La comunicazione individuale al socio, da effettuarsi ai sensi dell’art. 2366 c.c., è l’unica forma idonea a garantire l’effettiva conoscenza della convocazione dell’assemblea. Altre modalità informali di convocazione, seppure riconosciute come prassi consolidate e previste dallo statuto, sono valide nella misura in cui rappresentano un’ulteriore modalità di convocazione, che si aggiunge e non si sostituisce alla necessaria comunicazione individualizzata. L’omissione della comunicazione individuale al socio – contenente l’indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – integra l’ipotesi di mancata convocazione dell’assemblea la quale, ex art. 2379 c.c., comporta la nullità della delibera assembleare.
La mancata accettazione di una proposta di finanziamento rivolta ai soci, non essendo sussumibile in una delle cause di esclusione legale di cui agli artt. 2531 e 2533 c.c., può determinare l’esclusione di un socio di cooperativa solo laddove esplicitamente prevista da una clausola statutaria.
La previsione statutaria di una società consortile che prevede l’obbligo, da parte delle società consorziate, di mettere a disposizione della società consortile stessa le risorse occorrenti per le attività da svolgere è una norma statutaria programmatica, che sancisce il dovere dei soci consorziati di finanziare la società, ma che non consente di enucleare il diritto della società consortile a percepire i ricavi dell’appalto. Dunque, il c.d. ribaltamento dei ricavi, che fa sorgere in capo ai soci l’obbligazione di coprire i costi sopportati dalla società consortile per l’esecuzione dell’appalto, non può operare senza una previsione di dettaglio approvata dal Consiglio di Amministrazione della società.
La clausola compromissoria contenuta in una pattuizione a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione.
L'art. 2344 c.c. introduce una esecuzione coattiva in danno del socio inadempiente e si applica tanto al socio che non esegua l'obbligo di versamento dei centesimi ancora dovuti del capitale sociale sottoscritto all'atto della costituzione della società tanto al socio che non esegua i versamenti dei centesimi dovuti in caso di aumento di capitale regolarmente sottoscritto.
Fermo restando che una determinata percentuale delle azioni sottoscritte deve essere liberata al momento della sottoscrizione, la determinazione del tempo dell'adempimento - per la parte non ancora liberata - è materia rientrante nell'esclusivo monopolio degli amministratori e, pertanto, tale decisione non deve essere motivata e non può essere impugnata dai soci.
L’obbligazione degli amministratori verso la società è obbligazione di mezzi sicché essi, in difetto di elementi che mettano in dubbio la correttezza del procedimento seguito per pervenire alla decisione assunta, anche se questa ex post si è rivelata dannosa per la società, non saranno ritenuti responsabili del pregiudizio, salvo si dimostri l’assoluta ed evidente irrazionalità economica ex ante della scelta effettuata.
Al contrario, se la scelta è stata effettuata senza la preventiva corretta informazione, ovvero se essa deve ritenersi ex ante irrazionale od arbitraria, allora l’amministratore potrà essere ritenuto responsabile del risultato dannoso che ne è conseguito, poggiando il giudizio di responsabilità sulla colpa che ha caratterizzato la condotta nel pervenire alla scelta, ovvero sull’assoluta erroneità ex ante della scelta medesima.
La valutazione di responsabilità non può fondarsi su criteri di opportunità o convenienza della scelta gestoria perché se così si procedesse si sostituirebbe ex post un apprezzamento soggettivo a quello dell’amministratore che è l’organo competente a compiere le scelte gestorie.
L’insuccesso economico per la società della scelta dell’amministratore non è di per sé fonte di responsabilità per l’organo che si muove, se adotta la diligenza richiesta dall’art 2392 c.c., nell’ambito di un’area dove è titolare di un potere discrezionale vincolato dal fine di conseguire l’oggetto sociale. La valutazione che sta alla base del giudizio di responsabilità va condotta dunque sull’adeguatezza del procedimento decisionale seguito, la diligenza va rapportata alla condotta che ha portato l’amministratore ad un certo tipo di scelta e non al merito della scelta che costituisce, salvo il limite del conflitto di interesse o della assoluta irrazionalità manifesta, l’ambito di competenza proprio dell’amministratore nel conseguire l’oggetto sociale. Il merito della scelta e il risultato potranno costituire la base della valutazione rimessa agli azionisti sulla revoca o la conferma in carica dell’amministratore, valutazione quest’ultima che potrà essere condotta su presupposti del tutto autonomi da quelli che sostengono il giudizio di responsabilità civile dell’amministratore, considerando che i soci, al contrario degli amministratori che devono agire secondo discrezionalità tecnica per l’attuazione al meglio dell’oggetto sociale, possono liberamente e conformemente ai loro interessi anche personali esercitare i diritti sociali, in particolare il diritto di voto, salvo il limite dell’abuso.
La responsabilità solidale degli amministratori va imputata non a titolo oggettivo ma a titolo di colpa; la colpa dell’amministratore senza deleghe può consistere o nell’inadeguata conoscenza del fatto altrui, dovendo in ogni caso gli amministratori vigilare sull’andamento della gestione, o nel non essersi diligentemente e utilmente attivato al fine di evitare l’evento o eliminarne e attenuarne le conseguenze dannose, aspetti entrambi ricompresi nel concetto di essere “immuni da colpa” di cui all’art 2392 comma 3 c.c. (Cass n. 2038/2018). L’amministratore immune da colpa è tenuto ad annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone notizia immediata per iscritto al collegio sindacale. L’annotazione del dissenso si inserisce tra le condotte che l’amministratore deve compiere per escludere la sua responsabilità solidale. L’astensione alla decisione consiliare sull’operazione dannosa è tutt’altro dal dissenso e nel sistema è equiparata piuttosto al voto favorevole tanto che l’art 2388 comma 3 c.c. non legittima l’amministratore che si è astenuto alla impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione che sia stata presa non in conformità della legge o dello statuto, mentre sono legittimati gli amministratori dissenzienti ed assenti.
Deve ritenersi condivisibile l’orientamento, che è prevalente in dottrina e giurisprudenza, della sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione anche nelle società a responsabilità limitata. I componenti del consiglio di amministrazione assenti o dissenzienti possono impugnare le delibere nei modi e nei termini di cui all’art. 2388 c.c., in quanto il mancato rinvio all’art. 2388 cod. civ. rappresenta una lacuna del legislatore, atteso che l’art. 2388 c.c. è espressione di un principio generale di sindacabilità - ad iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci - delle decisioni dell’organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge e allo statuto.
Deve ritenersi ammissibile in corso di causa - secondo le regole generali - l'istanza anticipatoria di sospensione degli effetti della delibera impugnata, ponendo l’art. 2378 c.c. un vincolo solo quanto alla preventiva instaurazione del giudizio di merito. L'istanza cautelare deve ritenersi ammissibile anche in relazione all'impugnativa delle delibere di società di persone.
Nelle società semplici il contratto può essere modificato esclusivamente con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente ex art. 2252 c.c. Se tale deroga è prevista dallo stesso atto costitutivo, deve ritenersi legittima la delibera dei soci che deroghi al criterio ordinario di ripartizione degli utili ex art. 2263 c.c., introducendo un diverso criterio, purché rispettoso del principio dell'art. 2265 c.c.
L'assunzione da parte di un gruppo di soci dell'obbligazione di vendere alla società Alfa "ciascuno per la propria quota di partecipazione e comunque tutti congiuntamente e solidalmente per l'intero" capitale sociale della società Beta comporta una responsabilità congiunta e solidale dei soci verso la promissaria acquirente nell'ipotesi di inadempimento anche di uno solo all'obbligo di cessione della propria quota. Da una tale clausola non rileva però alcun impegno reciproco fra i soci a vendere la propria partecipazione: i soci che hanno effettivamente ceduto la propria quota non possono agire nei confronti del socio che non ha dato seguito alla clausola. Infatti solo la promissaria acquirente ( società Alfa ) può, sulla base di una tale clausola, lamentare la mancata cessione e far valere l'inadempimento ai fini della risoluzione di diritto del contratto. In mancanza di azione, nulla possono lamentare gli altri soci che abbiano regolarmente eseguito la propria prestazione.
Non può essere indice di collusione tra il socio che non ha ceduto la partecipazione e la società ( Alfa ) che non ha agito nei suoi confronti, la cessione a quest'ultima di un bene immobile a prezzo ribassato rispetto a una precedente proposta, atteso che in presenza di altri offerenti in concorso con proposte pressochè identiche, la conclusione dell'affare con la società non è affatto certa e che bisogna verificare in concreto le ragioni che giustificano un ribasso del prezzo concordato.
Le condotte distrattive e di mala gestio degli ex amministratori della società fallita sono sussumibili in primis in fattispecie di responsabilità sociale - di natura contrattuale - per il danno arrecato al patrimonio sociale, e pertanto ai sensi degli artt. 146 l.fall e 2476 c.c. (e 2393 c.c.), con consequenziale onere a carico dei convenuti - a fronte della circostanziata allegazione di inadempimento e ai fini dell’art. 2697 c.c. – di provare l’esatto adempimento degli obblighi sugli stessi gravanti.
Un accordo di investimento e patto parasociale che preveda l'inserimento di una c.d. opzione put a prezzo convenzionalmente stabilito può considerarsi concluso in violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. solo se dall’esame dell’intero e complessivo sistema di clausole dell’accordo in cui l’opzione è inserita emerge la realizzazione di una forma di finanziamento elusivo della causa societatis, idoneo ad escludere il socio in modo assoluto e costante da ogni forma di perdita del capitale sociale. In tal senso non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. per difetto o illiceità della causa concreta un accordo di investimento e patto parasociale con cui viene attribuito ad un socio un diritto di opzione put a prezzo convenzionalmente stabilito, esercitabile anche nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in quanto il caso contrario gli consentirebbe di sottrarsi illegittimamente e in modo assoluto e costante da ogni forma di perdita, potendo egli sempre ottenere senza la sopportazione di alcun rischio il rimborso del proprio credito mediante la mera retrocessione della partecipazione sociale al prezzo prestabilito (nel caso di specie ciò era possibile anche nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale).
L'abuso del diritto di voto si configura allorquando il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, mentre il conflitto di interessi presuppone, come anche previsto dall'art. 2373 c.c. e dall'art. 2475 -ter c.c., un conflitto di interessi tra il socio e la società che si risolva nell’adozione di una decisione dannosa per l’ente. L’abuso della maggioranza presuppone, dunque, un conflitto fra soci e l’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del socio di maggioranza con lo scopo di ledere l’interesse degli altri soci senza che vi sia alcun interesse sociale all’adozione della deliberazione [nella specie il Tribunale esclude la sussistenza di un abuso di maggioranza per una delibera assembleare che ha deciso di offrire in vendita l'azienda al miglior offerente su base d'asta, escludendo così la possibilità di configurazione logica dell’abuso dei soci di maggioranza che presuppone la realizzazione, attraverso l’adozione della delibera assembleare, di una situazione ingiustificata di vantaggio per il gruppo di maggioranza a scapito del socio di minoranza].
Gli amministratori - così come disposto dall’art. 2486 co.1 c.c. - conservano un potere gestorio al fine di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale e, con esso, la garanzia di soddisfazione dei creditori. Nel caso di illecita continuazione dell’attività di impresa dopo la perdita integrale del capitale sociale in violazione dell’art. 2446 c.c., qualora fosse accertata la responsabilità degli amministratori, il danno risarcibile - ai sensi dell’art. 2486 co.2 c.c. - deve identificarsi e quantificarsi tenendo conto delle specifiche violazioni degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Riconoscere il risarcimento del danno sia per atti distrattivi sia per il danno dovuto a illegittima prosecuzione dell’impresa consisterebbe in una duplicazione dello stesso danno. Pertanto, il secondo degli illeciti gestori poc’anzi citato, per la sua struttura, è assorbente degli altri.
La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore, non giustifica che il danno risarcibile sia automaticamente determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare. Il deficit risultante da tale differenza può derivare da molteplici cause anche non riconducibili alla condotta dell’amministratore. Il ricorso alla quantificazione del danno in via equitativa dev’esser eccezionalmente utilizzato solo ove ne sussistano le condizioni e sempre che il ricorso ad esso sia plausibile in ragione delle circostanze del caso concreto. Il curatore fallimentare che eserciti l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore, al fine di ottenere un risarcimento del danno pari all’intero sbilancio registrato in sede fallimentare, deve dimostrare l’esistenza di un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore.
Lo statuto delle società a responsabilità limitata non può escludere il potere dei soci - che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale - di convocare l’assemblea, i quali ne restano titolari anche qualora lo statuto lo riservi esclusivamente agli amministratori della società stante l’inderogabilità dell’art. 2479 co. 1 c.c.