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La natura del rapporto contrattuale tra l’amministratore e la società
Il rapporto che lega l’amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che...

Il rapporto che lega l’amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell’amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo ovvero, secondo una tesi maggiormente convincente, dovendo lo stesso essere qualificato come rapporto societario con caratteristiche sue proprie.

Gli amministratori sono tenuti a compiere non solo singoli e ben determinati atti giuridici, ma una complessa attività di gestione, tra cui anche le scelte strategiche più importanti della società.

Gli amministratori sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, fatto salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, nel caso in cui la revoca avvenga senza giusta causa.

La nozione di giusta causa di revoca dalla carica gestoria prevista dall’art. 2383 c.c. esclude il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno derivante dallo scioglimento anticipato del rapporto. Si distinguono le ipotesi di giusta causa in oggettive e soggettive: le prime si verificano nel caso in cui una circostanza, estranea alla volontà dell’amministratore, impedisca la prosecuzione del rapporto, mentre le seconde ricorrono quando viene meno il rapporto fiduciario fra la società e l’amministratore, a causa di un evento imputabile a quest’ultimo.

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Insindacabilità nel merito delle scelte di gestione dell’amministratore e responsabilità dei direttori generali
Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può investire le scelte di gestione, o le modalità e...

Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

La valutazione sulla responsabilità dell'amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute. La sua responsabilità ben può discendere, però, dal rilievo che le modalità stesse del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele, o la non osservanza di quei canoni di comportamento, che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti.

La disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica ai direttori generali esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all'interno della società, sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nominale formale da parte dell'assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria. In particolare, l'art. 2396 c.c. non contiene alcuna definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, con la conseguenza che la responsabilità di un tale soggetto non può che essere ricollegata alla sua posizione apicale all'interno della società che deve essere necessariamente desunta dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea od anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria, che indichi i compiti demandati.

D'altra parte, proprio perchè il legislatore non ha inteso fornire alcuna indicazione sulla mansioni svolte dal direttore generale, con la conseguenza che esse devono ricavarsi dall'atto di nomina, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva o analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto.

 

 

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Competenza Sezione Specializzata e rapporto mutualistico
Rientra nella competenza della sezione specializzata la controversia concernente l’adempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla prestazione dell’attività mutualistica della cooperativa...

Rientra nella competenza della sezione specializzata la controversia concernente l’adempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla prestazione dell’attività mutualistica della cooperativa in favore dei propri associati in quanto la domanda sottesa al ricorso monitorio, sebbene di natura contrattuale, è strettamente collegata al rapporto mutualistico-associativo, che è un tutt’uno con il rapporto sociale, con la conseguenza che nella cooperativa tale controversia attiene al rapporto societario (quello che fonda la competenza della sezione specializzata ex art. 3/2° co. del D. Lgs. n. 168/2003 come mod. ex D.L. 24.1.2012).

Il disconoscimento della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c. tende al limitato scopo di impedire che alla copia venga attribuita la stessa efficacia probatoria dell’originale e non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 2.4.2002 n. 4661 e Cass. Civ. Sez. II, 21.5.2003 n. 7960). Ne consegue che la non contestazione della conformità della copia all’originale determina che la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’autentica e, per converso, che il disconoscimento può essere superato con la produzione degli originali oppure con ogni altro mezzo probatorio.

Ove sia in contestazione l’autenticità di documenti, la produzione dell’originale non soggiace al termine di decadenza previsto per le ordinarie produzioni documentali ex art.183, co. 6, c.p.c., afferendo l’acquisizione a finalità, quella di riscontrare l’autenticità del documento, di rilievo pubblicistico, che nulla ha a che vedere con quella, di celerità e speditezza del processo, sottesa alla introduzione di termini perentori per l’espletamento delle attività processuali. In ogni caso il disconoscimento ex art. 2719 c.c. ha il limitato effetto di impedire che la copia abbia la stessa efficacia probatoria dell’originale, il che non esonera la parte che l’ha disconosciuta dall’effettuare formale disconoscimento del documento ex art. 214 c.p.c. allorché venga prodotto in originale, con la conseguenza che, ove ciò non avvenga, agli originali prodotti ben può riconoscersi efficacia probatoria piena (nel caso di specie non è stato condiviso il rilievo dell’opponente secondo cui la mancata produzione degli originali dei DDT nel secondo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c. e il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte senza istanza di verificazione rendono tardivo il successivo deposito degli originali nel termine assegnato dal giudice e inutilizzabili i documenti a fini probatori).

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L’esercizio del diritto di recesso del socio ex art. 2473 c.c.
Qualora sorga tra il socio e la società contestazione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di recesso, è corretta l’introduzione...

Qualora sorga tra il socio e la società contestazione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di recesso, è corretta l'introduzione di un giudizio di accertamento con il mezzo dell'atto di citazione, dovendosi invero ritenere che il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., sia ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum.

Deve essere considerata assimilabile ai fini dell’art. 2473 c.c. all'ipotesi di una società costituita a tempo indeterminato quella di una durata della società che ecceda la vita media di una persona, tenuto conto dell’età anagrafica di tutti i soci o anche di uno solo e, in particolare, di quello interessato al recesso (nella specie si trattava di una società con durata fissata al 2050). Nei suddetti casi, è consentita la libertà di recesso ad nutum con il solo onere del preavviso da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere disciplinato dall’atto costitutivo o dallo statuto ma questi ultimi non possono escluderlo né possono prevedere limitazioni allo stesso.

La regolamentazione delle modalità e dei termini per l’esercizio del diritto di recesso è lasciata all’autonomia statutaria. Nel caso in cui lo statuto non preveda nulla sul punto, si può fare riferimento all’art. 2437 bis c.c., in base al quale il diritto di recesso può essere esercitato tramite raccomandata o altro mezzo di comunicazione che esprima la volontà del socio.

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Omessa consegna del certificato di abitabilità e conseguente azione risarcitoria e di responsabilità rispettivamente verso società e amministratori
Il certificato di abitabilità rientra nel novero dei documenti che, a norma dell’art.1477 c.c., il venditore deve rimettere al compratore...

Il certificato di abitabilità rientra nel novero dei documenti che, a norma dell’art.1477 c.c., il venditore deve rimettere al compratore al più tardi al momento della consegna del bene venduto. Pertanto, l’inadempimento del venditore sussiste già nel momento in cui, in sede di esecuzione del contratto di compravendita con l’immissione dell’acquirente nel possesso materiale e giuridico del bene, venga omessa la consegna allo stesso del certificato di abitabilità; ed è dunque da tale data che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione volta a far valere la responsabilità risarcitoria per inadempimento contrattuale. Non possono peraltro rilevare quali atti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c.), delle precedenti missive che non contengano, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. o dell’art. 2476, co. 6°, c.c., atteso che tale responsabilità – di natura extracontrattuale – postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi.

Inoltre, ai fini dell’esperimento dell’azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394 c.c., l’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della società venditrice, fa venir meno la qualifica di creditore in capo all’istante, escludendo quindi la sussistenza del presupposto fondamentale per l’utile accesso al rimedio previsto dalla norma. Infine, a fondare la responsabilità dell’amministratore ex art. 2394 c.c. non può valere la mera insufficienza del patrimonio sociale, occorrendo anche che la stessa sia conseguenza di atti di mala gestio, ovvero di omissioni e condotte illegittime poste in essere dall’amministratore in violazione degli obblighi correlati alla carica e, segnatamente, in contrasto con il generale dovere di preservare l’integrità del patrimonio sociale.

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Criteri di quantificazione del danno e poteri del CTU
Sussiste una situazione di conflitto di interessi giuridicamente rilevante allorquando l’amministratore di una società disponga la vendita nummo uno della...

Sussiste una situazione di conflitto di interessi giuridicamente rilevante allorquando l'amministratore di una società disponga la vendita nummo uno della domanda di brevetto ad un'altra società a lui riconducibile, in danno della società amministrata.

Il danno derivante dalla condotta in questione si identifica nella perdita patrimoniale e reddituale subita dalla società venditrice per effetto della dismissione del brevetto a prezzo simbolico e, dunque, nel valore e nella reddittività di tale brevetto.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio. L'acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti; mentre non è consentito al consulente sostituirsi alla parte stessa, andando a ricercare aliunde i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova che non gli siano stati forniti, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere proba-torio, in violazione sia dell'articolo 2697 c.c. che del principio del contraddittorio. Il consulente d'ufficio può pertanto acquisire documenti pubblicamente consultabili o provenienti da terzi o dalle parti nei limiti in cui siano necessari sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse o, ancora, quando emerga l'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddittorio, esigenza, quest'ultima, che viene soddisfatta sia mediante la possibilità della partecipazione al contraddittorio tecnico attraverso il consulente di parte, sia, a posteriori, con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme.

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Impugnazione del bilancio finale di liquidazione
Il reclamo ex art. 2492 c.c. attribuisce al singolo socio la facoltà di censurare il bilancio finale di liquidazione sia...

Il reclamo ex art. 2492 c.c. attribuisce al singolo socio la facoltà di censurare il bilancio finale di liquidazione sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale.  Tuttavia, sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga illecito il bilancio di una società che violi i precetti di chiarezza e precisione di cui all'art. 2423, comma 2, c.c. non soltanto quando la violazione determini la divaricazione tra il risultato effettivo di esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste scritte, la contestazione al bilancio deve essere specifica ed avere ad oggetto le singole poste che si assumono viziate, non potendo risolversi in una generica impugnazione.

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Termine di impugnazione delle delibere assembleari e abuso di maggioranza
Al termine di 90 giorni previsto dalla legge per l’impugnazione delle delibere assembleari si applicano la sospensione durante il periodo...

Al termine di 90 giorni previsto dalla legge per l’impugnazione delle delibere assembleari si applicano la sospensione durante il periodo feriale, nonché le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 155 c.p.c.: tale termine assume natura (anche) processuale, dal momento che l’impugnazione dev’essere necessariamente proposta in via giudiziale.

Per la medesima ragione, al termine di impugnazione si applica altresì il principio di scissione degli effetti della notificazione (sancito da Cass., Sezioni Unite, n. 24822 del 9 dicembre 2015): ai fini dell’impedimento della decadenza, è dunque sufficiente che l’atto introduttivo del giudizio sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale entro il termine di 90 giorni, a nulla rilevando che la notificazione, nei confronti del destinatario, si sia perfezionata successivamente.

Il socio che deduce l’invalidità di una delibera assembleare per abuso di maggioranza deve provare che la delibera fosse stata fraudolentemente e arbitrariamente preordinata, da parte del socio di maggioranza, al perseguimento di un proprio interesse personale, antitetico rispetto a quello sociale ovvero, in alternativa, alla lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

La mera condizione di inoperatività della società non è di per sé sufficiente a far ritenere abusiva una delibera di aumento di capitale contestuale alla riduzione per perdite, ben potendo i soci decidere di “riattivare” la società, immettendo le risorse necessarie per il rilancio dell’attività imprenditoriale.

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Legittimazione attiva all’impugnazione di delibere e contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi
La società non è titolare del diritto di impugnare le delibere assunte dall’assemblea dei propri soci: in primo luogo, perché...

La società non è titolare del diritto di impugnare le delibere assunte dall’assemblea dei propri soci: in primo luogo, perché essa non è annoverata dalla legge tra i soggetti legittimati all’impugnazione; inoltre, perché, derivando dalla società stessa la manifestazione di volontà oggetto di impugnazione, sarebbe irragionevole attribuirle la legittimazione ad agire in giudizio contro la sua stessa volontà.

La s.r.l. che, ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., domanda l’annullamento del contratto (o dell'atto unilaterale) concluso dal proprio amministratore in conflitto di interessi deve provare: (i) l’interesse, di cui l’amministratore sia portatore, obiettivamente in conflitto con quello della società rappresentata; (ii) la possibilità per l’amministratore di influenzare la scelta negoziale assunta dalla società; (iii) la conoscenza o la conoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo contraente.

Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione a garanzia del debito assunto da un’altra società, il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto di interessi tra la società garante e il suo amministratore non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev’essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società garante e il suo amministratore.

La sussistenza di una delibera con cui l’assemblea autorizzi la società alla prestazione della garanzia, in mancanza di impugnazione, esclude sia la possibilità per l’amministratore di influenzare la scelta negoziale della società (essendo egli privo di qualsiasi discrezionalità tanto nella scelta di stipulare il contratto quanto nella determinazione del relativo contenuto), sia la conoscibilità dell’asserito conflitto di interessi da parte del terzo contraente (avendo quest’ultimo riposto legittimo affidamento sulla validità della predetta delibera).

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Insussistenza di irregolarità della notificazione
La relazione di notifica che indica un destinatario diverso dalla parte processuale non integra i presupposti per l’irregolarità della notificazione,...

La relazione di notifica che indica un destinatario diverso dalla parte processuale non integra i presupposti per l'irregolarità della notificazione, in quanto il soggetto indicato può essere diverso dalla parte processuale. Ciò, infatti, non impedisce che nei confronti del rappresentante del soggetto convenuto in giudizio possa essere eseguita anche la notifica a mezzo posta elettronica certificata, indistintamente all'indirizzo pec personale o a quello relativo all'attività professionale del soggetto.

Inoltre, ai fini dell'identificazione del destinatario, ai sensi dell'art. 145  comma 1 ultima parte c.p.c., è sufficiente cha la relata non lasci alcun dubbio né sulle generalità della persona né sul luogo di consegna: tale requisito è soddisfatto anche laddove queste ultime informazioni siano indicate nell'atto (e non nella relata di notifica).

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Incompetenza del Tribunale a giudicare sull’esclusione del socio di cooperativa in presenza di clausola compromissoria
In difetto di espressa circoscrizione del patto arbitrale ad alcune controversie specificamente predeterminate, clausole compromissorie come quella che ricomprende nel...

In difetto di espressa circoscrizione del patto arbitrale ad alcune controversie specificamente predeterminate, clausole compromissorie come quella che ricomprende nel suo perimetro applicativo "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico" deferiscono alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovino la loro matrice nel contratto. E quindi, tutte quelle relative non solo all'esistenza, alla validità e all’esecuzione, ma anche all'estinzione e alla risoluzione del rapporto sociale, ove pure insorte in un tempo successivo all'esaurimento fra le parti del rapporto stesso; purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dall'intervenuta modificazione dei patti contrattuali.

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