c. è una specie della previsione generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c. e...

La fattispecie contemplata dall'art. 2395 c.c. è una specie della previsione generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 c.c. e dell'obbligo ivi fatto al danneggiante di risarcire i danni causati "contra ius" a terzi con atti e fatti non iure dati. Ciò in quanto mentre il rapporto che si forma tra la società di capitali e l'amministratore ha la sua fonte in un atto di nomina e di accettazione che instaura tra le parti un vero e proprio contratto avente ad oggetto la diligente gestione, secondo statuto e legge, della società, tale per cui il dovere dell'organo amministrativo di conservare e investire al meglio il patrimonio sociale ha natura contrattuale e il suo inadempimento, anche sotto il profilo degli oneri processuali di prova, è regolato dagli art. 1218 e 1176 cpv c.c., il diaframma della persona giuridica è tale da rendere i soci, nei rapporti con l'amministratore, terzi sia pur qualificati privi di un diretto e vincolante rapporto obbligatorio con il gestore del patrimonio sociale. Ne consegue che, ove i soci alleghino che determinati atti gestori abbiano inferto un danno diretto alla propria sfera giuridico-patrimoniale, incombe pienamente loro la prova piena della condotta illecita, anche sotto il suo profilo soggettivo di colpevolezza, nonché del danno e del nesso di causalità, pure diretta, tra i due termini della fattispecie risarcitoria.

L'assegnazione di un alloggio costruito da una cooperativa nell'ambito di un programma di edilizia residenziale non può essere ricondotta all'istituto della compravendita, giusta l'inesistenza del prezzo. Infatti, dalla lettura dalle norme del T.U. n. 1165 del 1938, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa ed il socio, deriva che l'acquisto della proprietà in favore del socio si realizza all'esito di un procedimento complesso a formazione successiva, che trova perfezionamento con il frazionamento del mutuo assunto dalla cooperativa e la stipula del contratto individuale da parte del socio assegnatario. L'assegnazione, la quale consiste nella consegna di un determinato alloggio ad un determinato socio attribuendogli il diritto di godimento dell'alloggio stesso, rappresenta il termine iniziale dell'obbligazione gravante sull'assegnatario di pagare le quote di ammortamento del mutuo. I rapporti fra socio e società sono, da un lato, attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno e della realizzazione degli alloggi; ove il socio assegnatario ritenga che il prezzo di assegnazione dell’alloggio sia stato artificiosamente maggiorato mediante l’imputazione di oneri spettanti ad altri soci precedentemente assegnatari deve contestare e impugnare l’atto di assegnazione, anche con riguardo alla propria posizione. L’eventuale danno derivante da una protratta e negligente o dolosa gestione della cooperativa ha natura meramente riflessa e non può essere fatto valere mediante azione di responsabilità ove l’assegnazione sia stata accettata, ancorché controvoglia per non perdere i propri diritti, senza essere stata tempestivamente impugnata per errore, violenza o dolo.

Leggi tutto
Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.
A norma dell’art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto...

A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società e verso i singoli soci e terzi
A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei...

A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa e, nel caso siano stati a conoscenza che l’atto dannoso stava per essere compiuto, abbiano fatto constare il proprio dissenso. Nonostante il silenzio della norma circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica, in particolare, nel dovere di agire in modo informato e di valutare e curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

In sede di azione di responsabilità contro gli amministratori non è sufficiente sindacare la mera eccessività del compenso, bensì valutare l’eventuale inadempimento degli amministratori ai loro doveri di legge e di statuto.

Ai sensi del comma VII dell’art. 2476 c.c. “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori."
Tale ultima previsione, dunque, consente al singolo socio che abbia subito un danno direttamente incidente sul proprio patrimonio personale e causalmente riconducibile ad atti di mala gestio degli amministratori di esperire un’azione individuale di responsabilità nei confronti degli stessi; a condizione, però, che si tratti di danno diverso ed estraneo da quello reintegrabile per mezzo dell’azione sociale di responsabilità. Ed invero, anche al fine di garantire e preservare il rispetto del principio indennitario, l'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori è preclusa quando il danno lamentato, in via immediata e diretta, costituisce solo il riflesso del pregiudizio subito dalla società, giacché tanto l'art. 2476, VII, c.c. (in materia di S.r.l.) quanto l’art. 2395 c.c. (in materia di S.p.A.) esigono espressamente che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti dolosi o colposi dell’organo gestorio. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori per documentazione contabile non veritiera
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo...

In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danno si manifesta.

Deve escludersi la responsabilità dell’amministratore per i danni lamentati dagli ex soci (non amministratori) cedenti la loro quota al terzo acquirente, qualora questi ultimi abbiano consapevolmente concorso alla predisposizione e alla trasmissione alla controparte contrattuale di documentazione contabile non veritiera, risultando provata la loro piena conoscenza dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della società al momento della cessione. In tale ipotesi, il pregiudizio economico patito dal terzo acquirente derivante dalla successiva rideterminazione giudiziale del prezzo di cessione, quale conseguenza dell’accertata responsabilità risarcitoria ex art. 1440 c.c. dei cedenti, non è causalmente imputabile all’amministratore, ma costituisce effetto diretto della condotta dolosa degli stessi soci inserendosi perciò in un quadro di responsabilità autonoma. Parimenti, non è configurabile un danno da perdita di chance in difetto della prova, anche presuntiva, dell’esistenza di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un diverso e più favorevole risultato economico, ove emerga che il prezzo originariamente pattuito fosse già superiore al valore reale della partecipazione sociale.

Leggi tutto
Responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c. 7 c.c. e principio di non contestazione
L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova...

L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore medesimo, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall’attore. Nel contesto di tale azione, le differenze retributive maturate dal lavoratore non integrano, di per sé, una voce di danno risarcibile, costituendo esse il corrispettivo della prestazione lavorativa e gravando il relativo obbligo di pagamento sul datore di lavoro.

In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.

Leggi tutto
logo