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Sulla qualità di socio di s.r.l.
Condizione per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in una s.r.l. (nel caso di specie il diritto a ricevere il...

Condizione per la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in una s.r.l. (nel caso di specie il diritto a ricevere il pagamento di dividendi) è l'iscrizione dell'acquisto della quota di partecipazione nel registro delle imprese o, quantomeno, il deposito a registro imprese, per l'iscrizione, dell'atto recante il trasferimento della quota.

Al riguardo, l'art. 2470 cod. civ. - secondo cui il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito del relativo atto - è una norma volta alla certezza nell'individuazione dei soci di S.r.l. all'evidente fine di assicurare certezza e stabilità ai processi interni alla società di capitali - deliberativi ed esecutivi di deliberazioni - e pertanto s'appoggia a un indice segnaletico di tipo formale, i.e. l'iscrizione a registro delle imprese, per l'individuazione del titolare dei diritti nei confronti della società, "senza che tale qualità possa essere contestata dagli organi sociali relativamente a vicende di invalidità riguardanti i rapporti tra cedente e cessionario delle partecipazioni (i.e. rapporti tra i soci quali privati e non in quanto soci)".

Pertanto, l'eventuale iscrizione, di domande giudiziali aventi ad oggetto la rivendicazione della titolarità delle quote, la pronuncia, ex art. 2932 cod. civ., di una sentenza costitutiva di trasferimento delle quote de quibus o, ancora, la contestazione circa la validità e/o l'efficacia di atti iscritti, non è suscettibile di modificare la "situazione soggetta a iscrizione", poichè tale modificazione può conseguire soltanto dall'eventuale accoglimento della domanda, rectius dal suo passaggio in giudicato. Trattasi, infatti, di iscrizioni atipiche che assolverebbero a una mera funzione di pubblicità-notizia. Nè alcuna efficacia costitutiva potrebbe derivare dall'eventuale esercizio, da parte di altro socio, di un'opzione di acquisto delle quote, giacché l'opzione configura un contratto preparatorio finalizzato alla conclusione del trasferimento della quota tramite di atto autentico notarile o di sentenza costitutiva passata in giudicato. Fino ad allora, il socio iscritto conserva, a tutti gli effetti, la titolarità dei diritti sociali connessi alla sua posizione.

 

 

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Convocazione dell’assemblea da parte del socio di S.r.l.
È orientamento costante (si veda ad es. Trib. Milano n. 46286/2015) la non configurabilità di vizi in caso di convocazione...

È orientamento costante (si veda ad es. Trib. Milano n. 46286/2015) la non configurabilità di vizi in caso di convocazione dell’assemblea da parte del socio di S.r.l.: per tale tipo di società è ammessa infatti la diretta convocazione dell’assemblea da parte dei soci che detengano la partecipazione di almeno un terzo del capitale sociale. Risulterebbe infatti del tutto superflua una previsione legislativa che preveda il potere dei soci di sottoporre all’assemblea degli argomenti su cui deliberare (art. 2479 comma 1 c.c.) senza ammettere previamente l’esistenza dello strumentale potere di convocarla. Inoltre tale potere, di cui sono titolari i soci detentori della summenzionata minoranza qualificata, è configurato come concorrente rispetto a quello eventualmente attribuito all’amministratore dall’autonomia statutaria, anche in considerazione della valorizzazione all’iniziativa e al ruolo del socio all’interno della società a responsabilità limitata, promossa dal legislatore del 2003.

Nel caso in cui il compenso dell'amministratore non risulti determinato né al momento della sua nomina, contemporanea alla costituzione della SRL, né da successiva delibera assembleare, la misura del compenso va liquidata - secondo un consolidato e condivisibile orientamento - in sede giudiziaria, senza che al riguardo possa valere quale rinuncia implicita la mera inerzia dell’attore nel periodo antecedente la sua revoca.

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Azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto una delibera assembleare di s.r.l.
Il terzo creditore di un socio unico di società a responsabilità limitata può promuovere, ex art. 2901 e ss. cod....

Il terzo creditore di un socio unico di società a responsabilità limitata può promuovere, ex art. 2901 e ss. cod. civ., un'azione revocatoria ordinaria finalizzata a far dichiarare l'inefficacia di una delibera con cui l'assemblea abbia deliberato di coprire le perdite della società in parte ricorrendo a riserve e versamenti in conto capitale e versamenti pregressi, e in parte attraverso l'azzeramento del capitale sociale e sua successiva ricostituzione mediante un corrispondente aumento dello stesso offerto a soggetti terzi.

Una delibera di S.r.l. è revocabile benché non abbia come oggetto il diretto trasferimento della quota di partecipazione detenuta dal socio unico. Ciò che rileva, infatti, è il risultato finale che a mezzo di essa è stato conseguito, ossia l'uscita di quel rilevante asset dal patrimonio del socio unico, con conseguente pregiudizio delle ragioni del creditore.

 

 

 

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Sospensione di delibera assembleare di srl di nomina di consiglio di amministrazione
Ai fini della valutazione della sospensione di una delibera assembleare di nomina di un organo amministrativo il periculum in mora...

Ai fini della valutazione della sospensione di una delibera assembleare di nomina di un organo amministrativo il periculum in mora può consistere nella compressione permanente del diritto dei soci e della Società di essere gestiti da un organo amministrativo regolarmente nominato secondo legge e statuto, diritto la cui lesione comporta instabilità, incertezza e disagio organizzativo di per se stessi destinati a ripercuotersi negativamente sull’attività della società. In proposito, nell’indifferenza, per la Società, di vedersi gestita da una piuttosto che da un’altra persona fisica, prevale il diritto del socio a vedere sospesa una deliberazione non assunta in conformità alla legge ed allo statuto e lesiva del suo diritto di concorrere alla nomina.

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Deliberazione assembleare avente ad oggetto l’introduzione di clausole di esclusione per giusta causa del socio di s.r.l.
È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto,...

È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto, qualora la clausola rispetti i requisiti di sufficiente specificità e sia sorretta da giusta causa, la stessa può essere introdotta “durante societate” anche a maggioranza.

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Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci: la condotta rilevante del cd. “socio gestore”
L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 co. 7 c.c. può avere ad oggetto anche gli atti compiuti dal socio...

L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 co. 7 c.c. può avere ad oggetto anche gli atti compiuti dal socio cd. “gestore” allorché questi, oltre a esercitare una qualche influenza sulle scelte gestorie degli amministratori, abbia comunque tenuto un comportamento positivo dal quale possa dedursi tale forma di influenza. Così, affinché tale responsabilità possa essere ritenuta sussistente, il socio – tramite un comportamento o una condotta attivi – deve aver voluto intenzionalmente arrecare danno alla società, ai soci o ai creditori sociali mediante l’induzione degli amministratori all’inadempimento dei loro propri doveri.

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Necessaria previsione statutaria di clausole di esclusione del socio di S.r.l.
In assenza di una clausola statutaria che preveda ex art. 2473-bis c.c. specifiche cause di esclusione del socio, non è...

In assenza di una clausola statutaria che preveda ex art. 2473-bis c.c. specifiche cause di esclusione del socio, non è consentito il ricorso ad applicazioni analogiche o estensive degli artt. 2286 e 2287 dettati in materia di esclusione del socio nei modelli personalistici poiché varrebbe ad eludere la disciplina dettata ad hoc per le S.r.l.

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Bonifici privi di giustificazione e responsabilità dell’amministratore
L’amministratore che dispone a proprio favore bonifici dal conto della società per mai deliberati compensi quale amministratore e/o con causali...

L'amministratore che dispone a proprio favore bonifici dal conto della società per mai deliberati compensi quale amministratore e/o con causali non comprensibili, in difetto di giustificazione alcuna da parte del medesimo, è tenuto a rendere il conto di tali atti gestori e quindi di prova - su di lui incombente, secondo i principi generali della responsabilità per inadempimento (artt. 1176 e 1218 c.c.) - che si sia trattato di impieghi di denaro sociale per assolvere a debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa e, in difetto, dovrà restituire integralmente tali somme alla società attrice, ripristinandone il patrimonio.

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Rinuncia al sequestro di quote di s.r.l.
In caso di rinuncia da parte del creditore sequestratario al sequestro non si verte né in un’ipotesi di sopravvenuta inefficacia...

In caso di rinuncia da parte del creditore sequestratario al sequestro non si verte né in un’ipotesi di sopravvenuta inefficacia né di revoca del sequestro conservativo (artt. 669-novies e decies nonché 675 c.p.c.), quanto piuttosto di un provvedimento relativo all’intervenuta sua attuazione. Pertanto, secondo la regola generale dettata dall’art. 669-duodecies c.p.c. (in quanto non derogata, nella specie, dagli artt. 672 e segg. c.p.c.) rimane competente a provvedere sull’istanza attuativa, pur essendo stato eseguito il sequestro nelle forme dell’espropriazione di quote di s.r.l. (e quindi, secondo la regola dettata dall’art. 2471 co. 1° c.c. per l’espropriazione a cui garanzia il sequestro è preordinato e con nomina di un custode da parte del giudice dell’esecuzione), lo stesso giudice che lo ha autorizzato.

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Requisiti della validità causale e oggettiva della transazione
Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l’esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate...

Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l'esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, essendo necessari e sufficiente che sia comunque espressa la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa. I requisiti dell'aliquid datum aliquid retentum non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti bensì alle rispettive pretese e contestazioni, rendendo non necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.

Deve essere pertanto rigettata la domanda, esperita da un socio di società a responsabilità limitata, di (i) accertamento della nullità di un accordo transattivo avente ad oggetto la definizione e rinuncia tombale a ogni questione e pretesa originata dai rapporti sociali e lavorativi con la società convenuta, trattandosi, secondo la pretesa attorea, di una transazione nulla per assenza di reali contropartite rispetto alle rinunce effettuate dall’attore, e (ii) condanna della società all’immediata restituzione del finanziamento concesso in suo favore dal socio attore.

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Assemblea di S.r.l. e potere di autoconvocazione dei soci in caso di inerzia degli organi sociali in carica
La previsione contenuta all’art. 2479, c. 1, c.c., in base a cui i soci decidono sulle questioni sottoposte loro dagli...

La previsione contenuta all’art. 2479, c. 1, c.c., in base a cui i soci decidono sulle questioni sottoposte loro dagli amministratori o dai soci che rappresentino un terzo del patrimonio sociale, deve essere intesa anche come facoltà dei soci che detengano la predetta soglia di capitale di convocare un’assemblea in mancanza di iniziativa da parte degli organi sociali in carica.

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Legittimità dell’azione sociale fondata su fatti diversi da quelli esaminati dall’assemblea
La delibera prevista dall’art. 2393 c.c. non circoscrive l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità solo agli atti di mala gestio eventualmente...

La delibera prevista dall’art. 2393 c.c. non circoscrive l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità solo agli atti di mala gestio eventualmente riportati nella relativa motivazione e deve dunque ritersi senz’altro ammissibile, in sede di proposizione, fondare l’azione su fatti diversi da quelli specificamente esaminati dall’assemblea.
La legge non richiede, infatti, che la deliberazione con cui l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano tale scelta, né tantomeno che la stessa individui specificamente le condotte degli amministratori asseritamene contrarie ai doveri imposti loro dalla legge o dallo statuto, fermo restando che la fondatezza degli addebiti mossi dovrà essere successivamente oggetto di approfondimento nella causa instaurata contro l’amministratore.

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