Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area della indisponibilità (altro…)
E' qualificabile come inadempimento rilevante quello dell'amministratore delegato di una s.p.a. il quale, dopo aver stipulato un contratto di investimento con la medesima che prevede l'acquisto di partecipazioni sociali a fronte della nomina (altro…)
Va respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente emesso a saldo dei compensi dovuti dalla S.p.a. opponente nei confronti dell'ex sindaco, poiché la società non ha mai negato l'esattezza dei conteggi dedotti nel procedimento esecutivo, né l'esistenza dell'incarico sindacale.
Va inoltre respinta la domanda proposta in riconvenzionale e finalizzata ad ottenere la refusione dei danni lamentati dalla S.p.a. sul supposto mancato esercizio dei poteri di ispezione e controllo da parte dell'ex sindaco relativamente all'operato dell'organo amministrativo o, meglio, supponendo un esercizio solo formale di tali diritti/doveri, (altro…)
In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7 c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci (altro…)
Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché (altro…)
Qualora la causa sospesa non venga riassunta nei tre mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la causa pregiudicante, la stessa è automaticamente estinta ex art. 307, comma 3, cod. proc. civ.
In ogni caso, la parte vittoriosa della causa pregiudicante conserva intatto il proprio interesse processuale a sentir definire le domande originariamente rivoltegli e rimaste in sospeso.
Alle controversie che riguardano unicamente questioni patrimoniali tra cedente e cessionario, seppur legate ad una cessione di quote, non si applica l’art. 23 cod. proc. civ. bensì i principi generali in tema di competenza territoriale enunciati dall’art. 20 cod. proc. civ., non essendo queste attinenti al rapporto sociale in senso stretto (cfr. Cass. 13422/2005 e Cass 2318/2006).
Il sequestro giudiziario ex art. 670 cod. proc. civ. di quote sociali delle quali è controversa la proprietà, avendo l’attore formulato domanda di accertamento dell’esistenza di negozio fiduciario tra sé e la convenuta avente ad oggetto appunto l’intestazione di tali quote, con conseguente richiesta di sentenza ex art. 2932 cod. civ. disponente il trasferimento della partecipazione a sé medesimo, è autorizzato unicamente qualora l’attore ricorrente dimostri congiuntamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Per lo scioglimento della comunione ereditaria, relativa ad una partecipazione sociale, è necessario un formale atto di divisione o volontario (scrittura privata autenticata o atto pubblico) ovvero giudiziario, con necessità, sia nell’uno che nell’altro caso, di successiva iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto o provvedimento di scioglimento.
Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione “mortis causa” è valido, ma ha solo efficacia obbligatoria fra le parti del contratto stesso e condizionata dall’attribuzione al socio cedente, in sede di divisione dei beni caduti in successione, di quel determinato bene (immateriale) ossia la partecipazione sociale in quella determinata percentuale. Per l’effetto, fino alla formale divisione, la cessione, avente ad oggetto la quota ideale di un bene ancora indiviso, non può essere opponibile né agli altri comproprietari né alla società.
Nell’ambito di una cessione di quote sociali, i contratti con i quali una parte, dietro corrispettivo, dà il proprio assenso affinché vengano restituite all’altra parte tutte le fideiussioni dalla stessa rilasciate a favore di una società, sollevando quindi quest’ultima da qualsiasi debito in essere riferito a tutta la durata della società dalla costituzione, possono essere risolti ex art. 1453 e 1455 c.c. qualora la prima parte non abbia procurato in alcuna delle forme previste l’estinzione delle obbligazioni di garanzia contratte dall’altra nei confronti della società, tantomeno prestandone di proprie e sostitutive.
Nell’ambito di un contratto di cessione quote di S.r.l., laddove l’attore opponente, nel caso in cui il convenuto opposto abbia posto a fondamento del decreto ingiuntivo un riconoscimento di debito sottoscritto dall’attore stesso, onde ottenere la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, deve fornire delle prove, com’è suo onore ai sensi dell’art. 1988 c.c., in ordine alla sopravvenuta estinzione, parziale o totale del debito o alla sua originaria inesistenza.
In via generale, il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può promuovere l’esecuzione forzata ordinaria, ovvero può in alternativa procedere all’esecuzione privata prevista dall’art. 2797 c.c. che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale. La vendita del bene gravato da pegno viene attivata sulla base della sola iniziativa del creditore pignoratizio, anche se sprovvisto di titolo esecutivo, e deve essere preceduta da un’intimazione a pagare il debito e gli accessori, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà alla vendita della cosa data in pegno, ovvero nel caso di specie delle quote societarie; si tratta di intimazione avente funzione analoga al precetto e va rivolta al debitore o al terzo proprietario della cosa costituita in pegno.
Il creditore può procedere alla vendita una volta che siano decorsi cinque giorni dalla notifica dell’intimazione, sempre che il debitore non abbia adempiuto o non sia stata proposta opposizione nel termine concesso.
La vendita viene eseguita dai soggetti indicati nell’art. 83 disp. att. c.c. e secondo le modalità di cui all’art. 1516 c.c., oppure nei modi indicati nell’atto costitutivo di pegno.
L’art. 2798 c.c. consente al creditore pignoratizio di chiedere in ogni momento l’assegnazione della cosa data in pegno, in alternativa alla vendita. L’assegnazione avviene necessariamente sotto il controllo giudiziale ed è disposta dal giudice competente a decidere sulle opposizioni (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 09.08.1973).
L’intervento giurisdizionale trova giustificazione nell’esigenza del creditore di ottenere l’assegnazione del bene pignorato senza incorrere nel divieto del patto commissorio ai sensi dell’art. 2744 c.c.
La richiesta di assegnazione ex art. 2798 c.c. avanzata in via anticipatoria, nel corso del giudizio di opposizione ex art. 2797, comma 2, c.c., diretta a preservare il valore delle quote oggetto di pegno, può essere accolta unicamente qualora sia dimostrata congiuntamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.