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L’abuso del socio di maggioranza nella delibera di ripianamento e ricostituzione del capitale di società in stato di liquidazione
L’abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare soltanto quando vi sia la prova che...

L'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare soltanto quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto abusivo il voto favorevole del socio di maggioranza di società di capitali in stato di liquidazione alla delibera di ripianamento delle perdite mediante apporto di capitale (o riduzione del debito) senza revocare la liquidazione. Questo perché, permanendo in società (di capitali) in liquidazione, il socio può avere eventuali prospettive di percezioni all’esito della liquidazione, sia pure solo in caso di residui attivi, e solitamente senza recuperare il totale del valore di quota; mentre, in ogni caso, all’esito della liquidazione i patrimoni dei soci rimarrebbero esenti da aggressioni di terzi, stante lo schermo dato dalla soggettività sociale e dalla limitazione della responsabilità. Quindi, la permanenza in società in liquidazione può essere fonte di qualche beneficio, solitamente eventuale e modesto rispetto all’apporto, ma non di danno ulteriore; mentre la fuoriuscita dalla società di capitali in liquidazione non reca benefici, non essendo il patrimonio proprio del socio (che permanga nella società in stato di liquidazione) esposto a rischio. In sostanza, il sacrificio che il ripianamento delle perdite in sede liquidatoria impone ai soci è già in linea di principio sproporzionato rispetto ai benefici].

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Esclusione del socio e specificità della previsione statutaria
L’esclusione del socio è possibile solo in caso di inadempimento al versamento della quota di capitale da lui dovuta e...

L’esclusione del socio è possibile solo in caso di inadempimento al versamento della quota di capitale da lui dovuta e all’esito del relativo procedimento (art. 2466 c.c.), salvo che lo statuto preveda specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa, dettagliando le condotte sanzionabili. La clausola statutaria che disciplina l’esclusione del socio, proprio per questa esigenza di consentire la verifica puntuale della ricorrenza della causa di esclusione nel caso concreto, deve quindi descrivere specificamente, a pena di nullità per indeterminatezza, la condotta suscettibile di integrarla. Per giusta causa di esclusione deve intendersi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

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Controllo di legalità sulla gestione dell’amministratore di società: presupposti per l’intervento del giudice
Nell’ambito del controllo di legalità sull’amministrazione (ora anche) delle società a responsabilità limitata di cui all’art. 2409 c.c., volto a...

Nell’ambito del controllo di legalità sull’amministrazione (ora anche) delle società a responsabilità limitata di cui all’art. 2409 c.c., volto a ripristinare la legalità e la regolarità della gestione attraverso l’adozione di provvedimenti diretti al riassetto amministrativo e contabile della società che possono giungere alla revoca di amministratori e sindaci e alla nomina di un amministratore giudiziario, le “irregolarità” vanno intese nel senso di violazione di doveri che, per legge o per statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla “legittimità” della stessa e non investire l’opportunità o la convenienza di scelte imprenditoriali ed economiche.

Dette irregolarità giustificano un intervento dell’autorità giudiziaria, in funzione di ripristino, solo se “gravi” e “attuali”, nonché laddove persistano al momento dell’adozione del provvedimento, nella loro potenzialità lesiva dell’interesse della società.

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Vendita di bene sociale ad un prezzo vile e sequestro conservativo
L’accertamento in sede di CTU di una enorme divergenza tra il prezzo di vendita di beni sociali ed il loro...

L'accertamento in sede di CTU di una enorme divergenza tra il prezzo di vendita di beni sociali ed il loro reale valore di mercato rappresenta circostanza estremamente grave sotto il profilo della possibile responsabilità degli amministratori, tale da comportare la concessione del sequestro conservativo, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto circostanza aggravante il fatto che il socio di maggioranza abbia consentito agli amministratori di effettuare tale operazione, del tutto dannosa per la società, dimostrando l'assenza di qualsivoglia cura di vigilare sull'operato degli stessi, neppure ex post, non avendo adottato alcuna iniziativa a tutela del capitale, anzi avendo mostrato un atteggiamento del tutto adesivo, se non addirittura di indirizzo e supporto, dell'operato degli amministratori].

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Azione di responsabilità degli amministratori: i presupposti della misura cautelare
Con riferimento al procedimento cautelare avviato nel più ampio contesto del giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità di...

Con riferimento al procedimento cautelare avviato nel più ampio contesto del giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità di un amministratore nei confronti della società, integra il requisito del fumus boni iuris la condotta dell'amministratore che determini l'effettuazione del rimborso, da parte della società, di un finanziamento soci nel momento in cui la società versava in una situazione di crisi di liquidità, desumibile dall'incapacità della stessa a far fronte ai suoi debiti. Quanto al periculum in mora, lo stesso si deve ritenere integrato qualora il resistente abbia posto in essere atti dispositivi del suo patrimonio successivamente alla diffida del fallimento, soprattutto allorquando la condotta dispositiva trasformi la natura dei beni costituenti il patrimonio del debitore in res più facilmente occultabili alle azioni dei creditori, quali il denaro.

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Espressione della volontà del socio alla rinuncia al credito derivante da un finanziamento soci
La rinuncia da parte del socio del credito derivante da un finanziamento soci, con richiesta espressa di convertirlo in riserva...

La rinuncia da parte del socio del credito derivante da un finanziamento soci, con richiesta espressa di convertirlo in riserva di patrimonio netto al fine di evitare l’azzeramento del capitale sociale, è espressione della volontà di patrimonializzare la società. In tal senso, la mancanza di una formula sacramentale non costituisce un elemento determinante nella ricostruzione della volontà del socio: il fatto che quest’ultimo abbia espressamente contestato l’omessa contabilizzazione da parte degli amministratori dell’apporto capitale tra le riserve chiarisce nitidamente la volontà di rinuncia al credito.

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Revoca cautelare di amministratore di s.r.l. e azione di responsabilità
La revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, terzo comma, cod. civ, deve ritenersi ammissibile non solo se proposta quale tutela...

La revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, terzo comma, cod. civ, deve ritenersi ammissibile non solo se proposta quale tutela strumentale ad un’azione di responsabilità di natura risarcitoria ma anche in relazione ad un’azione meritale di revoca dell’amministratore. Nel primo caso la cautela assume una natura latu sensu conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno - per il quale è esercitabile il sequestro conservativo - ma piuttosto mira a prevenirne l’aggravamento, nel secondo caso assume una natura anticipatoria della revoca definitiva. In effetti, il termine “altresì”, contenuto nella disposizione normativa in esame, deve essere considerato ed intendersi come attributivo di un potere aggiuntivo del socio, svincolato rispetto alla proposizione della azione sociale di responsabilità, ovvero quello di proporre l’azione non solo cautelare ma anche di merito per la revoca dello stesso amministratore, non sussistendo quindi alcuna violazione dell’art. 2908 cod. civ.. Tale orientamento si ritiene possa essere ribadito anche con l’entrata in vigore del D. Lgs. N. 14/2019, che ha esteso anche alle s.r.l. la tutela prevista dall’art 2409 cod. civ. Si tratta di due tutele che possono considerarsi concorrenti, prevedendo regimi diversi quanto, ad esempio, a legittimazione (potendo, il rimedio di cui all’art. 2476 cod. civ. essere esercitato da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni) e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale, che, in senso al procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. può adottare provvedimenti di diversa natura. Deve peraltro osservarsi che l’amministratore provvisorio nominato dal Tribunale assolve un munus di durata provvisoria, laddove invece, nel caso di revoca cautelare, la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere maggiore stabilità.

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Nel caso di azione di revoca dell’amministratore, le allegazioni devono essere idonee a comprovare l’esistenza di gravi irregolarità gestorie, foriere di un grave pregiudizio al patrimonio sociale. Ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, parte attrice deve poi provare l’esistenza del danno lamentato, la sua quantificazione e la sua riconducibilità alla condotta dell’amministratore convenuto.

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Momento di operatività del recesso e perdita dello status socii
Il socio che ha esercitato il diritto di recesso, fino a che non riceve la liquidazione della sua quota, rimane...

Il socio che ha esercitato il diritto di recesso, fino a che non riceve la liquidazione della sua quota, rimane titolare di tale quota di partecipazione al capitale sociale e può, dunque, esercitare le facoltà e i diritti in essa incorporati [nel caso di specie, sulla base di tale principio, il Tribunale ha affermato l'operatività della clausola compromissoria inclusa nello Statuto].

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Azione del socio di s.r.l.
L’azione sociale di responsabilità che il socio di minoranza di una s.r.l. è legittimato ad esercitare in “sostituzione della società”...

L'azione sociale di responsabilità che il socio di minoranza di una s.r.l. è legittimato ad esercitare in “sostituzione della società” nei confronti sia di amministratori in carica che di ex amministratori è un'azione (i) volta ad ottenere il ripristino dell’integrità patrimoniale della s.r.l. (che è l’ente beneficiario sostanziale della pronuncia richiesta, e che è litisconsorte necessaria sia nel processo, che nella fase cautelare in corso di causa), (ii) diretta nei confronti di tutti gli amministratori o ex amministratori della s.r.l., in solido.
Rispetto all’inadempimento degli amministratori possono essere chiamati a rispondere, in concorso, ex art. 2055 c.c., anche soggetti che, pur non avendo mai rivestito cariche sociali, hanno posto in essere condotte (o inadempimento) che hanno influito sulle determinazioni assunte dagli amministratori e dunque hanno concorso a determinare il pregiudizio subito dal patrimonio sociale, in considerazione del contributo causale ascrivibile all’apporto dato da ciascuno di essi al determinarsi del danno comunque ascrivibile, in via principale ex art. 2476 c.c., agli amministratori. Il parametro di condotta in base al quale deve essere valutata la condotta degli “estranei” chiamati a rispondere in solido con gli amministratori di una s.r.l. (nel caso di specie quattro periti- stimatori di auto d’epoca) non sarà la violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto - come per gli amministratori di società di capitali - bensì i doveri diligenza ex artt. 1176 e 1218 c.c., imposti dalla natura del contratto in forza del quale i predetti hanno reso la loro prestazione.

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Usufrutto di quota: diritti di intervento, di voto e di impugnazione delle deliberazioni
L’usufruttuario di quota è titolare del diritto di impugnare la delibera assembleare. Tale diritto, infatti, deve intendersi come strettamente connesso...

L'usufruttuario di quota è titolare del diritto di impugnare la delibera assembleare. Tale diritto, infatti, deve intendersi come strettamente connesso al diritto di voto e non può interpretarsi in un'accezione tale da frustrare i diritti partecipativi degli usufruttuari di quota.
In assemblea, ai fini del quorum costitutivo e di quello deliberativo, l'intervento e il voto espresso del  nudo proprietario non possono essere computati, in quanto privo dei relativi diritti partecipativi.
L'art. 2377, comma 8, c.c., norma dettata in materia di società per azioni - ai sensi della quale l’annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello Statuto - si applica, in quanto compatibile, anche alle s.r.l. per effetto del richiamo espresso contenuto nell’art. 2479-ter, u.c., c.c.,

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Recesso consensuale e determinazione del valore di liquidazione: impossibilità di nomina dell’esperto
In caso di recesso inquadrato nell’ambito di un mero disinvestimento e quindi di risoluzione consensuale del rapporto, poiché tale situazione...

In caso di recesso inquadrato nell’ambito di un mero disinvestimento e quindi di risoluzione consensuale del rapporto, poiché tale situazione non rientra tra quelle disciplinate dall’art. 2473 c.c. ne deriva necessariamente come non possa trovare applicazione nemmeno il disposto di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. rispetto alla nomina dell’esperto, in quanto tale nomina è prevista esclusivamente nei casi disciplinati dal medesimo articolo. Dovranno le parti individuare un soggetto idoneo allo scopo ai fini della liquidazione della quota. Invero, pur essendo pacifico che la nomina dell’esperto rientri tra i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione, tuttavia non possono le parti adire il Tribunale al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, non esistendo nel nostro ordinamento la possibilità di coinvolgere l’autorità giudiziaria ai fini meramente suppletivi al di fuori delle specifiche ipotesi previste dal legislatore.

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