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Competenza cautelare per la sospensione dell’esecuzione di deliberazione assembleare
Se è vero che l’art. 35 co. 5 del d. lgs. 5/03, qualora applicabile ratione temporis, prevede che “se la...

Se è vero che l’art. 35 co. 5 del d. lgs. 5/03, qualora applicabile ratione temporis, prevede che “se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera”, è però altrettanto vero che secondo la prima parte della medesima disposizione normativa “la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669 quinquies cpc” . Inoltre, il tenore letterale dell’art. 669 quater cpc – secondo il quale, “quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”, vale a dire davanti al giudice avanti al quale pende la causa per il merito – impone di radicare la competenza a decidere sull’istanza cautelare dinanzi al Tribunale investito della causa di merito, fino a quando lo stesso non si spogli della competenza ritenendo fondata l’eccezione di compromesso. Ne consegue che, ove pure fosse fondata l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri – che nel caso di specie postula la fondatezza di quella di giudicato sulla validità della clausola compromissoria – il giudice ordinario adito sarebbe comunque competente a decidere sul ricorso cautelare in corso di causa fino a quando non intervenisse la pronuncia declinatoria della competenza nel giudizio di merito. Pertanto, in caso di provvedimento cautelare in corso di causa pendente per il merito, per il quale l'art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice stessa", la competenza, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter), viene determinata sulla base della pendenza in quanto tale.

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Amministratori di fatto e doveri di corretta gestione
Sono da ritenersi amministratori di fatto di una società coloro che detengono l’effettivo controllo degli organi sociali e che dispongono...

Sono da ritenersi amministratori di fatto di una società coloro che detengono l’effettivo controllo degli organi sociali e che dispongono del patrimonio a proprio piacimento [nel caso di specie, per attuare lo schema fraudolento volto a drenare le somme confluite nella società dal commercio dei certificati bianchi in altre società a loro stessi riconducibili, principalmente per il tramite di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti]. Di conseguenza, essendo pienamente equiparati, quali amministratori di fatto, agli amministratori di diritto (anche sul piano penale: ex art. 2639 c.c.), rispondono delle proprie condotte distrattive in danno della società.

Anche gli amministratori di fatto - proprio in ragione dell'equiparazione con quelli di diritto - devono adempiere ai doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c. e tra questi doveri si annovera anche l’adempimento delle obbligazioni fiscali e contributive della società.

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Azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare nei confronti dell’amministratore di fatto e del liquidatore
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali.

Nelle azioni di responsabilità ex art. 146 L.F. spetta alla Curatela allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere degli amministratori contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.

Dei danni provocati dalla società è chiamato a rispondere l’amministratore di fatto, ovvero colui che in assenza di una formale investitura esercita in modo continuativo e significativo i potere tipici inerenti alla qualifica e alla funzione di amministratore [nel caso di specie il soggetto ritenuto amministratore era rimasto l’unico autorizzato ad operare sui conto della società a poter disporre dei denari della società]. Parimenti dei danni al patrimonio sociale risponde il liquidatore che ai sensi dell’art. 2489 c.c. ha il potere-dovere positivo di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società in modo da evitare la dispersione del patrimonio sociale, e ciò a condizione che sia provata la riconducibilità causale del danno alla condotta omissiva del liquidatore [nel caso di specie ritenuto responsabile in quanto non ha posto in essere alcuna attività, accettando passivamente che la società venisse gestita dall’amministratore di fatto].

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Amministratore di diritto, amministratore di fatto e dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c.
Grava in capo all’amministratore di diritto il dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c. anche laddove vi...

Grava in capo all’amministratore di diritto il dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c. anche laddove vi sia la sussistenza di un amministratore di fatto, posto che, pure in questo caso, l’amministratore di diritto deve impedire il compimento di atti di mala gestio da parte dell’effettivo dominus o, perlomeno, eliminarne o attenuarne gli effetti dannosi.

La società [nel caso di specie il Fallimento] che domandi la restituzione del finanziamento concesso dal socio ex art. 2467 c.c. è onerata di provare i fatti costitutivi su cui si fonda tale disposizione e, in particolar modo, l’esistenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e quindi di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento tanto al momento in cui il socio ha chiesto il finanziamento, quanto in quello in cui il socio ha chiesto il rimborso dello stesso.

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Diritto di controllo del socio di minoranza di S.r.l.
Il diritto del socio ex art 2476 co 2 c.c. non è subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché...

Il diritto del socio ex art 2476 co 2 c.c. non è subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé; il potere è esteso e si esplica in due direzioni: (i) nel diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali; e (ii) nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale.

L’oggetto del controllo - sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale - ha uno spettro ampio, il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl si può dire che abbia ad oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società, tra cui rientrano certamente gli estratti conto bancari, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali.

Quanto alle modalità di esercizio del diritto che il socio ha facoltà (i) di consultare la documentazione sociale presso la sede sociale o dove la medesima è custodita secondo le indicazioni che riceverà dall’amministratore, anche tramite professionisti di sua fiducia, previo appuntamento e (ii) di estrarre copia a sue spese. Sono tenuti al rispetto della buona fede e della correttezza nello svolgimento dello specifico rapporto il socio e la società.

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Responsabilità dell’amministratore per omessa tempestiva liquidazione e aggravamento del passivo sociale
L’amministratore di una società ha l’obbligo di attivarsi tempestivamente per la ricapitalizzazione o, in alternativa, per la messa in liquidazione...

L’amministratore di una società ha l’obbligo di attivarsi tempestivamente per la ricapitalizzazione o, in alternativa, per la messa in liquidazione quando il patrimonio netto risulti negativo, evitando il proseguimento di una gestione dannosa per i creditori. L’omessa attivazione di procedure concorsuali, il mancato deposito dei bilanci e la stipula di atti che aggravino l’indebitamento sociale costituiscono elementi idonei a fondare una responsabilità per mala gestio ex art. 255 C.C.I.I. e a giustificare l’adozione di misure cautelari, come il sequestro conservativo sui beni dell’ex amministratore, a tutela del patrimonio destinato ai creditori.

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Diritto di controllo del socio di minoranza nelle S.r.l.: presupposti, modalità e oggetto
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che...

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 co 2 c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé (diritto che si esplica in due direzioni, e segnatamente la richiesta di informazioni e l'accesso ai documenti).

Con particolare riferimento alle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale, devono rispettarsi i principi di buona fede e correttezza. In concreto, il socio ha diritto di consultare, ovvero di prendere visione, di esaminare, la documentazione sociale presso la sede sociale o dove la medesima è custodita, anche tramite professionisti di fiducia, previo appuntamento; se per la natura o le dimensioni della documentazione l’esame richiede tempo e la necessità di averne a disposizione una copia, la società è tenuta a consentire al socio l’estrazione di copia anche eventualmente su supporto informatico purché a spese del socio se il rilascio di copie. L’oggetto del controllo - sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale - ha uno spettro ampio, il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl si può dire che abbia ad oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio solo nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali.

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Diritto di accesso alla documentazione sociale del socio di s.r.l.: ratio e modalità
Il diritto di accesso alla documentazione sociale, riconosciuto dall’art. 2476 secondo comma c.c. in capo al socio non amministratore di...

Il diritto di accesso alla documentazione sociale, riconosciuto dall’art. 2476 secondo comma c.c. in capo al socio non amministratore di s.r.l., rappresenta la manifestazione di un potere di controllo in capo ai singoli soci, funzionale rispetto all’eventuale esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, più in generale, a garantire la trasparenza della gestione societaria.

Quanto alle modalità dell’esercizio del diritto riconosciuto ex lege, al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività sociale ed il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476 secondo comma c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili.

In concreto, l’esercizio del diritto di consultazione deve essere improntato al principio della buona fede, rappresentante canone generale nell’esecuzione del contratto sociale e al quale deve essere ricondotto l’esercizio del diritto in discussione.

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Del diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale del socio di s.r.l.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che...

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 co 2 c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé.
Il potere è ampio e si esplica in due direzioni, nel diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali, nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale.
Il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl ha ad oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali.
Non può affatto dirsi che un socio di assoluta minoranza non ha un reale interesse all’andamento dell’attività di impresa della società, di conoscere i fatti rilevanti della gestione e quindi che sue richieste ex art 2476 co 2 c.c. potrebbero essere strumentali ad altri interessi.

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Responsabilità della holding di fatto e legittimazione del socio della società fallita eterodiretta
Il socio di minoranza di società fallita che abbia dedotto in giudizio le condotte illecite di una società holding di...

Il socio di minoranza di società fallita che abbia dedotto in giudizio le condotte illecite di una società holding di fatto riconducibile al socio di maggioranza, è legittimato ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 2497, co. 1, c.c. in quanto la legittimazione esclusiva del curatore fallimentare è prevista solo per la diversa azione dei creditori.

L’accoglimento dell’azione ex art. 2497 cc presuppone l’accertamento della pluralità di requisiti: (i) la sussistenza di una holding di fatto; (ii) l’esercizio, da parte di tale ente di attività di direzione e coordinamento sulla controllata; (iii) l’accertamento che le condotte denunciate costituiscano espressione di tale attività di direzione e coordinamento e siano state poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e in perseguimento dio un interesse proprio dell’ente o di soggetti terzi; (iv) l’esistenza e la quantificazione di un danno alla redditività o al valore della partecipazione sociale del socio attore, eziologicamente riconducibile a tali condotte.

La holding di fatto di tipo personale, che può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall’intento di far operare le singole società eterodirette "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato", corrispondente all’interesse della Holding. L’Holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), agisce dunque in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d'imprese. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio). In quest'ottica, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime. Non occorre, per converso, che l'attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell'opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall'holder disvelino un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate.

Le caratteristiche qualificanti l’attività di eterodirezione (che non trova una espressa definizione legislativa) non possono desumersi dalla mera gestione di diverse imprese societarie o dalla titolarità di diverse partecipazioni sociali, essendo comunque necessaria, per la realizzazione della fattispecie, la sistematicità di condotte di direzione e coordinamento. Il concetto di direzione e coordinamento costituisce, infatti, un quid pluris rispetto al concetto di controllo societario ex art. 2359 cc e non si esaurisce in esso, essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente nel flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all’interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, aventi ad oggetto momenti significativi della vita della società etero diretta. Segnatamente, l’attività di direzione consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa ossia sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali. Vi deve essere, quindi, una pluralità di atti in un contesto di sistematico e duraturo coordinamento gestionale ove il coordinamento enfatizza la pluralità degli interessi dei diversi soggetti giuridici considerati.

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Efficacia delle delibere consultive dell’assemblea sul potere gestorio degli amministratori
Una delibera assembleare di carattere meramente “consultivo”, anche ove esprima parere negativo all’operazione gestoria proposta dagli amministratori, non inibisce il...

Una delibera assembleare di carattere meramente "consultivo", anche ove esprima parere negativo all'operazione gestoria proposta dagli amministratori, non inibisce il potere di questi ultimi di porla in essere [il Tribunale, pertanto, nel caso di specie, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare della delibera assemblea consultiva, asseritamente invalida, in quanto è carente l'interesse ad agire degli amministratori, i quali, come detto, conservano il potere di porre in essere l'atto gestorio in esame].

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