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Sulla difformità del valore del patrimonio della società nella cessione di quote di s.r.l.
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota...

La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Il giuramento decisorio deferito all'altra parte non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché la sua formula deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l' an iuratum sit per poi ‘geometricamente’ accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.

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Conseguenze processuali della sostituzione della delibera di esclusione del socio impugnata
In caso di impugnativa di delibera dell’organo amministrativo di società consortile costituita in forma di società cooperativa per azioni e...

In caso di impugnativa di delibera dell'organo amministrativo di società consortile costituita in forma di società cooperativa per azioni e di sostituzione della medesima, qualora tra le parti non vi sia contestazione in ordine alla sopravvenuta sostituzione della delibera oggetto di impugnazione, si applica la disciplina dettata dall’art. 2377, co. 8, c.c.: conseguentemente, la materia del contendere deve dichiararsi cessata a seguito e per effetto della intervenuta sostituzione della delibera impugnata.

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Liquidazione coatta amministrativa e cessione d’azienda (Veneto Banca – Intesa Sanpaolo): inapplicabilità dell’art. 2560 c.c.
Il contratto di cessione tra Veneto Banca s.p.a. e Intesa San Paolo S.p.a., opponibile anche ai terzi in conformità alla...

Il contratto di cessione tra Veneto Banca s.p.a. e Intesa San Paolo S.p.a., opponibile anche ai terzi in conformità alla previsione dell’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, esclude dal perimetro della cessione, tra l'altro, il contenzioso instaurato successivamente alla cessione per fatti pregressi.

La legittimazione passiva di Intesa San Paolo per tali contenziosi non può neppure derivarsi dall'applicazione dell'art. 2560 c.c., essendo quest'ultima norma infatti incompatibile con la disciplina del d.l. 25 giugno 2017, n. 99, nella parte in cui delimita – agli artt. 2, co. 1, lett. c) e 3, co. 1 – l’esatto perimetro dei beni, diritti, rapporti giuridici, attività e passività oggetto di cessione. L’art. 2560 c.c., infatti, è dettato solo per l’ipotesi di cessione volontaria di azienda, valendo nell’ambito delle procedure concorsuali la regola opposta. La limitazione della responsabilità del cessionario ai soli debiti oggetto della cessione ivi prevista è conforme ai principi in tema di vendite coattive nelle procedure concorsuali. La ratio sottostante alla previsione dell’esclusione della responsabilità del cessionario per i debiti del cedente (c.d. effetto purgativo delle vendite) riposa nell’intento di incentivare la vendita di aziende o di rami di aziende di società fallite, che sarebbe invece pregiudicato a fronte del possibile rischio per l’acquirente di dover rispondere di debiti verosimilmente superiori all’attivo.

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Onere della prova nell’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore
Nel contesto di un’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. e in applicazione dei principi...

Nel contesto di un'azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. e in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, compete al fallimento semplicemente allegare in modo compiuto i fatti distrattivi imputati all’amministratore, costituenti l’inadempimento dell’obbligo gestorio relativo alla conservazione del patrimonio sociale in ragione dell’impiego del patrimonio medesimo nel perseguimento dei fini sociali, nonché allegare e provare il danno derivante dagli stessi ed il nesso causale tra condotta inadempiente e danno medesimo. Incombe sull’amministratore convenuto la prova ex art. 1218 c.c. di avere adempiuto esattamente e correttamente ai propri obblighi gestori.

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Natura della responsabilità del direttore generale e documentazione utilizzabile ai fini della decisione
L’azione di responsabilità promossa nei confronti del direttore generale è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in...

L'azione di responsabilità promossa nei confronti del direttore generale è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in tema di onere di allegazione e ripartizione degli oneri probatori di quella esercitabile nei confronti degli amministratori, di talché la società ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul direttore generale, come sugli amministratori e sindaci, l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. In particolare, per quanto concerne la ripartizione dell’onere probatorio tra società e amministratori, nel caso in cui la responsabilità dedotta dalla società si riferisca ad atti gestori per i quali si alleghi il mancato rispetto del canone di diligenza, parte attrice è tenuta a: (i) dimostrare che la condotta contestata integri l’inadempimento denunciato e possa pertanto essere qualificata come irrazionale o del tutto avventata; (ii) specificare in base a quali elementi si addivenga a tali conclusioni, precisando quali obblighi di diligenza si intendano violati; (iii) provare che tale condotta abbia arrecato un danno alla società, la cui quantificazione compete anch’essa a parte attrice. Una volta che tale prova è stata acquisita al processo, compete all'amministratore evocato in giudizio allegare e provare gli ulteriori fatti – consistenti in cautele, informazioni, verifiche – che sono idonei ad escludere (o attenuare) la sua responsabilità.

Al direttore generale, oltre a funzioni esecutive di alto livello, possono essere attribuiti in ragione delle particolari competenze tecniche e doti professionali, poteri di iniziativa che gli consentono di incidere sulla determinazione delle strategie aziendali, potendo essergli conferita anche una formale ‘‘posizione di autonomia decisionale’’, analoga a quella di un amministratore delegato. Inoltre il direttore generale deve poter disattendere quelle istruzioni degli amministratori la cui esecuzione, a suo giudizio, cagionerebbe (alla società , ai creditori sociali, ai singoli soci o terzi) danni dei quali sarebbe chiamato a rispondere.

L’autorizzazione dell’assemblea alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall’art. 2393 c.c. e operante anche per l’azione promossa nei confronti dei direttori generali, in forza del rinvio di cui all’art. 2396 c.c., costituisce una condizione di procedibilità dell’azione, la cui esistenza va verificata d’ufficio dal giudice; è sufficiente, peraltro, che tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.

Secondo un orientamento consolidato, alla luce del valore informatore del contraddittorio, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione [nella specie il Tribunale ha ritenuto che la consulenza tecnica dovesse essere redatta tenendo conto dei soli documenti espressamente richiamati nel corpo degli atti difensivi e purché si trattasse di documenti riferiti a condotte specificamente allegate].

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Retribuzione del sindaco
L’incarico di componente del collegio sindacale è necessariamente oneroso e, laddove l’entità del compenso non risulti nell’atto costitutivo o non...

L'incarico di componente del collegio sindacale è necessariamente oneroso e, laddove l'entità del compenso non risulti nell'atto costitutivo o non sia fissata dall'assemblea, spetta al giudice procedere alla sua determinazione in base all'importanza dell'opera prestata, alla difficoltà dell'incarico e al decoro della professione.

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Terzietà del curatore rispetto ai rapporti del fallito: valore probatorio della quietanza e prova della simulazione
Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto...

Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., atteso che il curatore, pur ponendosi nell’esercizio del diritto del fallito nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.

Il curatore fallimentare che agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula, con la rappresentanza del fallito ex art. 43 l.fall., anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell’art. 1416, comma 2, c.c., con la conseguenza che, agendo egli come terzo, può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, comma 2, c.c..

La prescrizione breve, prevista dall'art. 2949 c.c., riguarda solo quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell'organizzazione sociale che dipendono dal contratto sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto (nella specie, il Tribunale ha escluso l'applicazione della prescrizione breve per una domanda avente ad oggetto il pagamento del prezzo, quale obbligazione nascente da un contratto di compravendita, ancorché avente ad oggetto partecipazioni sociali).

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Legittimazione processuale del fallito
La legittimazione processuale in capo al fallito sussiste solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a...

La legittimazione processuale in capo al fallito sussiste solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico, se l’intervento è previsto dalla legge, nonché nei giudizi di natura tributaria qualora possano derivare, da questi, fatti oggetto di imputazione penale, ovvero in caso di inerzia assoluta del curatore fallimentare (nel caso di specie, è stata esclusa la legittimazione processuale del fallito all’azione revocatoria volta ad assicurare gli esiti di un giudizio relativo a fattispecie di responsabilità civile, i cui diritti ai sensi dell’art. 42 l.f. erano stati già esercitati dal curatore, che con autorizzazione del giudice delegato ha inteso non coltivare il giudizio connesso, ritenendolo non utile per la massa ed assumendosi la responsabilità dell’atto).

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La revoca assembleare dell’amministratore della società consortile a responsabilità limitata
In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, s.r.l.), la causa consortile può...

In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, s.r.l.), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. Invero, l'attributo "consortile" non indica un modello organizzativo societario, ossia un tipo, bensì unicamente uno scopo: le società consortili sono società - di qualunque tipo, salvo quello della società semplice - con scopo di consorzio. Esse cioè, richiamando l'espressione dell'art. 2615-ter, co 1, c.c., sono società che assumono «come oggetto sociale gli scopi indicati dall'art. 2602».

Gli amministratori di società consortile a responsabilità limitata possono essere revocati in via assembleare, in quanto il silenzio del testo normativo sul punto in tema di società a responsabilità limitata non comporta di per sé l’irrevocabilità dell’organo gestorio, potendo invero trovare applicazione analogica la norma dettata dall’art. 2383, co. 3, c.c., nella parte in cui prevede che gli amministratori sono «in qualunque tempo» revocabili dall'assemblea, salvo, però, il diritto al risarcimento del danno se la revoca interviene in assenza di giusta causa, dettato per le società per azioni: tale norma esprime, infatti, un principio di ordine generale.

Qualora l'atto costitutivo di una s.r.l. attribuisca a ciascun socio il particolare diritto di nominare un amministratore, al medesimo socio spetta anche il potere di revoca. La revoca dovrà essere decisa con il consenso unanime di tutti i soci, ai sensi del quarto comma dell’art. 2468 c.c., comportando essa una modifica di quel diritto, salvo, però, il caso di giusta causa, per il quale varranno gli ordinari principi prevalendo le esigenze di tutela della società. In difetto di giusta causa, tuttavia, la revoca disposta dall'assemblea senza il consenso del socio titolare del diritto dovrà ritenersi illegittima e invalida.

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Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.
Il termine di prescrizione quinquiennale dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui i creditori...

Il termine di prescrizione quinquiennale dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui i creditori avevano la possibilità di avere contezza che la società aveva un patrimonio insufficiente al loro soddisfacimento. Sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento (richiama Cass. 24715 del 2015; 28617 del 2019).

L’amministratore che non provvede alla tempestiva collocazione in mobilità dei lavoratori invocando quale scriminante la mancanza dei fondi necessari non fa che confermare una situazione di illiquidità che avrebbe richiesto il tempestivo accesso alle procedure concorsuali, onde limitare l’ammontare dei debiti retributivi e previdenziali (nel caso di specie, in caso di fallimento la società avrebbe potuto usufruire dell’esonero totale dal pagamento del cd. contributo d’ingresso).

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Alcune note in tema di azione di responsabilità per abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento
La sottoposizione della società eterodiretta a procedura concorsuale non fa venir meno la legittimazione dei soci di minoranza di quest’ultima...

La sottoposizione della società eterodiretta a procedura concorsuale non fa venir meno la legittimazione dei soci di minoranza di quest’ultima all’esercizio dell’azione di responsabilità per abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

Il quarto comma dell’art. 2497 c.c., infatti, attribuisce al curatore la legittimazione all’esercizio della sola azione spettante ai creditori sociali; tale previsione non può essere estesa all’azione spettante ai soci, essendo finalizzata a tutelare la par condicio creditorum, mentre la posizione del socio è differente rispetto a quella assunta dai creditori sociali, dal momento che lo stesso non partecipa al concorso.

Il diritto al risarcimento del danno da esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2949 c.c., trattandosi di un diritto derivante da un rapporto sociale.

Il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il pregiudizio agli interessi sociali risulta conoscibile da parte dei soci della società eterodiretta.

La responsabilità per abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ha natura extra-contrattuale.

Pertanto, il socio danneggiato – pur potendo usufruire del regime agevolativo delle presunzioni di cui all’art. 2497-sexies c.c. – ha l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, che consistono (i) nell’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento da parte di una società sulle altre, (ii) nello svolgimento dell’attività nell’interesse proprio o altrui, estraneo a quello della società eterodiretta, (iii) nel danno arrecato al valore o alla redditività della partecipazione e (iv) nel nesso di causalità tra condotta ed evento (nel caso di specie, il Tribunale – dopo aver rigettato per intervenuta prescrizione le domande di condanna relative alla maggior parte degli addebiti mossi con l’azione di responsabilità – ha dichiarato infondato l’addebito consistente nel pagamento di indennità in favore di dipendenti non più appartenenti alla controllante, ma confluiti nella controllata, trattandosi di una retribuzione corrisposta in favore di soggetti appartenenti alla società eterodiretta, che non può ritenersi estranea agli interessi sociali).

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Responsabilità dell’amministratore per omessa cessazione dell’attività e richiesta di auto fallimento
In tema di società di capitali, l’amministratore, pur nominato quando la società si trovi già in stato di insolvenza, è...

In tema di società di capitali, l'amministratore, pur nominato quando la società si trovi già in stato di insolvenza, è tenuto a prendere atto dell’impossibilità di proseguire l’attività d'impresa e chiedere il fallimento ex art. 14 l. fall., non essendo sufficiente per escluderne la responsabilità il mancato compimento di attività non conservativa (nella specie, l'inerzia dell'amministratore aveva comportato la maturazione di maggiori interessi passivi e sanzioni del valore di circa un milione e mezzo di euro, aggravando in tal modo lo stato di indebitamento della società).

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