Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito derivante dal saldo del prezzo di trasferimento di quote sociali, l’opponente ha l’onere di contestare analiticamente i fatti costitutivi del credito azionato dall'opposto.
E’ corretto affermare che nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assumono un ruolo molto importante gli obblighi informativi visto che le conseguenze di un comportamento contrario a buona fede nella fase anteriore alla conclusione del contratto possono riverberare sul contenuto del contratto, il quale (altro…)
E' infondata la domanda di risoluzione dell'atto di cessione di quote di S.r.l. da parte dell'acquirente che lamenti l'inadempimento del venditore perché la società, alla data dell'atto di cessione, non risultava più iscritta all'Albo dei mediatori creditizi. La domanda attorea (altro…)
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale - intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerente allo status di socio - e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; sicchè il valore economico della quota non attiene di per sé all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti; il cessionario, quindi, ove le quote sociale cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi incui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo.
Il patrimonio sociale è un bene mediato rispetto alla partecipazione societaria: alla cessione di quest’ultima non si applicano, rispetto alle vicende patrimoniali della società, le garanzie di cui agli artt. 1495 e ss. c.c., mentre ogni tutela in proposito – salvo il dolo – è lasciata all’ autonoma regolamentazione delle parti.
La prova dell’intestazione fiduciaria della quota sociale non richiede la forma scritta e può essere provata per mezzo della prova testimoniale o presunzioni.
La decisione dei soci superstiti della s.r.l. , la cui clausola statutaria di continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio deceduto non specifichi con quale metodo formalizzare la decisione, può essere adottata dai soci superstiti anche per facta concludentia in base ad accordi non formalizzati in via assembleare o con consenso per iscritto; in questo caso il Conservatore del Registro Imprese può iscrivere il trasferimento mortis causa della quota sociale in favore degli eredi senza richiedere la delibera assembleare o il consenso per iscritto dei soci superstiti comprovante la volontà dei soci superstiti di voler proseguire l’attività sociale con gli eredi del socio defunto.