La richiesta risarcitoria dell’azionista e obbligazionista bancario avanzata nei confronti dei revisori della banca per aver confidato, in sede di acquisto delle azioni, sulle informazioni riportate nei documenti contabili e sui certificati senza rilievi rilasciati dai revisori in relazione a bilanci poi rivelatisi difformi dalla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art. 2943, ult. co., c.c. se costituisce una valida diffida ad adempiere e, quindi, costituzione in mora. È tale la comunicazione stragiudiziale trasmessa via PEC in nome e per conto del danneggiato che contenga la chiara esplicitazione della pretesa e l’inequivoca manifestazione della volontà del rappresentato di essere risarcito, nella quale siano indicati compendiosamente ma chiaramente l’evento di danno, il fatto costitutivo del diritto risarcitorio, le norme di diritto asseritamente violate, l’esatto importo del debito risarcitorio. È, inoltre, sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile anche mediante presunzioni (prima fra tutte, la circostanza che ad agire in giudizio sia stato proprio colui che aveva speso il nome del danneggiato-creditore e con citazione di contenuto corrispondente alla precedente diffida stragiudiziale).
L’art. 182, co. 2, c.p.c. è stato introdotto per consentire, in modo massimamente ampio, la sanatoria del difetto o di vizi di rappresentanza in giudizio della parte allo scopo di scongiurare il consolidarsi di invalidità processuali prive di riscontro sul piano della effettiva tutela del diritto delle parti alla difesa e al contraddittorio. Tale disposizione deve trovare applicazione anche quando la parte, a prescindere dal rilievo del giudice, opera nel senso ivi indicato, sanando l’originario vizio o difetto di procura: in tal caso, infatti, essa realizza spontaneamente e preventivamente il comportamento sanante che dovrebbe tenere a seguito della disposizione del giudice. L’elencazione degli atti in margine o in calce o in congiunzione ai quali la procura può essere (anche telematicamente) rilasciata non è tassativa, ma può estendersi a ogni altro atto di natura processuale che determini l’ingresso della parte in giudizio; in questo senso, va quindi esaminato non il nomen iuris dell’atto cui la procura spontaneamente prodotta acceda, ma il suo concreto contenuto.
L’annullamento del lodo emanato all’esito di un arbitrato irrituale deve essere domandato in via espressa e principale, non potendo le doglianze formulate nella prospettiva di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo su di esso fondato provocare una decisione demolitoria del lodo medesimo.
Con l'introduzione dell'art. 808 ter c.p.c., il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale, cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all'individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza. I motivi di impugnazione del lodo debbono, quindi, intendersi tassativamente indicati nella citata disposizione. Di conseguenza, non possono essere oggetto d’impugnazione né l’eventuale violazione del termine per il deposito del lodo, né le eventuali errate valutazioni nel merito da parte dell’arbitro.
Nel giudizio arbitrale inerente all’accertamento della responsabilità dell’amministratore per il danno subito dal socio non sussiste litisconsorzio necessario della società.
In applicazione della disciplina di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., una volta accertato che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, non si può procedere alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione impugnata. Dopo la sostituzione, l’annullamento della prima delibera è precluso, in ogni caso, per effetto della cessazione della materia del contendere, essendo riservato al giudice della impugnazione della seconda delibera, specie nell’ipotesi in cui il giudizio sia pendente, ogni sindacato sulla legittimità dell’atto di rinnovo. Tale tesi si fonda sul presupposto dell’efficacia estintiva degli effetti della deliberazione sostituita da attribuirsi alla nuova deliberazione avente lo stesso oggetto della prima: la nuova delibera, invero, priva di ogni effetto la delibera che ha sostituito e mantiene tale sua efficacia fin tanto che non venga annullata per essere, a sua volta, contraria alla legge o allo statuto. Ne consegue che la sua eventuale non conformità alla legge o allo statuto – prevista dall’art. 2377 c.c. quale condizione per l’operatività della preclusione all’annullamento della delibera impugnata – potrebbe privarla di tale efficacia estintiva degli effetti della prima delibera solo se venisse annullata a seguito di un autonomo giudizio di impugnazione. Tale giudizio non può essere introdotto nell’ambito del giudizio di impugnazione avente per oggetto la delibera sostituita – stante la diversità dell’oggetto e la conseguente novità dell’eventuale domanda così introdotta in tale giudizio –, né essere oggetto di un accertamento incidentale ai soli fini della verifica delle condizioni di operatività della norma contenuta nell’art. 2377, co. 8, c.c., stante la necessità, allo scopo di privare di efficacia la delibera successivamente adottata, di una pronuncia costitutiva di annullamento, per sua natura incompatibile con un accertamento incidenter tantum. Al giudice dell’impugnazione della prima delibera, pertanto, è preclusa ogni valutazione circa la validità della delibera sostitutiva, con la sola eccezione della possibilità di rilevare, ove ricorrano, vizi comportanti la nullità della stessa delibera a norma dell’art. 2379 c.c. Tale nullità, infatti, comportando l’improduttività di qualsiasi effetto della (seconda) delibera, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di alcuna pronuncia costitutiva, potrebbe essere assoggettata, indipendentemente dall’impugnazione da parte degli interessati, a sindacato incidentale in seno al processo originato dall’impugnazione della delibera originaria.
Ai fini della configurabilità della responsabilità solidale con gli amministratori del socio di s.r.l., l'art. 2476, co. 8, c.c. richiede la prova della intenzionalità nella decisione o nella autorizzazione dello specifico atto dannoso, ovvero qualcosa di più della mera conoscenza o conoscibilità dell’atto fonte di danno. Ciò implica una diretta (dolosa) partecipazione, non solo consapevole ma anche attiva, ovvero una vera e propria ingerenza da parte del socio (anche per un singolo atto) nel potere gestorio, altrimenti prerogativa esclusiva dell’organo amministrativo.
L’art. 2467 c.c. individua i finanziamenti dei soci, postergati nel rimborso, in quelli concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto. Non rileva il momento del rimborso, fuori dal caso previsto dal primo comma della norma citata [vecchio testo] (ossia che se avvenuto nell’anno anteriore al fallimento deve essere restituito). La citata disposizione, infatti, regola i finanziamenti furono stanziati in un momento in cui sarebbe stato coerente, piuttosto, aspettarsi un conferimento di capitale di rischio.
La consegna dell’assegno bancario non determina l’estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal relativo titolo, la cui consegna deve considerarsi dunque effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”: tale considerazione vale a fortiori per le matrici degli assegni che, costituendo una mera annotazione da parte del debitore, in assenza dei rispettivi titoli e della prova del loro effettivo incasso, non hanno alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.
L’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 2533 c.c. per l'introduzione di ipotesi di esclusione del socio deve manifestarsi nella previsione di ipotesi tassative, sufficientemente determinate e facilmente individuabili, al fine precipuo di evitare il rischio concreto di riservare una discrezionalità eccessiva all’organo incaricato dell’adozione dei provvedimenti di esclusione dalla compagine sociale.
La clausola statutaria di esclusione del socio per inadempimento integra, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, un’ipotesi di risoluzione per inadempimento e deve pertanto considerarsi legittima soltanto laddove l’inadempimento non rivesta scarsa importanza, nel senso che sia tale da impedire o rendere più gravoso il perseguimento del fine sociale e sia, comunque, imputabile ad un comportamento doloso o colposo del socio, a nulla rilevando l’eventualità di un danno effettivamente arrecato alla società.
La gravità dell’inadempimento deve essere valutata con riferimento alla qualità del socio, di tal che non rilevano le violazioni di obblighi di natura personale, salvo espressa previsione statutaria in tal senso.
Al fine dell’esclusione di un socio di una società cooperativa per inadempimento, configurano requisiti necessari la colposità del detto inadempimento e la gravità del medesimo, da riscontrarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale.
Anche quando la s.g.r. è posta in l.c.a. ed ha subito la revoca dell’autorizzazione alla gestione collettiva del risparmio, ogni diritto inerente ai beni dei fondi gestiti non può che essere esercitato dalla s.g.r. stessa (che ne è titolare formale, sostanziale e processuale, e poi tenuta a riversare al fondo gli effetti sostanziali della gestione a guisa di un mandatario). Secondo l’art. 57, co. 3-bis t.u.f., la liquidazione va condotta dal gestore posto in liquidazione, nella persona dei suoi commissari, e i partecipanti hanno diritto a vedersi liquidare il residuo netto di liquidazione. Tale disciplina implica necessariamente la conservazione in capo al gestore dei suoi poteri e dei suoi diritti “formali e sostanziali e processuali” sui beni del fondo, anche se da esercitare nell’ottica liquidatoria.
Il provvedimento ex art. 78 c.p.c. di nomina di un curatore speciale del fondo comune di investimento non estende il suo effetto fino al punto di assegnare al fondo (affinché li potesse esercitare il curatore speciale) poteri e diritti che per legge il fondo non avrebbe comunque potuto esercitare, e in particolare poteri e diritti non appartenenti al fondo, ma alla s.g.r. che lo gestisce. Il provvedimento ex art. 78 non è atto a conferire poteri, ma solo provvede alla nomina di un rappresentante, che eserciti i poteri stabiliti dalla legge all’ente rappresentato. In questo senso il provvedimento non è esistente nella parte in cui esso assegna al fondo l’esercizio dei diritti di un soggetto diverso [nel caso di specie, una delibera di s.r.l. partecipata interamente dal fondo era stata approvata con il voto del curatore speciale e non della s.g.r.].
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall’art. 95, co. 3, l.fall. [secondo il testo in vigore prima della modifica introdotta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5], norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica. Infatti, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito. Tale improcedibilità va rilevata d’ufficio anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum.
I rimedi ex art. 2487, co. 2 e 4, c.c. per la nomina e la revoca dei liquidatori sono rimedi separati e autonomamente esperibili. L’azione di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. può essere anticipatoriamente richiesta in via cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. per l’immediata revoca del liquidatore, con gli effetti di ‘provvisoria stabilità’ di cui all’art. 669-octies, co. 6, c.p.c., in funzione della successiva azione di merito ex art. 2487, co. 4, c.c. volta alla sola revoca in via definitiva dalla carica liquidatoria.
La giusta causa per la revoca ex art. 2487, co. 4, c.c. ricorre in presenza di grave inadempimento ad obblighi di legge (quale la mancata convocazione dell’assemblea in presenza di formale richiesta dei soci e la mancata presenza alle assemblee legittimamente convocate da questi, con conseguente violazione del diritto a sentir dibattere in assemblea le rilevanti questioni riconosciuto loro dall’art. 2479, co. 1, c.c.). Ricorre inoltre in presenza di modalità inaccettabili e contrarie a buona fede oggettiva nello svolgimento dell’incarico liquidatorio tali da incrinare il rapporto di fiducia con i soci (quale l’atteggiamento di rifiuto di qualsiasi legittima richiesta di condivisione e chiarimento delle modalità della liquidazione in corso, sia pur in difetto di vincoli in tal senso nella delibera di nomina).
Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa a responsabilità limitata, incombe sulla società – che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore – l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato. Ad ogni modo, tale redistribuzione dell’onere della prova sui fatti costitutivi della fattispecie non porta alla svalutazione della rilevanza dei motivi posti dal socio a sostegno della propria opposizione, quasi che questa si risolva in una mera sollecitazione al controllo giurisdizionale dell’esclusione indipendentemente dagli argomenti addotti dall’interessato per contestarne la legittimità. L’onere della prova è pur sempre circoscritto a quel che forma oggetto della controversia, i cui confini non possono che essere desunti dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, senza che il giudice possa, ex officio, ricercare ulteriori ragioni di illegittimità della delibera di esclusione, onerando la società di provarne la conformità a legge e statuto oltre i motivi allegati dal socio.
Compete al giudice di merito la valutazione in concreto dalla riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione. E nel fare ciò, quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica, il giudice deve tener conto della rilevanza dalla lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, potendosi ragionevolmente ritenere che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintenda un elementare criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo. Sarebbe dal resto contrario al fondamentale principio di buona fede l'ammettere che un pregiudizio di scarsa rilevanza, in applicazione di una previsione statutaria di carattere generico, possa provocare una reazione a tal punto radicale. Pertanto, il giudice di merito deve dare conto con adeguata e logica motivazione della valutazione in proposito operata, valutazione che egli è tenuto a compiere non perdendo di vista il principio di buona fede, cui ovviamente non soltanto il comportamento della società cooperativa, ma anche quello del socio, dev'esser improntato. Né deve il giudicante trascurare, in un simile contesto, la rilevanza centrale che ha l'elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula – in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo – il reciproco affidamento dei soci, il venir meno del quale costituisce il sostrato logico necessario di qualsiasi anche più specifica previsione statutaria di comportamenti implicanti l'esclusione.
In tema di esclusione del socio di s.r.l., l’art. 2473 bis c.c. condiziona la validità dell’eccezionale potere espropriativo rimesso in tal modo alla maggioranza alla sussistenza di una giusta causa. Non è conforme all’impianto tipologico di cui la norma citata è emersione (che postula la deduzione di condotte tali da consentire al socio di evitare tale gravissima “sanzione privata” conoscendo preventivamente, e quindi evitandoli, i comportamenti che potrebbero dar causa allo scioglimento unilaterale quoad eum del rapporto sociale) la clausola che non preveda che la condotta del socio suscettiva di far luogo all’esclusione debba svolgersi successivamente all'introduzione della clausola stessa; legittimando invece contra ius l’esclusione fondata su comportamenti già in essere, e noti alla compagine sociale, prima dell’introduzione della previsione statutaria e, come tali, per definizione non configurabili quali impeditivi della prosecuzione di un rapporto sociale iniziato nella loro vigenza [nella specie, il Tribunale ha accertato la nullità per illiceità dell’oggetto ex art. 2479 ter, co. 3, c.c. di una delibera di modifica dell’atto costitutivo che identificava una giusta causa di esclusione dei soci nell’esercizio di una attività – considerata concorrente a quella svolta dalla società – che era in concreto già ricompresa nell’oggetto sociale del socio di minoranza persona giuridica].
In tema di liquidazione delle società di capitali, ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, co. 2, c.c., il liquidatore è investito, in forza dell’art. 2489, co. 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società (ivi inclusa dunque la proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti del precedente liquidatore). Alla stregua del principio appena richiamato e della rinunciabilità dell’azione prevista dall’art. 2476, co. 5, c.c., l’eccezione di improcedibilità dell’azione fondata sulla mancanza della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore e sull’invocata applicazione analogica della norma dettata dall’art. 2393 c.c. in materia di s.p.a. non merita accoglimento, non essendo lo stesso art. 2393 c.c. applicabile analogicamente alle s.r.l.
L’amministratore di fatto e quello di diritto rispondono in solido del danno cagionato alla società con le proprie condotte concorrenti, commissiva e omissiva e analogo principio vale per i liquidatori ai quali si applicano le norme sulla responsabilità dell’amministratore in forza del rinvio operato dall’art. 2489 c.c.