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Sulla esperibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione di una società dal registro delle imprese
Il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2330 c.c., richiamato...

Il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2330 c.c., richiamato dall’art. 2463 c.c., il quale prevede che la richiesta sia effettuata dal notaio rogante contestualmente al deposito dell’atto costitutivo e che l’ufficio deve provvedere all’iscrizione verificata la sola regolarità formale della documentazione. Ai sensi dell’art. 2191 c.c. il Giudice del Registro può ordinare la cancellazione dell'iscrizione solo nel caso in cui essa sia stata effettuata senza che ne sussistessero i presupposti formali.

La domanda volta a ottenere con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la cancellazione di una società regolarmente iscritta non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti sia processuali (prevedendo l’ordinamento un rimedio processuale tipico per ottenere il medesimo risultato ex art. 2191 c.c.), che di merito.

Sotto tale ultimo profilo, l’iscrizione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, quanto all’acquisto della personalità giuridica in capo all’ente, e sanante rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società diversa dalle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c..

L’accertamento di una delle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c. non può dar luogo di per sé stesso alla cancellazione della iscrizione dell’ente e, dunque, non ha efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore.

Il rimedio ex art. 2191 c.c., previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel registro delle imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, non può che recedere a fronte delle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post, in via interpretativa/valutativa, della fattispecie negoziale sottostante alla iscrizione. Risulta impedito il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.

La domanda con cui il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al conservatore l’annotazione nel registro delle imprese dell’esistenza di una denuncia-querela e la propria estraneità in ordine alla società iscritta è qualificabile ex art. 700 c.p.c. attesa la carenza di altri rimedi tipici, rispetto alla quale va effettuato il vaglio alla stregua dei canoni del fumus boni iuris e del periculum in mora.

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Carenza di legittimazione dell’amministratore dimissionario a comunicare atti al Registro delle Imprese
Sin dal momento della comunicazione delle proprie dimissioni l’amministratore perde la legittimazione a comunicare al Registro delle Imprese qualunque atto...

Sin dal momento della comunicazione delle proprie dimissioni l’amministratore perde la legittimazione a comunicare al Registro delle Imprese qualunque atto della società, incluse quindi le proprie dimissioni; pertanto, l’amministratore dimissionario può fare istanza in via amministrativa al Conservatore del Registro delle Imprese, che è tenuto ad attivare il procedimento di cui all’art. 2190 c.c. se rileva che un’iscrizione obbligatoria non sia stata effettuata.

L’opposizione di cui all’art. 2257 c.c. costituisce esercizio del potere gestorio che l’amministratore può esercitare con l’ampiezza della discrezionalità che gli compete, in tutti i campi in cui le scelte amministrative debbono esplicarsi: conseguentemente, non è dato, in sede giudiziale, sindacarne l’esercizio e lo stesso può ben estendersi alla decisione di partecipare o meno ad un’assemblea della società partecipata.

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Simulazione di società di capitali iscritta nel registro delle imprese
La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile ed ammissibile in ragione della...

La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile ed ammissibile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi (richiama Cass. n. 22560/2015).

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Il c.d. controllo qualificatorio del Conservatore del Registro delle Imprese
Esula dai poteri del Conservatore – e, quindi, del Giudice del Registro – il controllo sul merito di una (possibile)...

Esula dai poteri del Conservatore - e, quindi, del Giudice del Registro - il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci e, dunque, la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell’atto. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene
l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale. In particolare, deve affermarsi che all’ufficio ed al Giudice del Registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.

Nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest'ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile (fermo restando che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato).

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Cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito della dichiarazione di inefficacia del trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria
Alla dichiarazione di inefficacia di un trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria consegue...

Alla dichiarazione di inefficacia di un trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria consegue l’ordine di cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione di tale trasferimento.

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Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese dell’iscrizione dell’atto di trasferimento quote per mancata iscrizione del precedente atto divisionale
Ai fini del rispetto del principio di continuità e completezza delle trascrizioni – il quale vuole che vengano iscritti tutti...

Ai fini del rispetto del principio di continuità e completezza delle trascrizioni – il quale vuole che vengano iscritti tutti i mutamenti succedutisi nel tempo nella titolarità delle quote sociali, allo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei terzi nei confronti del registro delle imprese – la domanda di iscrizione della cessione di singole frazioni di quote ereditarie presuppone non solo l’iscrizione del trasferimento mortis causa, ma altresì dell’atto divisionale che comporta l’assegnazione delle frazioni di quota a ciascuno dei condividenti e quindi delle modifiche nella titolarità e nell’esercizio delle situazioni soggettive che fanno capo ai singoli eredi. Mancando uno di questi atti sarà possibile disporre – ex art. 2191 c.c. – la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese dell’iscrizione dell’atto di trasferimento quote.

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Cessione di quote sociali: requisiti formali per l’iscrizione degli atti digitali presso il Registro delle Imprese
  E’ legittimo il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione di un atto di trasferimento di quote...

 

E’ legittimo il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione di un atto di trasferimento di quote sociali consistente nella scansione di una scrittura privata sottoscritta manualmente dalle parti e digitalmente dall’intermediario abilitato, recante altresì le stampigliature della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate; tale diniego è corretto alla stregua del disposto dell’art. 11 comma 4 d.p.r. n. 581 del 1995, del disposto dell’art. 31 comma 2-quater, l. n. 340 del 2000, art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008 e relative disposizioni regolamentari. L’accoglimento della richiesta di iscrizione (non di un atto notarile né di un atto redatto in formato digitale ab origine ma) di una scansione dell’originale cartaceo sulla quale è apposta una firma digitale, comporterebbe infatti la violazione di disposizioni normative e regolamentari volte a garantire la conservazione ed immutabilità nel tempo degli atti digitali da iscriversi.

Ai fini dell’iscrizione è indispensabile l’adeguatezza della forma digitale dell’atto di cessione ai sensi delle norme disciplinati la materia e sopra richiamate.

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Cancellazione ex art. 2191 cod. civ. di un’iscrizione nel Registro delle Imprese per totale mancanza del procedimento assembleare
L’atto notarile (iscritto nel competente Registro delle Imprese) con cui (i) il socio unico di una S.r.l. unipersonale ha donato...

L’atto notarile (iscritto nel competente Registro delle Imprese) con cui (i) il socio unico di una S.r.l. unipersonale ha donato l’intera partecipazione al proprio coniuge e (ii) quest’ultimo ha dichiarato di revocare l’amministratore unico, di sostituirsi ad esso, nonché di trasferire la sede sociale, integra, ex art. 2191 cod. civ., una fattispecie di iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, in quanto la revoca del vecchio amministratore, la nomina di quello nuovo e il trasferimento della sede sociale non erano contenuti in una delibera assembleare e, quindi, cristallizzati in un verbale assembleare, ma in un atto pubblico di donazione che non può dirsi in alcun modo riconducibile allo schema tipico della deliberazione o decisione dei soci, che deve essere assunta seguendo le regole procedurali previste dal codice civile. Ne deriva, dunque, l’impossibilità di procedere alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese, atteso che la specifica funzione di quest’ultimo è di tipo informativo e pubblicitario, con la conseguente necessità di tutelare i terzi che sulla legalità e validità delle informazioni ivi contenute fanno affidamento. Deve essere pertanto rigettato il ricorso ex art. 2192 cod. civ. con il quale il donatario della partecipazione si è opposto al provvedimento con cui il Giudice del Registro delle Imprese ha accolto il ricorso ex art. 2191 cod. civ. presentato dall’amministratore unico della S.r.l. unipersonale disponendo la cancellazione dal Registro della suddetta iscrizione.

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Amministratore persona giuridica e cambiamento della persona fisica designata
Ferma restando la possibilità che una persona giuridica venga nominato amministratore di altra società (di persone o di capitali), salvi...

Ferma restando la possibilità che una persona giuridica venga nominato amministratore di altra società (di persone o di capitali), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società, ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche (in solido con la persona giuridica amministratore). Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

La designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto gestorio di quest’ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata. Va precisato, al riguardo, che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore (altrimenti non avrebbe senso la designazione prevista dalle norme in esame), ma che semplicemente possa individuarsi con una persona appartenente all’organizzazione della persona giuridica amministratore. Si ritiene, quindi, che la designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, sia in qualunque momento modificabile, indipendentemente dalla modifica o meno del legale rappresentante della persona giuridica amministratore.

 

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Esclusione del rimedio ex art. 2191 c.c. con riferimento a iscrizioni aventi effetto non solo costitutivo, ma anche sanante o conservativo
La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all’iscrizione di atto costitutivo...

La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all'iscrizione di atto costitutivo di società di capitali, tenuto conto della disciplina in materia, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c., la quale disegna un sistema imperniato: a) sull'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro, in particolar modo quanto all'acquisto della personalità giuridica in capo all'ente; b) sulla contemporanea efficacia sanante dell'iscrizione rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società, ad eccezione delle sole ipotesi di nullità previste dal primo comma dell'art. 2332 c.c. (nullità il cui accertamento non ha comunque efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore).

Il rimedio ex art. 2191 c.c., pur essendo previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel Registro Imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, recede necessariamente di fronte alle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post della fattispecie negoziale sottostante all'iscrizione, risultando pertanto impedito anche il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., controllo il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.

Ai fini dell'applicazione del rimedio ex art. 2191 c.c. non può essere invocata l'inesistenza dell'atto iscritto, posto che tale categoria, di per sé non considerata dal legislatore e di incerti confini nell'elaborazione giurisprudenziale, si risolve in una negazione delle esigenze di certezza dei rapporti e di tutela dei terzi sottese alla disciplina normativa, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c..

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Iscrivibilità della società semplice di mero godimento
Il legislatore ha progressivamente offerto rilevanza alle società a scopo di godimento. In particolare, con norme a valenza transitoria (ma...

Il legislatore ha progressivamente offerto rilevanza alle società a scopo di godimento. In particolare, con norme a valenza transitoria (ma ripetute nel tempo) ed a finalità essenzialmente fiscali, il legislatore ha inteso agevolare la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento (art. 29 l. 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, comma 7, l. 28 dicembre 2001, n. 448; art 1, commi 111-117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 129, legge 24 dicembre 2007, n. 244). Recentemente, il legislatore è intervenuto nella medesima direzione (art. 1 comma 115 l. 28 dicembre 2015, n. 208).

Pur dovendosi segnalare l’anomalia, a livello sistematico, derivante dal fatto che il legislatore si è limitato a consentire trasformazioni “agevolate” di società di godimento in società semplici senza però incidere sulla lettera degli artt. 2247-2248 c.c., appare del tutto evidente l’aporia insita nell’ammettere l’iscrizione di una società semplice avente ad oggetto la mera gestione di beni derivante dalla trasformazione (e di durata non soggetta a limiti) e nel contempo negare la possibilità di costituirne di analoghe ex novo.

La società semplice diviene, dunque, non solo il regime residuale di esercizio di attività economiche collettive non commerciali, ma anche un regime societario facoltativo, rispetto a quello della comunione, del godimento collettivo. In definitiva, la catena nel tempo di norme fiscali che legittimano la società semplice di mero godimento importa l’ammissibilità, sotto il profilo civilistico, di tali società. È, dunque, legittima la costituzione di società semplici di mero godimento.

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