Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4 c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge, ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato, all’evidenza, non già dalla misura del "falso", ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi di sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Tali condotte, dunque, devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, il danno non deve essere automaticamente identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare. Può essere individuato in via presuntiva (art. 1226 c.c.) nella differenza fra attivo e passivo solo in caso di radicale impossibilità di ricostruire le vicende societarie per mancanza o assoluta inattendibilità delle scritture contabili e a condizione che sia allegato e dimostrato uno specifico inadempimento, imputabile all’amministratore, tale da determinare specifici effetti pregiudizievoli – c.d. “inadempimento qualificato” – ma che non può consistere nell’omessa tenuta delle scritture contabili, in quanto la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, non li determina.
La domanda avente a oggetto l’impugnativa della delibera di una società di capitali può essere proposta nei confronti della società e non già nei confronti dei soci, i quali non sono titolari del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto. Il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all’azione d’impugnazione di una delibera assembleare, spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all’eventuale annullamento della deliberazione. Tant’è che l’intervento del socio per resistere all’impugnazione di delibera da altri proposta viene qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti.
L’ingiustificato omesso pagamento al pagamento del corrispettivo del contratto di cessione di quota rappresenta grave inadempimento che giustifica l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c.
Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l’altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente.
La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori della s.r.l. non è una competenza esclusiva del socio ma è aggiuntiva rispetto a quella della società, della quale il socio assume la veste di “sostituto processuale”. Anche quando l’iniziativa è di un singolo socio, la pronuncia risarcitoria sarà sempre in favore della società (e infatti l’art. 2476, co. 6 c.c. chiarisce che, accanto all’azione in esame, il socio potrà anche esperire l’azione di responsabilità per danni diretti).
Nell’azione di responsabilità avente ad oggetto l’attività svolta in qualità di amministratore della società, deve tenersi conto altresì della qualità ricoperta di amministratore giudiziario del capitale e del patrimonio aziendale con riferimento alla necessità dell’ottenimento di eventuali autorizzazioni della competente autorità giudiziaria, per il compimento di una serie di atti. Ai fini dell’individuazione dei poteri dell’amministratore, dei limiti al relativo esercizio e, quindi, dell’eventuale negligenza nello svolgimento dell’attività, è rilevante la qualità di ausiliario del giudice rivestita dal professionista preposto all’amministrazione.
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione alla cognizione degli arbitri di tutte le controversie tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, opera anche per le controversie inerenti al diritto alla liquidazione del valore della quota derivante dall’esercizio del recesso, trattandosi di un diritto disponibile.
Considerato che gli effetti di una clausola arbitrale si protraggono anche oltre la vigenza del contratto per le controversie relative a situazioni giuridiche soggettive da quest’ultimo derivanti, la clausola compromissoria è idonea a radicare la competenza arbitrale anche per le cause tra l’ente e i soggetti che siano stati suoi soci, ma non siano più tali a fronte del recesso, dell’esclusione o del trasferimento delle partecipazioni, a condizione che esse traggano origine da rapporti endosocietari: di fatti, il credito fatto valere dal socio receduto discende pur sempre dal contratto di società al quale questi aveva in precedenza aderito.
La riduzione del capitale per perdite di cui all’art. 2482-bis c.c. può verificarsi, e normalmente si verifica, non al termine dell’esercizio, ma nel corso di esso. Gli amministratori sono perciò obbligati a monitorare la consistenza del patrimonio sociale anche durante l’esercizio, in ragione del livello di diligenza minimo cui sono tenuti. Quando il patrimonio netto sta per raggiungere i minimi di legge, le regole dell’ordinaria diligenza imporranno agli amministratori di effettuare controlli più frequenti ed accurati. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni prescritte, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea. Tale convocazione va disposta “senza indugio”, dizione questa che deve essere interpretata come convocazione per una data ragionevolmente prossima, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Quanto ai doveri che incombono sull’amministratore al momento del verificarsi di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’accertamento, da parte dell’amministratore unico ovvero da parte del consiglio di amministrazione, del verificarsi di una causa di scioglimento della società non ha carattere né effetto costitutivo dello stato di scioglimento, ma puramente e semplicemente dichiarativo del medesimo. Conseguentemente, il divieto di intraprendere nuove operazioni sorge per il solo verificarsi della causa di scioglimento, anche prima ed indipendentemente dal fatto che l’assemblea ne prenda o ne abbia preso atto.
Ogni qual volta all’amministratore risulti la sussistenza di una perdita che riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legislativamente previsto, vengono in rilievo contemporaneamente due obblighi: uno positivo concernente la convocazione senza indugio dell’assemblea per deliberare i necessari e conseguenti provvedimenti, ed uno negativo consistente nell’astenersi dall’intraprendere nuove operazioni sociali. In applicazione del disposto dell’art. 2486 c.c., integra responsabilità degli amministratori, la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori o i terzi. Il menzionato art. 2486 c.c., infatti, esprime sul piano normativo la coerente conseguenza del fatto che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato, quale era in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto gli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando ad essi inibito il compimento di nuovi atti di impresa suscettibili di porre a rischio, da un lato, il diritto dei creditori della società a trovare soddisfacimento sul patrimonio sociale, e, dall’altro, il diritto dei soci a una quota, proporzionale alla partecipazione societaria di ciascuno, del residuo attivo della liquidazione.
Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4 c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge. In tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi di sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Tali condotte, dunque, devono essere specificamente contestate da parte attrice, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.
La società che intende iscrivere nel libro soci un fatto “nuovo” che modifica l’assetto societario fino a quel momento esistente, costruito intorno ad una legittimazione in precedenza pacificamente riconosciuta, è tenuta a fornire la prova del presupposto formale che legittima una annotazione contraria al diritto del socio.
La prova del presupposto dell’annotazione risale, infatti, in capo a colui che intende farla valere, in applicazione della regola generale di cui è espressione il principio in virtù del quale chi afferma la titolarità di un diritto sulle azioni, per poter ottenere la legittimazione ad agire in società, deve fornire la prova del diritto e la società deve limitarsi ad un controllo di regolarità formale del titolo, da esercitarsi in maniera oggettiva, e procedere alla corrispondente iscrizione nel libro soci.
La posizione di garanzia e l’obbligo di intervento dell’amministratore non delegato che deve “agire informato” postulano la necessaria conoscibilità degli eventi che abbiano una portata pregiudizievole per la società. La responsabilità degli amministratori non operativi potrà essere ravvisata solo nel caso in cui sia configurabile una violazione dell’obbligo di valutazione del generale andamento della gestione, per essersi gli stessi astenuti dal controllare le operazioni compiute dai delegati di cui erano a conoscenza sulla base delle informazioni loro richieste o fornite.
La qualifica di amministratore delegante non consente l’assunzione di un atteggiamento meramente passivo che si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. Il diritto di matrice individuale di cui al comma sesto dell’art. 2381 c.c. consente a ciascun consigliere di poter svolgere le proprie funzioni in modo consapevole, è direttamente correlato al dovere degli amministratori delegati di rendere in sede consiliare le informazioni richieste, e si configura come “dovere” ogniqualvolta la sua attivazione sia strumentale all’adempimento dell’obbligo di agire in modo informato, obbligo dal cui inadempimento può, inoltre, scaturire un’autonoma e specifica responsabilità.
Ne consegue, con riferimento al ruolo gestorio degli amministratori non operativi, che l’atteggiamento dismissivo e di sostanziale disinteresse alla gestione societaria non può essere addotto a causa esonerativa della responsabilità, ma va censurato come condotta inerte colpevole, di chi si sottrae agli obblighi incombenti per la carica rivestita, primo fra tutti quello di “agire informati”.
Le dimissioni della maggioranza dei membri di un consiglio di amministrazione non ha effetto prima della loro sostituzione ad opera dell’assemblea in base al principio della prorogatio, richiamato dall’art. 2385 c.c. in materia di società per azioni e da ritenersi principio di portata generale applicabile anche alle società a responsabilità limitata.
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi: a tal fine, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Ad es., attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio, e quelle prese in assoluta mancanza di informazione. In tale ultimo ambito, tuttavia, non può esser sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. In particolare, deve ritenersi che la controversia riguardante la nullità delle delibere assembleari per omessa convocazione di soci sia compromettibile in arbitri attesa la non coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta dell'indisponibilità del diritto, dovendosi ricomprendere in quest'ultima esclusivamente le nullità insanabili, per le sole quali residua il regime dell'assoluta inderogabilità e pertanto dell'indisponibilità e non compromettibilità ad arbitri del relativo diritto. Alla luce di tale impostazione è da ritenersi ammissibile la competenza arbitrale per le controversie aventi ad oggetto, ad es., la nullità dell'assemblea per mancata convocazione del socio, in quanto tale fattispecie è soggetta al regime della sanatoria delle nullità previsto all'art. 2379-bis, co. 1, c.c. (infatti, il diritto all'informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest'ultimo disponibile e rinunciabile). Allo stesso modo, è da ritenersi compromettibile in arbitri una controversia avente ad oggetto la nullità dell'assemblea per aver deliberato su temi estranei all'ordine del giorno.