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Annullabilità della delibera approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi
È annullabile la delibera assembleare di s.r.l. avente ad oggetto il riconoscimento del compenso e del rimborso spese in favore...

È annullabile la delibera assembleare di s.r.l. avente ad oggetto il riconoscimento del compenso e del rimborso spese in favore dell’amministratore, approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi, quando essa risulti dannosa per la società, in assenza di margini di utili tali da giustificare e consentire l'attribuzione di tali compensi.

Il diritto alla remunerazione degli amministratori ha natura disponibile e, pertanto, alla luce dell'art. 2389, secondo comma, c.c. è legittima la clausola statutaria di s.r.l. con cui si prevede una remunerazione costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o con cui si prevede che l'attività dell'amministratore sia prestata a titolo gratuito.

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Eccesso dei limiti convenzionali ai poteri rappresentatitivi di amministratore di S.r.l.: conseguenze e legittimazione
La regola posta dall’art. 2475-bis, primo comma, c.c. costituisce una norma di default destinata ad assumere rilevanza nel silenzio dello...

La regola posta dall’art. 2475-bis, primo comma, c.c. costituisce una norma di default destinata ad assumere rilevanza nel silenzio dello statuto o dell’atto di nomina. Anche nelle società a responsabilità limitata, infatti, è possibile attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori ovvero ricollegarla alla titolarità di alcune cariche (come la carica di amministratore delegato o di presidente del consiglio di amministrazione); ciò lo si può desumere dal fatto che tra le indicazioni che l’atto costitutivo deve necessariamente contenere rientrano quelle concernenti la rappresentanza della società (art. 2463 comma 2, n. 7 c.c.) e che l’art. 2383 comma 4 (richiamato dall’art. 2475 comma 2 c.c.) prevede che entro trenta giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, nonché – in ultimo – da quanto indicato all’art. 2475-ter c.c. dove nel menzionare gli «amministratori che hanno la rappresentanza della società» lascia desumere che possono esservi amministratori che non hanno detto potere in conseguenza di limitazioni poste dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina.

Le limitazioni statutarie - a differenza delle limitazioni legali - dei poteri rappresentativi degli amministratori non si riverberano in maniera automatica sul contratto sottoscritto dagli amministratori con i terzi, non essendo, se non nel concorso degli altri presupposti indicati dall’art. 2475-bis c.c., ad essi opponibili. Il fatto che un amministratore abbia sottoscritto un contratto eccedendo la propria limitazione del potere rappresentativo, può presentare conseguenze sul piano dei rapporti interni alla società, giustificando la revoca dell’amministratore dall’incarico gestorio ovvero la proposizione di una azione di responsabilità nei suoi confronti ovvero ancora, qualora nella società sia presente il collegio sindacale, la denunzia ex art. 2408 c.c.

Nel caso di violazione dei limiti convenzionali al potere rappresentativo degli amministratori nell’ipotesi descritta dall’ultima parte dell’art. 2475-bis secondo comma c.c. (ossia nel caso in cui il terzo contraente abbia intenzionalmente agito in danno della società) solo la società (e non, quindi, anche il singolo socio) è legittimata ad opporre ai terzi tali limitazioni. Ciò alla luce del fatto che nelle società di capitali, l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni alla società (rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali) e non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed, in particolare, ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421 c.c

L’eventuale inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator di una società può essere fatta valere dal falso rappresentato, ma non dai soci di quest’ultimo qualora costituito in forma di società di capitali.

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Sul diritto di ispezione e controllo del socio di S.r.l.
La disposizione dell’art. 2476, co. 2 c.c. ha la funzione di permettere al socio di S.r.l. un controllo sulla società...

La disposizione dell’art. 2476, co. 2 c.c. ha la funzione di permettere al socio di S.r.l. un controllo sulla società e di consentirgli un esercizio consapevole dei propri diritti.

La richiesta del socio deve essere sufficientemente dettagliata; il diritto di consultazione non è limitato ai libri sociali, ma si estende a ogni documento concernente la gestione della società – come, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile e la documentazione più prettamente commerciale – mentre non sono ricomprese elaborazioni contabili non previste dalla legge né relazioni, valutazioni o pareri da parte dell’amministratore.

Sebbene la norma, sul piano letterale, ponga il dovere informativo esclusivamente a carico dell’organo amministrativo, tale dovere sussiste anche in capo al liquidatore, quando la società è in fase di liquidazione.

Sul piano processuale, il diritto di ispezione e controllo può essere fatto valere anche d’urgenza in via cautelare, senza che sia necessaria, a pena di inammissibilità, la prospettazione di una futura azione di merito, trattandosi di un provvedimento cautelare anticipatorio. È sufficiente ad integrare il requisito del periculum in mora l’ingiustificato protrarsi di una situazione di incertezza e di impossibilità per il socio ricorrente di avere libero accesso alla documentazione sociale, posto che il ritardo è di per sé lesivo del diritto potestativo di cui il socio è titolare.

Non è abusiva la condotta del socio ricorrente che abbia presentato reiterate richieste di informazione e di consultazione alla società, qualora la documentazione da quest’ultima già messa a disposizione risulti largamente incompleta e comunque diversa da quella successivamente richiesta in via giudiziale. La circostanza che la società resistente sia in fase di liquidazione rende inconferente la contestazione relativa ad una presunta strumentalizzazione della richiesta da parte del socio per il perseguimento di finalità concorrenziali.

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Natura imperativa dell’art. 2474 cc e accollo del debito in relazione alla cessione di quote di S.r.l..
Il divieto di cui all’art. 2474, che vieta in primo luogo l’acquisto e la sottoscrizione delle proprie quote, si estende...

Il divieto di cui all’art. 2474, che vieta in primo luogo l’acquisto e la sottoscrizione delle proprie quote, si estende anche all’ipotesi di accollo del debito relativo al pagamento del corrispettivo stabilito nella cessione, poiché anche tale ipotesi pregiudica gli interessi protetti dalla norma. Ne consegue la nullità della pattuizione in contrasto con tale divieto, anche se intervenuta a sei anni di distanza dalla cessione delle quote.

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Le ipotesi e l’operatività della esclusione del socio di srl
A differenza delle società di persone (nella cui disciplina l’esclusione è prevista espressamente e direttamente dall’art. 2286 c.c. e, comunque,...

A differenza delle società di persone (nella cui disciplina l’esclusione è prevista espressamente e direttamente dall’art. 2286 c.c. e, comunque, consentita anche nella generale ipotesi dei gravi inadempimenti alle obbligazioni incombenti sul socio), nella società a responsabilità limitata la cessazione del rapporto sociale con riguardo ad un socio è possibile solo:
a) nell’ipotesi del mancato versamento dei conferimenti dovuti per la liberazione della quota di capitale sottoscritta (in sede di costituzione o in sede di aumento reale del capitale sociale) ed all’esito del procedimento previsto dall’art. 2466 c.c.;
b) ovvero ai sensi dell’art. 2473-bis c.c. nelle specifiche ipotesi di esclusione previste dall’atto costitutivo. In tal caso, perché lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio possa operare è necessario che i. le cause di esclusione siano previste espressamente e tassativamente da una clausola statutaria che siano applicate per le situazioni di fatto e/o di diritto verificatesi successivamente alla loro introduzione (per l’ovvia esigenza di consentire ai soci di evitare tale gravissima ‘sanzione privata’, conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa); ii. integrino, sotto il profilo contenutistico, una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (art. 2473-bis).

In ogni caso, le ipotesi di esclusione del socio cui agli artt. 2466 c.c. (esclusione del c.d. “socio moroso”) e 2473 bis c.c. (esclusione per giusta causa) sono due istituti del tutto autonomi e diversi e, comunque, non sovrapponibili.

Al di fuori di tali ipotesi, il singolo rapporto sociale non potrà mai unilateralmente essere risolto per decisione maggioritaria (assembleare o consiliare); né il canone di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sociale (che impone alle parti di un contratto di comportarsi, nell’esecuzione degli obblighi loro rivenienti dalla conclusione dello stesso, secondo correttezza e salvaguardando per quanto possibile le ragioni delle altre) consente in alcun modo di stravolgere tale equilibrato impianto normativo.

Come provvedimento conseguente all’annullamento della delibera di esclusione del socio il Giudice può ordinare all’Amministratore di iscrivere nel Registro delle Imprese il reintegro del socio e può attribuire al socio stesso, in caso di inerzia dell’Organo gestorio, il potere di agire in via surrogatoria per ottenere detta iscrizione.

Il socio di srl - che sia stato escluso con deliberazione dell’assemblea sociale - ha la legittimazione attiva ad impugnare la decisione di esclusione.

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Somme erogate dai soci alle società da loro partecipate: finanziamento o conferimento?
Secondo quanto generalmente previsto, l’erogazione di somme che i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo...

Secondo quanto generalmente previsto, l'erogazione di somme che i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di finanziamento oppure di conferimento. A tal proposito, tra gli elementi che costituiscono indice utile per la qualificazione della fattispecie in un senso o nell'altro, assume rilievo la qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, in considerazione della soggezione del bilancio stesso all'approvazione dei soci. Quanto premesso è stato oggetto di una pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale infatti "le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento" (Cass., sez. I, 23/03/2017, n. 7471).

[Nel caso di specie, la somma erogata dal socio-attore nella società convenuta è stata qualificata come finanziamento e non come conferimento, come invece eccepito da controparte, non avendo la medesima parte convenuta provato che i finanziamenti oggetto della nota integrativa del bilancio della società fossero ulteriori e/o diversi rispetto a quello oggetto della controversia.

Inoltre, il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 2467 c.c., la cui norma – rubricata "Finanziamenti dei soci" – enuncia che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, là ove i finanziamenti siano stati concessi "in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento". Invero, sempre nel caso in esame, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'operatività della postergazione quale fatto impeditivo del rimborso della somma erogata dal socio-attore incombe sulla parte convenuta, la quale, tuttavia, non ha fornito la prova dei seguenti elementi: da un lato, della sussistenza di attuali crediti rispetto ai quali il rimborso richiesto da parte attrice avrebbero dovuto essere postergati; dall'altro, dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento o di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, fattori questi eventualmente sussistenti al momento della concessione dei finanziamenti].

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La natura della clausola di earn-out e la conseguente insussistenza di un obbligo legale di rinegoziazione.
Le clausole di earn-out sono clausole atipiche di fonte esclusivamente convenzionale: pertanto, essendo originate dall’esercizio dell’autonomia privata delle parti ed in...

Le clausole di earn-out sono clausole atipiche di fonte esclusivamente convenzionale: pertanto, essendo originate dall'esercizio dell'autonomia privata delle parti ed in assenza di diretti riferimenti normativi, devono essere interpretate dal Giudice nel rigoroso rispetto del regolamento d'interessi trasfuso dalle parti nella disciplina contrattuale, in applicazione dei principi ex artt. 1362 ss. c.c. Ciò trova, peraltro, un ulteriore riscontro nella natura ontologicamente aleatoria del meccanismo stesso dell'earn-out, alla stregua del quale l'an e il quantum dell'obbligazione di pagamento del segmento di prezzo supplementare sono influenzati dal verificarsi di condizioni o eventi incerti, specificatamente individuati dalle parti nell'accordo di cessione parziale o totale di partecipazioni sociali, al verificarsi dei quali opera tale clausola.

Nel caso di specie, con riferimento all'avveramento di un rischio espressamente preso in considerazione dalle parti nella formulazione di una clausola di earn-out inserita in un Accordo Quadro relativo alla cessione di partecipazioni in una società a responsabilità limitata, il Tribunale ha rilevato l'insussistenza di un obbligo di rinegoziazione della suddetta clausola ex artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., non essendo tale obbligo testualmente previsto dal contratto. Dunque, illegittima è apparsa la richiesta di parte attrice di invocare l'inadempimento di un obbligo legale di rinegoziazione del contratto al solo fine di sottrarsi al fisiologico verificarsi di una delle condizioni al cui verificarsi è subordinata l'operatività della clausola di earn-out. [Nello specifico, la clausola di earn-out concerneva la possibilità – poi effettivamente realizzatasi – per una delle parti di farsi riconoscere una somma significativamente minore rispetto a quella originariamente pattuita nella suddetta clausola, mediante un successivo accordo transattivo con le controparti pubbliche e secondo termini non manifestamente irragionevoli né contrari a buona fede].

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Presupposti per l’accertamento della qualifica di amministratore di fatto di S.r.l. e responsabilità gestoria
La qualifica di amministratore di fatto postula, a norma dell’art. 2639 cod. civ., l’esercizio in modo continuativo e significativo dei...

La qualifica di amministratore di fatto postula, a norma dell’art. 2639 cod. civ., l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione gestoria, e la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive.

È assoggettabile all’azione di responsabilità, ai sensi degli art. 146 L.F., anche l’amministratore di fatto, identificabile in colui che abbia effettivamente gestito la società in assenza di una nomina in forma legale oppure quando l’investitura sia ricollegabile al contegno dei soci, in modo da determinare l’inserimento di tale organo amministrativo nella funzione, con conseguente assunzione degli obblighi connessi all’ufficio assunto.

 

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I limiti al compenso dell’organo amministrativo di società partecipate e il concorso di responsabilità del socio ex art. 2476 c.c.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, il compenso dell’amministratore di società a partecipazione pubblica soggiace al limite dell’80% del compenso...

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il compenso dell’amministratore di società a partecipazione pubblica soggiace al limite dell’80% del compenso erogato nel 2013, da intendersi come il costo effettivamente sostenuto dalla società, indipendentemente da qualsivoglia distinzione circa il numero delle mensilità concretamente erogate in tale annualità (nel caso di specie, la società aveva erogato un compenso nel 2013 per due sole mensilità).

Ai fini della configurabilità della peculiare ipotesi di responsabilità prevista dall’art. 2476, VII c., c.c. a carico del socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto di gestione dannoso per la società, occorre che vi sia stato un concorso di responsabilità del socio e dell’amministratore, e che in giudizio emergano, quantomeno in via incidentale, i profili che depongano per la responsabilità di quest’ultimo.

 

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Compensabilità del debito da aumento di capitale e principio di postergazione dei finanziamenti dei soci
Il principio di postergazione legale esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri...

Il principio di postergazione legale esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento e ad impedire, in tal modo, l’esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.  Ciò posto, l’inesigibilità del credito derivante dalla postergazione legale impedisce necessariamente l’operatività della compensazione con il debito del medesimo socio derivante dall’aumento di capitale. 

L’art. 2467 c.c. è ostativo all’operare tanto della compensazione legale, mancando il requisito della esigibilità di uno dei due crediti, quanto della compensazione volontaria, in quanto l’amministratore della società ha il dovere di opporre la postergazione del finanziamento del socio.  

Incombe sulla società convenuta dal socio per la restituzione del finanziamento eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 2467 c.c.

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Illegittimità della delibera di aumento di capitale che obbliga il socio al conferimento in natura
È illegittima la delibera assembleare che, nel quadro di un’operazione di aumento di capitale scindibile, preveda in capo a un...

È illegittima la delibera assembleare che, nel quadro di un’operazione di aumento di capitale scindibile, preveda in capo a un socio l’obbligo di sottoscrizione mediante conferimento in natura e, in mancanza di esercizio di tale diritto d’opzione, la possibilità per gli altri soci di esercitare la prelazione sull’inoptato. In tal caso, infatti, il socio verrebbe posto di fronte all’alternativa se perdere la proprietà del bene e mantenere intatta la propria partecipazione o perdere (o vedersi diluita) la propria partecipazione, mantenendo la proprietà del bene.

L’illegittimità della delibera che prevede una tale operazione non verrebbe inficiata da eventuali patti parasociali, dato che essi riguardano i rapporti tra soci e non possono, quindi, determinare il comportamento di questi ultimi verso la società.

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Termine di prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare
Qualora sia stata promossa azione penale per bancarotta nei confronti degli amministratori di una società soggetta a procedura concorsuale e...

Qualora sia stata promossa azione penale per bancarotta nei confronti degli amministratori di una società soggetta a procedura concorsuale e sia stata esperita azione di responsabilità contro tali organi per gli stessi fatti, si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per l'azione di danno derivante da reato anche agli effetti delle azioni di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c.

La prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società fallita decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento , quando i fatti che costituiscono l'illecito civile siano gli stessi di quelli che integrano i reati fallimentari.

L'azione esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. compendia in sé sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali, e la stessa è pacificamente ammissibile anche nel caso di S.r.l.

Il termine di prescrizione dell'azione spettante ai creditori sociali decorre dal momento in cui si manifesta lo stato di insolvenza della società (e non dal momento del compimento del singolo atto dannoso); pertanto,  ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, occorre  avere riguardo non alla data cui far risalire l'effettiva insolvenza, ma alla data in cui essa si è manifestata all'esterno. Nel caso in cui tale data non sia stata indicata e dimostrata dalla parte interessata, essa coincide con il deposito della sentenza di fallimento.

Intervenuta l'insolvenza della società,  la mancata tenuta delle scritture contabili non consente di stabilire in modo preciso quando la società si sia trovata in stato di scioglimento per perdita del capitale o per altri motivi; pertanto, in tale ipotesi, si determina una inversione dell'onere della prova, dovendo essere gli amministratori inadempienti a quell'obbligo a provare che il dissesto è derivato da cause loro non imputabili o non imputabili ad un loro comportamento negligente.

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