Con il d.l. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 24/2001, si è stabilito, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, co. 2, c.c., che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Va, pertanto, esclusa la configurabilità dell’usura sopravvenuta, con la conseguenza che ove il tasso degli interessi concordato tra le parti del contratto bancario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
La prospettazione da parte del socio o del terzo di un danno meramente riflesso rispetto alla lesione alla garanzia patrimoniale della società non integra le condizioni essenziali per l’accoglimento dell’azione ex art. 2395 c.c. Infatti, l’azione individuale del socio o del terzo nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisce solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. esige che il singolo socio, o il terzo, sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società.
A norma dell’art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall’art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall.
Il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori. La destinazione del patrimonio sociale di una società in sofferenza patrimoniale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare, e il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori.
Il pagamento preferenziale può arrecare un danno solo ai singoli creditori rimasti insoddisfatti, ma non alla società, perché si tratta di operazione neutra per il patrimonio sociale, che vede diminuire l’attivo in misura esattamente pari alla diminuzione del passivo conseguente all’estinzione del debito.
L’edificazione di due palazzine, per sua natura, non è una prestazione il cui adempimento potrebbe essere immediatamente richiesto, necessitando l’opera di un tempo fisiologico di esecuzione. Il riferimento alla “natura della prestazione” si rinviene nel testo dell’art. 1183, comma 1, c.c. relativo al tempo di adempimento delle obbligazioni, che, dopo aver disposto che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, “il creditore può esigerla immediatamente”, aggiunge che qualora, tuttavia, “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”.
Il compenso dell’amministratore costituisce materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie (artt. 2377 comma 1, 2479 ter, ult. comma, c.c.). Ben si può dire, in linea molto generale, che, nel rapporto interno con l’amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso. Da tali previsioni non può quindi in alcun modo desumersi il carattere inderogabilmente oneroso della prestazione dell’amministratore, non costituendo l’onerosità un requisito indispensabile della stessa.
Inoltre, il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.
Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto con l’amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell’ambito dell’organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione. Astrattamente, sono prospettabili quattro alternative, potendo lo statuto: (i) attribuire agli amministratori un diritto al compenso, (ii) subordinare il diritto al compenso all’assunzione di apposita delibera dell’assemblea, (iii) escludere il diritto al compenso e stabilire, dunque, la gratuità dell’incarico ovvero (iv) non prevedere nulla al riguardo.
Sicché, se lo statuto subordina il compenso dell’amministratore alla presenza di una specifica delibera assembleare, e tale delibera non vi è, nulla è dovuto a chi ricopra quella carica, in forza della vigenza di una regola statutaria di gratuità.
Resta fermo che, a fronte della gratuità dell’incarico, l’amministratore ben potrebbe non accettare la conclusione del contratto e, quindi, rifiutare la nomina oppure, ove l’abbia già accettata, estinguere anticipatamente il rapporto, rassegnando le proprie dimissioni.
La determinazione del valore effettivo del patrimonio delle società partecipanti alla fusione può essere verificata in sede giudiziale, attraverso una consulenza tecnica d’ufficio mediante la quale il giudice non sostituisce il proprio metodo di valutazione a quello individuato dagli amministratori, ma ne verifica l’attendibilità in termini tecnici con riferimento alle caratteristiche delle società partecipanti all’operazione straordinaria e, conseguentemente, in relazione alla sua incidenza sulla determinazione del rapporto di cambio. Rispetto al valore effettivo dei patrimoni sociali, eventuali differenze nel concambio devono trovare giustificazione adeguata in termini economici.
E’ pertanto ammissibile entro certi limiti il sindacato giurisdizionale, in quanto afferente al controllo di legittimità dell’operato dei soggetti coinvolti nel procedimento di fusione e non incidente su scelte di merito di esclusiva pertinenza dell’organo amministrativo. Il controllo del giudice sull’operato degli amministratori deve essere quindi ristretto nei limiti della ragionevolezza ed adeguatezza dei criteri seguiti ed ai casi in cui il rapporto di cambio sia stato determinato in modo arbitrario e non congruo o sulla base di dati incompleti o inveritieri.
Nel procedimento diretto alla fusione o alla scissione gli amministratori ed i loro esperti effettuano senz’altro delle scelte discrezionali che, tuttavia, devono essere coerenti con i principi di diritto e della buona tecnica (di cui peraltro devono dare conto nella relazione), con strumenti e modalità idonee ad assicurare agli azionisti il diritto all’informazione funzionale all’esercizio del voto. Pertanto, il sindacato giurisdizionale, in quanto diretto a verificare il mancato rispetto dei canoni di ragionevolezza o congruità, non si sostituisce all’operato degli amministratori e ciò, a fortiori, nell’ipotesi prevista dall’art. 2504-quater c.c., ovvero allorquando sia intervenuta l’iscrizione delle delibere e dei relativi atti di fusione o scissione non più modificabili. Talché il sindacato risulta funzionale al solo accertamento di un pregiudizio che sia derivato ai soci da tale operato ed alla liquidazione del medesimo.
Quando la determinazione del rapporto di concambio non soddisfa le regole tecniche della materia o le procedure (ovvero entrambe) che disciplinano i criteri da applicare ai fini della sua congruità giuridica ed economico-patrimoniale, e ciò nonostante l’assemblea ugualmente deliberi di approvare il progetto di fusione, deve essere affermata la responsabilità della società scaturente dall’operazione straordinaria. In tale contesto il presupposto del danno lamentato dai soci di una delle due società partecipanti alla fusione è il fatto che tale società viene sottovalutata rispetto al suo reale valore oppure l’altra è sopravvalutata. L’effetto che ne deriva è identico. Le azioni o le quote che vengono assegnate ai soci della società sottovalutata (o sì correttamente valutata, ma messa in relazione a una società sopravvalutata) rappresentano una partecipazione al capitale della società di nuova costituzione inferiore a quella che sarebbe spettata in conseguenza di una corretta valutazione.
Il computo del termine per la spedizione della convocazione dell’assemblea soggiace alle regole ordinarie del codice civile – artt. 1187 e 2963 c.c. – e quindi il giorno fissato per l’assemblea (dies a quo) è escluso dal computo.
La mera irregolarità della convocazione ha come conseguenza la sola annullabilità della delibera; la tardiva ricezione della convocazione integra l’ipotesi di delibera assunta “in assenza assoluta di informazione” (ex art. 2479-ter, terzo comma c.c.), con nullità della delibera stessa, solo qualora ciò abbia impedito l’esercizio dei diritti di informazione, di intervento e di voto. Non si ritiene che tale lesione sussista quando il termine sia violato di un solo giorno e la delibera abbia ad oggetto la revoca dell'amministratore senza giusta causa.
Tra le facoltà dell’assemblea di una s.r.l. pacificamente rientra la possibilità di revocare l’amministratore nominato a tempo indeterminato anche senza giusta causa, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora non sia dato un congruo preavviso. Nel caso in cui, però, la revoca sia fatta per giusta causa - costituita, com’è noto, dal venir meno del rapporto fiduciario fondato “sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore” -, le ragioni che integrano la giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva loro deduzione in sede giudiziaria.
Nell’ambito delle s.r.l., il socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, ha il potere di convocare l’assemblea nel caso di inerzia dell’organo di gestione; il fatto che nessuna previa sollecitazione sia stata fatta pervenire all’amministratore (affinché questi convocasse l’assemblea) integra un vizio del procedimento di convocazione suscettibile di determinare l’annullabilità della delibera e non la sua nullità.
In caso di revoca senza giusta causa e senza congruo preavviso, l’amministratore di una s.r.l. nominato a tempo indeterminato ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1725, secondo comma, c.c.. In assenza di parametri legali o negoziali e attesa la natura risarcitoria di detta indennità, si applica il criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c.
Spetta alla società convenuta fornire la prova di aver adempiuto nel termine pattuito il pagamento del corrispettivo della cessione delle quote sociali. In caso di tardiva costituzione del contumace, dovendo il convenuto accettare il procedimento nello stato in cui si trova e non potendo produrre in giudizio documentazione tardiva, non è più possibile per il convenuto fornire la prova dell'adempimento, con la conseguenza dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Nonostante i doveri degli amministratori non trovino una enumerazione precisa e ordinata nella legge, possono condensarsi nel più generale obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio, che impone loro sia di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione del principio della par condicio creditorum, sia di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione. Nel novero delle operazioni dannose meritano senz’altro di essere comprese le distrazioni del patrimonio sociale, intendendosi per tali tutte quelle azioni, in qualsiasi modo realizzate, che non perseguono altro fine se non quello di sottrarre beni e risorse finanziarie alla società, destinandoli al soddisfacimento di interessi ad essa estranei e, anzi, contrari al suo scopo.
Nell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. intentata dal curatore nei confronti degli ex amministratori di una società fallita viene esercitata cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 2393 c.c. (o 2476 c.c. per le s.r.l.), sia l’azione che, ai sensi del successivo art. 2394 c.c., sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall’incapienza del patrimonio della società debitrice (2476, sesto comma, c.c. per le s.r.l.). L’azione sociale di responsabilità ha pacificamente natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell’onere della prova, il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’inadempimento.
Il mancato deposito delle scritture contabili, il mancato deposito del bilancio annuale di esercizio e la dispersione dell'attivo indicato nell'ultimo bilancio depositato, nonché la quasi integrale assenza di attivo rinvenuto dal curatore sono circostanze di fatto che legittimano la quantificazione del danno ricorrendo al criterio equitativo dello sbilancio non permettendo l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli concretamente riconducibili alla condotta del amministratore.
L’individuazione della figura del c.d. “amministratore di fatto” presuppone che la persona abbia in concreto svolto attività di gestione (e non anche meramente esecutive) della società e che tale attività abbia carattere sistematico e non si esaurisca nel compimento di taluni atti di natura eterogenea ed occasionale. La corretta individuazione della figura richiede l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, che si verifica quando le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica dell'assunzione di quelle funzioni; l’influenza dell’amministratore di fatto si deve tradurre, per essere rilevante, nell’ingerenza concreta nella gestione sociale che abbia il carattere della sistematicità.
Nel caso cui gli amministratori, convenuti nel giudizio di responsabilità per illecita prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale, oppongano rifiuto alla richiesta del ctu di acquisire la documentazione contabile mancante, tale carenza di documentazione va a discapito degli amministratori stessi. Invero, non vi è un obbligo per la società di depositare tutto quanto in suo possesso, essendo sufficiente depositare quei documenti che possono fondare una domanda di risarcimento per inadempimento del mandato; è invece interesse degli amministratori che le scritture contabili siano integralmente depositate, poiché è solo attraverso esse che possono giustificare i movimenti finanziari e patrimoniali della società e dimostrare la correttezza del loro operato.
In questa ipotesi di responsabilità, è perfettamente legittima l'applicazione del criterio della differenza fra i patrimoni netti ai fini della quantificazione del danno.
Le modalità di esecuzione del sequestro conservativo di azioni di s.p.a. variano a seconda della circostanza che le azioni siano state emesse o meno. Nel caso di azioni incorporate in titoli effettivamente emessi dalla società, vengono in considerazione gli artt. 1997, 2022, 2024 c.c. e 3, co. 1 e 3, del r.d. n. 239/1942. Nel caso di azioni non emesse, ferma restando la loro sequestrabilità (pacificatamene desumibile dal disposto dell’art. 2352), la legge non detta una particolare disciplina esecutiva. Questa lacuna può essere colmata, stante la similitudine sussistente tra azioni non emesse e quote di s.r.l. (entrambe partecipazioni in società di capitali non incorporate in supporto cartolare e non dematerializzate), attraverso l’applicazione dell’art. 2471, co. 1, c.c., nella parte in cui prevede che il pignoramento venga eseguito mediante notificazione al debitore e alla società (non è invece applicabile la parte relativa all’iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, che è propria del regime dell’efficacia del trasferimento nei confronti della s.r.l. e che non trova riscontro nella disciplina delle s.p.a.). Con riferimento alle azioni di s.p.a. non emesse, il sequestro conservativo dovrà essere eseguito con ingiunzione ex art. 492 c.p.c. da notificare sia al socio debitore che alla società, salvo l’obbligo degli amministratori di annotare il vincolo a libro soci ai fini dell’opponibilità ad eventuali successivi acquirenti.
L’eventuale irregolarità della fase di attuazione del sequestro conservativo non determina senz’altro l’inefficacia del provvedimento autorizzativo del sequestro prevista dall’art. 675 c.p.c. Tale perenzione, infatti, consegue solo ad una vera e propria inerzia della parte interessata, consistente in comportamenti meramente omissivi e di radicale mancata esecuzione. Pertanto, al fine di evitare l’inefficacia del sequestro sancita dall’art. 675 c.p.c. è sufficiente dare inizio all’esecuzione nel termine di 30 giorni (e ciò anche laddove l’esito sia infruttuoso e venga redatto verbale negativo di sequestro).
Per ottenere una riduzione del sequestro di azioni, il ricorrente ha l’onere di dimostrare la sussistenza dell’eccessività della misura cautelare subita e di fornire la prova del fatto che il valore dei beni sottoposti al vincolo eccede i limiti fissati dal giudice. A tali fini, deve essere considerato il valore reale e non meramente nominale delle azioni. Ciò perché il sequestro conservativo, mediante la conversione in pignoramento, è funzionale all’esecuzione forzata quale forma di soddisfazione coattiva ed effettiva del credito. Si deve aggiungere che una procedura esecutiva avente ad oggetto la vendita di azioni di società di capitali chiusa comporterebbe con ogni probabilità un loro consistente deprezzamento.
In caso di sequestro conservativo su quote di partecipazione societaria la competenza alla nomina del custode va riconosciuta, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., in capo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare di sequestro, il quale provvede su espressa istanza di nomina di una delle parti.
L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei dover imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo. Pertanto, l’attore ha l’onere di fornire la prova dell’esistenza di un danno attuale e concreto (ossia il depauperamento del patrimonio sociale) e la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell’amministratore. Spetta, invece, all’amministratore provare l’inesistenza del danno, o altrimenti la non imputabilità a sé dell’evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, dimostrando la propria osservanza dei doveri, nonché il corretto adempimento degli obblighi impostigli dalla legge o dallo statuto.
L’art. 2475 ter c.c. prevede una disciplina del conflitto di interessi degli amministratori di s.r.l. autonoma e diversificata rispetto a quella prevista per le s.p.a. Infatti, in primo luogo, nell’ambito delle s.r.l. rilevano i soli interessi dell’amministratore che siano in contrasto con l’interesse sociale, mentre per le s.p.a. l’art. 2391 c.c. prende in considerazione ogni interesse che l’amministratore possa avere in una determinata operazione; in secondo luogo, nella s.r.l. manca una disciplina concernente obblighi di comunicazione, motivazione ed astensione diretti a prevenire l’abuso da parte degli amministratori in conflitto; infine, i rimedi previsti nella s.r.l. per reagire all’assunzione di una decisione o al compimento di un atto viziato da conflitto di interessi hanno carattere successivo ed invalidatorio, diversamente dalla disciplina prevista per le s.p.a. caratterizzata dall’impostazione, in via preventiva, di obblighi comportamentali gravanti sugli amministratori. In particolare, nelle s.r.l. sussiste un conflitto di interessi tra amministratore e società quando, in relazione a una determinata decisione, a un vantaggio anche potenziale dell’amministratore fa fronte uno svantaggio della società, o viceversa (potendo anche accadere che l’amministratore, per evitare un danno, pregiudichi le ragioni della società). Premesso, quindi, che non vi è una specifica disciplina concernente gli obblighi di informazione dell’amministratore potenzialmente in conflitto di interessi, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’amministratore per conflitto di interessi è richiesto il positivo accertamento, in concreto, di un effettivo pregiudizio per la società. Ciò emerge tanto dall’art. 2476 c.c., a norma del quale la responsabilità dell’amministratore insorge solo a fronte di un danno per la società, quanto dal disposto dello stesso art. 2475 ter c.c., laddove indica che le decisioni assunte dall’organo amministrativo in conflitto di interessi possono essere impugnate qualora cagionino un danno patrimoniale alla società.
La mancata percezione di utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio (necessario ai fini dell’affermazione della responsabilità nei confronti del singolo socio ai sensi dell’art. 2476, co. 6 [ora 7], c.c.), poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.