Il conflitto di interessi consiste in una contrapposizione tra l'interesse particolare di uno dei soci e l'interesse della società: non rileva ai fini dell'impugnazione il caso in cui la decisione consenta ad un socio di conseguire un interesse personale ulteriore e diverso rispetto all'interesse della società senza, tuttavia, implicare un pregiudizio neppure potenziale. Infatti, l’invalidità dell'atto è subordinata non solo al fatto che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione della delibera sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto d'interessi, ma anche alla condizione che tale delibera possa recare alla società un danno, seppur in via solo potenziale.
Non sussiste conflitto d'interessi quando il socio voti per la propria nomina ad amministratore ovvero in tema di durata dell’incarico o di compenso, essendo necessario dimostrare in concreto che la deliberazione approvata in potenziale conflitto sia dannosa per la società.
Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.
Alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è idoneo a fondare la responsabilità dell'amministratore che lo abbia compiuto e, d'altra parte, non tutte le violazioni di obblighi derivanti dalla carica comportano necessariamente una lesione del patrimonio sociale. Di conseguenza, danno luogo a responsabilità risarcitoria solo i comportamenti illeciti che abbiano causato un danno al patrimonio sociale rendendolo incapiente, purché tale danno sia legato da un nesso eziologico ai suddetti illeciti.
L’azione ex art. 2476, 3 comma, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio. Si deve escludere l’esistenza nel merito, in favore del socio, di un diritto alla revoca che consenta di rimuovere definitivamente gli amministratori, non essendo prevista dall’ordinamento un’azione di merito, tendente alla sola revoca degli amministratori.
Ai fini dell’accoglimento della domanda di revoca cautelare dell’amministratore di S.r.l., è necessario che dagli atti di causa emerga non solo la probabile ascrivibilità delle condotte di mala gestio lamentate all’amministratore di cui è chiesta la revoca, ma anche la portata lesiva delle condotte medesime e la probabile sussistenza di un concreto ed attuale pregiudizio al patrimonio della società, potenzialmente suscettibile di aggravamento, nel caso di permanenza in carica dell’amministratore medesimo.
È invece precluso lo strumento della revoca d’urgenza in presenza di irregolarità, anche gravi, ma non foriere di danni, ovvero di irregolarità che già hanno manifestato tutta la loro capacità lesiva e non residuino rischi di aggravamento del danno già prodotto e risarcibile con l’azione di responsabilità.
Dal momento che l’approvazione del bilancio costituisce una formalità necessaria alla vita della società, gli ostacoli frapposti dall’amministratore all’approvazione del medesimo sono idonei a integrare quella “grave irregolarità” prevista dall’art. 2476 co. 3 c.c. come causa di revoca dell’amministratore.
Tuttavia, l’omessa predisposizione dei progetti di bilancio o l’irregolare tenuta delle scritture contabili, pur integrando inadempimento ai compiti primari cui è tenuto l’amministratore di società di capitali, in sé non è causa di un danno patrimoniale che può ben discendere dal disordine contabile ma deve essere allegato come evento conseguenza della irregolarità contabile e adeguatamente dimostrato.
Il sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321, comma 1, c.p.p. è una misura cautelare finalizzata ad evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato ovvero l'agevolazione della commissione di altri reati, caratterizzata da ampia genericità cui si collega un’altrettanta ampia discrezionalità riconosciuta al pubblico ministero e al giudice penale nel disporne. Anche le misure cautelari reali debbono fondarsi sui principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, nel senso di assicurare il minor sacrificio possibile di diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata. Il bilanciamento tra tali principi è demandato al giudice penale, il quale è tenuto a conformare la misura cautelare al caso concreto ed a garantire la minima compressione delle situazioni giuridiche colpite dal sequestro.
In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Pertanto, soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.
In ogni caso, il giudice civile può tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso iter argomentativo del giudice penale decidente e può inoltre trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente
Le norme di cui all’art. 65 e 67 c.p.c. si applicano anche al custode nominato in sede penale ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e 104 bis disp. att. c.p.p. Pertanto, il custode deve provvedere alla conservazione e all’ amministrazione dei beni sequestrati secondo la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo altrimenti dei danni prodotti al proprietario dei beni stessi. I compiti del custode vanno individuati sia in tutte quelle attività conservative in senso stretto, finalizzate al mantenimento della piena integrità materiale del bene, sia in quelle attività in senso gestorio (come, ad esempio, l’esercizio del diritto di voto, l’impugnazione delle delibere assembleari) attività quest'ultima preclusa al proprietario e riservata al custode.
Il custode di cose sequestrate in sede penale opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare; se da ciò deriva l'assenza di ogni rapporto di tipo privatistico con i titolari delle cose poste sotto sequestro, questo non esclude che, nei confronti degli stessi, il custode possa assumere una propria autonoma responsabilità di natura extracontrattuale ove cagioni loro un danno a causa dell'inosservanza dei suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose affidategli in custodia.
L’iscrizione nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e l’omessa dimostrazione di tale iscrizione determina il mancato adempimento dell’onus probandi in capo alla parte creditrice circa un requisito necessario ai fini della responsabilità solidale del cessionario e, quindi, del titolo a fondamento della relativa pretesa. Ne consegue che la domanda svolta dall’ingiungente nei confronti del cessionario d'azienda ai sensi dell’art. 2560 c.c. deve essere rigettata per mancanza di prova sia in ordine ad un elemento costitutivo "essenziale" consistente nell’iscrizione dei debiti de quibus nei libri contabili obbligatori dell’azienda ceduta, sia, secondo il più recente principio della Corte di legittimità, per mancata allegazione nonché per omessa dimostrazione della circostanza che la cessione d’azienda sia stata utilizzata dai contraenti come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito.
Non sussiste l’interesse ad agire del terzo che chiede l’accertamento della simulazione del contratto di cessione d’azienda poiché la conseguenza dell’accertamento dell’intento simulatorio produrrebbe effetti solo rispetto alle parti dell’accordo simulato e non nei confronti della generalità dei terzi, alla luce del disposto di cui all’art. 1415 c.c., che stabilisce che la simulazione può essere fatta “valere in confronto delle parti”.[Nel caso di specie l’attrice aveva richiesto l’inefficacia del contratto di cessione aziendale a seguito del quale la cessionaria era subentrata nel diritto di prelazione della conduttrice-cedente ex art. 38 L. 392/78 e aveva esercitato la prelazione così determinando l’inefficacia del preliminare di vendita dell’immobile stipulato tra la stessa attrice e il promittente venditore].
Al compenso dell’amministratore della S.r.l. va riconosciuta natura sinallagmatica. Esso costituisce il corrispettivo per l’attività espletata e può riconoscersi all'amministratore solo ove detta attività sia stata in concreto svolta. In ragione di tale natura, trovano applicazione i principi propri delle obbligazioni contrattuali ed è dunque proponibile, da parte della società, l’eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c..
Non può essere ammessa l'applicazione del meccanismo della prorogatio in favore di un amministratore revocato giudizialmente. La medesima regola deve ritenersi applicabile al caso della sospensione della delibera di nomina.
In caso di traslatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente va effettuata mediante comparsa - o con atto equipollente, citazione o ricorso, che tuttavia presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c. - da notificarsi alla controparte o, se quest'ultima non costituita, al relativo procuratore costituito, entro il termine di legge assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente o entro tre mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza, a pena di estinzione del processo.
Il diritto del socio non amministratore di S.r.l. di accedere alla documentazione sociale ex art. 2476, comma 2, c.c. presuppone, in capo al richiedente, la qualità di socio (non amministratore) e, pertanto, non sussiste in capo al socio che abbia già esercitato il diritto di recesso dalla società.
La natura recettizia della dichiarazione di recesso comunicata dal socio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1334 c.c., è produttiva di effetti immediatamente nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza della società e non al termine della procedura di modificazione definitiva della compagine sociale, consistente nella liquidazione della quota mediante acquisto della stessa da un socio o da un terzo. Pertanto, quando la manifestazione di volontà del socio recedente viene portata a conoscenza della società, il socio receduto si trasforma in un mero creditore nei confronti della società per il rimborso della quota e, conseguentemente, perde la propria legittimazione ad esercitare il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c.
Il socio recedente è comunque tutelato dalla possibilità, prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., di richiedere al Tribunale la nomina di un esperto che, tramite relazione giurata, proceda alla determinazione del valore della quota al medesimo spettante.
L’attività di coordinamento realizza un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva, estesa all’insieme delle società, mentre l’attività di direzione individua una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa ossia sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali. In particolare, la direzione e il coordinamento richiedono una incidenza nella gestione dell’impresa, mentre le funzioni di audit e compliance imposte dalla controllante sulle controllate non sarebbero significative di per sé della eterodirezione (e così, ad esempio, la predisposizione di codici di comportamento, circolari relative all’assetto organizzativo, amministrativo o contabile). Non si esclude che possa esservi un esercizio concorrente nell’ambito dello stesso gruppo di attività di direzione e coordinamento laddove la subholding abbia il potere di determinare essa stessa i contenuti delle direttive ricevute dalla holding di vertice.
L’azione di responsabilità riconosciuta al socio ed al creditore della società eterodiretta è azione propria, diretta e non azionata in via surrogatoria rispetto all’azione sociale. Si tratta di un’azione volta alla riparazione di un danno comunque riflesso maturato in capo alla società: si tratta di ipotesi derogatoria rispetto alla regola del diritto societario comune per la quale il singolo socio che ha subito un danno riflesso non può agire in via individuale per reintegrare il proprio patrimonio personale, ma solo agire in via surrogatoria per la reintegrazione del patrimonio sociale. Nel caso dell’art. 2497 c.c., invece, il socio, pur avendo subito un danno riflesso, viene tutelato e gli è consentito chiedere il risarcimento del proprio danno, sulla base della considerazione che difficilmente la società eterodiretta, che partecipa dell’interesse di gruppo e che ne ha attuato le direttive, proporrebbe una azione risarcitoria nei confronti della capogruppo.
L’art. 2497, co. 3, c.c. non prevede una condizione di procedibilità costituita dalla preventiva infruttuosa escussione della eterodiretta, in quanto l’obbligo di risarcire i soci esterni danneggiati dall’abuso dell’attività di direzione e coordinamento è posto unicamente in capo alla società capogruppo. Tale norma, infatti, si limita a prevedere un’ipotesi meramente fattuale, al ricorrere della quale l’obbligo risarcitorio della controllante viene meno. È esclusa la responsabilità della capogruppo in tre casi, in cui un danno risarcibile non esiste più: (i) perché è mancante, alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento (art. 2497, co. 1, ultima parte, c.c.); (ii) perché è integralmente eliminato, anche a seguito di operazioni a ciò dirette (art. 2497, co. 1, ultima parte, c.c.); (iii) o perché è azzerato dalla stessa società controllata, che abbia soddisfatto la pretesa risarcitoria (art. 2497, co. 3, c.c.), secondo un meccanismo meramente fattuale.
Legittimato attivo all’esperimento dell’azione ex art. 2497 c.c. è anche il socio di maggioranza della società eterodiretta.