Al termine del proprio mandato, l'amministratore uscente ha il dovere di consegnare al nuovo amministratore la documentazione sociale rimasta in suo possesso in relazione all’incarico ormai esaurito, in applicazione dei principi generali (altro…)
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, sicché la loro violazione rende illecita, ovvero nulla, la delibera di approvazione a prescindere dal tipo di condotta tenuta dalle parti. (altro…)
E' nulla la delibera con cui l'assemblea di una s.p.a. approva il bilancio ordinario di esercizio, quando l'organo amministrativo ometta di fornire al socio di minoranza nonché ai terzi una completa e tempestiva informazione (altro…)
Ai sensi dell'art. 2434-bis c.c. difetta dell'interesse ad agire il socio che impugna la delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio, se a quest'ultimo è seguita l'approvazione del bilancio successivo che priva di attualità e concretezza il pregiudizio (altro…)
Ai sensi dell’art. 2949 cod.civ. il termine di prescrizione per i diritti derivanti dai rapporti sociali si perfeziona in cinque anni; tra tali diritti deve ricomprendersi anche quello alla riscossione degli utili maturati dai soci ad ogni chiusura di bilancio per l’anno di esercizio di riferimento, all’esito dell’approvazione (altro…)
La regola della postergazione del finanziamento-soci di cui all’art. 2467 c.c. si applica anche al di fuori di una fase di formale liquidazione della società, purchè vi sia uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l'anticipazione della tutela del terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori.
La postergazione del credito vantato dal socio nei confronti della società ex art. 2467 c.c. costituisce una specifica eccezione in senso stretto che la società convenuta è onerata di opporre e provare, dimostrando non solo l'esistenza di "un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto" e quindi di "una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" al momento in cui il socio effettuò il finanziamento, ma altresì la persistenza di tale stato di crisi economico-finanziaria della società al momento in cui il socio abbia chiesto il rimborso del finanziamento.
La norma di cui all'art. 2262 c.c. (applicabile alle s.a.s. in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c.), nel prevedere che "salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto", disegna il diritto del socio di società di persone a percepire gli utili come discendente non dalla decisione assembleare di distribuzione degli utili (come previsto nelle società di capitali), ma dalla mera sussistenza di utili attestata dal rendiconto approvato.
Nel caso di società in accomandita la giurisprudenza ha precisato che, spettando l'approvazione del rendiconto ai soli accomandatari, nell'ipotesi di un solo socio accomandatario la presentazione del rendiconto equivale alla sua approvazione (cfr. Cass. n. 1240/1996).
Sussiste il diritto del socio alla percezione degli utili effettivamente conseguiti dalla società (art. 2303 c.c.) in quanto attestati dal rendiconto approvato ovvero in quanto altrimenti ricostruibili, sulla scorta, in particolare, delle risultanze fiscali non adeguatamente contraddette dal soggetto obbligato alla stesura del rendiconto e onerato della prova di un diverso risultato degli affari sociali.