Il giudice deve riscontrare non solo l’effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione, ma anche la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dall’atto costitutivo, restandogli preclusa soltanto l’indagine sull’opportunità del provvedimento adottato dagli organi sociali. Inoltre, qualora la causa di esclusione non consista in fatti ed eventi specifici, ma in una categoria sintetica, il giudice del merito, dopo aver accertato l’esistenza dell’atto specifico addebitato al socio, è tenuto, oltre che a spiegare coerentemente in che modo il medesimo atto rientri nella categoria ipotizzata come causa di esclusione, ad apprezzarne la rilevanza in riferimento allo specifico interesse della società che sarebbe stato leso, nonché con riguardo alla gravità dell’inadempimento degli obblighi sociali.
L’accordo intercorso fra una pluralità di soggetti volto alla gestione in comune di una società già esistente solo fra alcuni di essi, trova qualificazione nella holding di fatto.
In caso di violazione dei doveri imposti all'amministratore ex artt. 2842 ter, 2484, 2485 e 2486 c.c. e successivo fallimento della società, il danno deve essere ravvisato nell’aumento del passivo determinato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, detratti i costi di liquidazione e aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della sentenza di fallimento. Tuttavia, ai fini del riconoscimento del danno provocato dal ritardato pagamento, in misura pari agli interessi legali sull'importo del risarcimento del danno e della relativa rivalutazione monetaria, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla data della sentenza di fallimento se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi.
L’art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2010, per il quale il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione della responsabilità dei revisori deve essere individuato nella data della relazione di revisione sul bilancio emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento, costituisce lex specialis, di indubbio favore, che esclude l’applicabilità in via analogica delle regole dettate per l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci con i quali pure il revisore sia chiamato in correità; e che ricomprende indistintamente tutte le azioni risarcitorie, di qualunque natura, esperibili ai sensi del medesimo art. 15 contro il revisore dalla società revisionata come anche dai soci di questa e dai terzi in genere. Tale norma presenta caratteri di possibile illegittimità costituzionale [pertanto, il tribunale ha sollevato, con separata ordinanza, quesitone di legittimità dell’art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2010].
La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice.
L’atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò l'efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore ex art. 2943, co. 4, c.c.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali. L’azione ex art. 146 l.fall. implica una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti; tant’è che il curatore può, anche separatamente, formulare le domande risarcitorie in commento, una di natura contrattuale (l’azione sociale di responsabilità), l’altra di natura extracontrattuale (l’azione di responsabilità verso i creditori). Tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
L’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. si prescrive nel termine di cinque anni; il termine, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2935 c.c., decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; il decorso rimane sospeso per l’amministratore, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dalla carica. L’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. si prescrive nel termine di cinque anni; il termine decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza del patrimonio sociale, per l’inidoneità dell’attivo, raffrontato alle passività, a soddisfare i loro crediti. In ragione della onerosità della prova gravante sulla procedura che agisce, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell’azione de qua e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sugli amministratori convenuti l’onere di fornire prova contraria della diversa data anteriore di conoscibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., che ha come fine la reintegrazione del patrimonio della società fallita, cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi e indipendenti, con conseguente possibilità per il curatore di cumulare i vantaggi di entrambe sul piano del riparto dell'onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393, co. 4, 2941, n. 7, 2949 e 2394 co. 2, c.c. ) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c.).
Mentre l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore è soggetta al termine di prescrizione quinquennale con decorrenza dalla cessazione della carica, in virtù della sospensione del termine prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c., l'azione di responsabilità sub specie di azione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c., pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive in ogni caso nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, vale a dire dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere oggettivamente conoscibile dai terzi. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando a colui che eccepisce la prescrizione la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Con riferimento alla sussistenza delle gravi inadempienze che consentono l’esclusione del socio, a norma dell’art. 2286 c.c., va osservato che il richiamo al principio secondo cui il socio possa essere legittimamente estromesso dalla compagine sociale ove egli sia inadempiente agli obblighi collaborativi propri dell’esecuzione secondo buona fede del contratto sociale, per sua natura fondato sull’affectio societatis, non può tradursi in una generica imputazione della violazione di detto obbligo collaborativo, dovendo detto inadempimento concretizzarsi in specifiche condotte commissive od omissive che da sole, ovvero unitariamente considerate, facciano ritenere la sussistenza dei gravi motivi di esclusione, dovendosi avere cura, tuttavia, di precisare che tra dette specifiche condotte non possono reputarsi rilevanti quelle che di per sé non siano certamente considerabili espressione di inadempimento degli obblighi sociali. Così, al fine di valutare la sussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della delibera di esclusione, il cui onere della prova è gravante sulla società che abbia escluso il socio, è sicuramente necessario e corretto esaminare partitamente gli addebiti, escludendo dal novero di quelli rilevanti le condotte che non possono di per sé considerarsi inadempimento del contratto sociale, procedendo a valutare se gli addebiti rilevanti, che singolarmente possano anche non considerarsi particolarmente gravi, nella loro considerazione unitaria e complessiva della gravità assumano in modo tale da far ritenere che l’affectio societatis sia stata compromessa, in termini di lesione del rapporto fiduciario che è sotteso al contratto di società di persone che così si trovi in una situazione tale da rendere meno agevole il perseguimento dei suoi fini. L’inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto o dalla legge a cui fa riferimento l’art. 2286 c.c. non si configura solamente nel caso in cui il socio ometta di eseguire prestazioni dallo stesso dovute in ragione del rapporto sociale, ma anche quando il medesimo socio eserciti in modo abusivo i suoi diritti, in modo appunto da violare i doveri di correttezza e buona fede propri dell’esecuzione del contratto associativo.
Nelle società cooperative, il termine annuale di prescrizione (o decadenza) del diritto della società al versamento dei conferimenti non versati da parte del socio recedente, previsto all'art. 2536 c.c., decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso ex 2532, comma 3, c.c.
Non può invece recepirsi la diversa interpretazione che ravvisa il dies a quo del termine prescrizionale (o decadenziale) di cui all'art. 2536 c.c. nel momento di liquidazione della quota del socio receduto, sia perché il dato letterale della norma fa riferimento alla verificazione del recesso, dell'esclusione o della cessazione, portando a ritenere che si debba fare riferimento al momento di efficacia di tali eventi; sia perché la richiesta del conferimento e la liquidazione della quota sociale a seguito di risoluzione del rapporto sono eventi diversi e non riconducibili ad un unica fattispecie, sicché non può essere accolta l’interpretazione che àncori il dies a quo della prescrizione (o decadenza) riferita ai conferimenti al momento della liquidazione della quota sociale.
L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta ed è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l’esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
Affinché possa affermarsi una responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2486 c.c., in caso di difetto e/o inattendibilità della documentazione contabile reperita dal curatore, non è sufficiente affermare il difetto della regolare tenuta della contabilità, non essendo detto inadempimento gestorio in sé foriero di pregiudizio patrimoniale per la società. Al contrario, è sempre necessario che sia allegato un inadempimento tale da rendere plausibile il verificarsi di un danno che abbia le caratteristiche del dissesto economico e patrimoniale della società la cui ricostruzione non sia resa possibile proprio dal difetto delle scritture contabili.
La circostanza che il curatore fallimentare non abbia reperito, al momento dell’apertura del concorso, i beni strumentali iscritti nel libro dei cespiti espone l’organo gestorio alla relativa responsabilità per condotta distrattiva, in difetto di allegazione e prova dell’impiego di detti beni nell'interesse della società in bonis.
La fattispecie dell’amministratore di fatto può configurarsi ove si dimostri il significativo e continuativo esercizio, in via non occasionale ed episodica, dei poteri tipici inerenti alla carica societaria e ciò nei molteplici settori dell’attività dell’ente, dalla gestione dei conti, alle questioni di carattere fiscale, dalla predisposizione dei bilanci alla definizione delle problematiche afferenti i rapporti con il personale dipendente. Gli elementi indiziari della fattispecie possono desumersi, ad esempio, dal fatto che il soggetto autorizzi pagamenti in favore dei creditori della società, anche gestendo i conti bancari della stessa, assegni incarichi a terzi, ovvero impartisca direttive ai dipendenti, con particolare riguardano alla gestione amministrativa. Inoltre, non occorre che l’amministratore di fatto eserciti tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria.
Nella compravendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all’indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.
Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni societarie è la partecipazione in sé, ovvero il complesso dei diritti che la partecipazione medesima attribuisce in seno alla società (oggetto immediato), tanto che va escluso quale effetto naturale del contratto che il venditore sia obbligato a garantire l’effettivo valore patrimoniale della partecipazione ceduta. Tuttavia, un simile obbligo di garanzia può essere previsto dalle parti, di modo che l’acquirente possa dolersi del fatto che la partecipazione acquistata abbia valore difforme dal prezzo pattuito.
Ai fini dell’individuazione della competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, il riferimento ai “diritti inerenti”, contenuto nell’art. 3, co. 2, lett. b), del d. lgs. 168/2003, deve essere interpretato nel senso che tale norma allude anche ai diritti conseguenti agli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali e a ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, per cui la competenza in questione sussiste tutte le volte in cui la controversia abbia a oggetto non solo la validità e l’efficacia dell’atto di cessione della partecipazione sociale (ovvero i diritti sociali ad essa inerenti), ma anche il credito del venditore della partecipazione societaria al pagamento del relativo prezzo.
La mancata convocazione dell'assemblea dei soci di s.r.l. determina l'invalidità della delibera ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., in quanto assunta in assenza assoluta di informazione. Al riguardo, non assume alcun rilievo l’ipotesi in cui il socio impugnante abbia acquisito aliunde notizia dell’assemblea e del relativo ordine del giorno. Ai sensi dell’art. 2479 bis, co. 5, c.c., l’ambivalenza tra convocazione e informazione è riferita solo ed esclusivamente ad amministratori e sindaci per l’ipotesi in cui l’assemblea, che pure non sia stata convocata secondo le modalità prescritte, abbia deliberato con la partecipazione dell’intero capitale sociale.
Lo scioglimento della società, anche se provocato dall’usufruttuario con il proprio voto o la propria condotta, non costituisce perimento della cosa ai sensi dell’art. 1014 c.c., né abuso dell’usufruttuario ai sensi dell’art. 1015 c.c. Lo scioglimento dell’organizzazione societaria e la conseguente liquidazione del suo patrimonio, infatti, non estingue i diritti sociali, ma li trasforma in diritto alla quota di liquidazione, sicché il nudo proprietario non soffre nessun pregiudizio per il mero fatto dello scioglimento della società cui partecipava.
La particolarità della res, nel caso di usufrutto insistente su partecipazioni societarie, impone di valutare la condotta dell’usufruttuario con ottica diversa e più ampia rispetto a quella strettamente dominicale, essendo il valore della partecipazione connesso alla consistenza patrimoniale della società e alla concreta possibilità che l’ente possa continuare ad esercitare attività economica in forma collettiva. Sicché, in caso di conflitto insanabile fra i soci e di stallo societario, la liquidazione potrebbe risultare l’unico esito ex lege perseguibile.