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Eccezione di compromesso proposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: profili processuali e statuizioni sulle spese
La controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo relativo ad un contratto di cessione di quote sociali può formare...

La controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo relativo ad un contratto di cessione di quote sociali può formare oggetto di clausola compromissoria e, pertanto, può essere sottoposta ad arbitrato. Infatti, tale controversia non ha ad oggetto diritti indisponibili (come gli interessi della società) e non concerne la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (quali, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio).

In caso di eccezione preliminare di compromesso proposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, quando ritiene fondata tale eccezione, deve dichiarare la propria incompetenza e revocare il decreto ingiuntivo.

In materia di spese del giudizio, il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. può essere derogato, ex art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018) quando vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni.

Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto al successivo giudizio di opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso per ingiunzione funge da atto introduttivo. Perciò, il giudice che, con sentenza, chiude il giudizio di opposizione deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.

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Società professionistiche affiliate alla FIP e responsabilità solidale degli amministratori
L’art. 142, comma 2, del Regolamento Organico (Reg. Org.) della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), il quale prevede che “in caso...

L’art. 142, comma 2, del Regolamento Organico (Reg. Org.) della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), il quale prevede che “in caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della affiliazione, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la FIP e i suoi Organi, le Società e i terzi affiliati o tesserati rispondono altresì in solido tra loro il Presidente o Legale Rappresentante della Società e i membri del Consiglio Direttivo”, si applica esclusivamente alle società affiliate FIP che operano nel settore dilettantistico, ma non alle società operanti nel settore professionistico.

In caso di scioglimento e di messa in liquidazione delle società affiliate FIP che operano nel settore professionistico si applicano invece, come testualmente previsto dall’art. 142, comma 3, Reg. Org. FIP, le norme del codice civile in materia. Ai sensi dell’art. 127, comma 3, Reg. Org. FIP, le società affiliate FIP che operano nel settore professionistico devono necessariamente essere organizzate nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata; pertanto, non risultano configurabili, per le società professionistiche, eccezioni rispetto al regime ordinario di natura civilistica di separazione fra patrimonio societario e patrimonio personale degli amministratori. Infatti, un regolamento di una federazione sportiva di per sé non può comportare una deroga alle norme fondanti la responsabilità civilistica delle società di capitali e dei suoi amministratori, senza che il singolo abbia espresso un impegno chiaro ed esplicito all’assunzione di determinate e specifiche obbligazioni che comportino una responsabilità ulteriore, di maggior ampiezza, rispetto a quanto previsto e prescritto dallo statuto normativo delle società di capitali.

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L’impugnazione di delibere assembleari approvative di bilanci privi dei necessari requisiti di chiarezza, correttezza e veridicità
La delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illiceità dell’oggetto, a norma dell’art. 2379 c.c., quando è...

La delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illiceità dell’oggetto, a norma dell’art. 2379 c.c., quando è contraria a norme dettate a tutela dell’interesse generale, che trascende quello dei singoli soci, e che siano dirette ad impedire una deviazione dello scopo essenziale economico-pratico del contratto e del rapporto di società. Pertanto, qualora, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della deliberazione ben può concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico-patrimoniale essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori in particolare.

L’interesse ad impugnare può attenere anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; interesse che è ravvisabile in tutti i casi in cui dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte; ed anche l’esistenza di alcune soltanto delle poste redatte in violazione di disposizioni inderogabili di legge è già da sola sufficiente a far dichiarare tale nullità.

Il socio, infatti, ha diritto a ottenere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte in bilancio ed è altresì indubbio che la pronuncia giudiziale con cui venga dichiarata la nullità della delibera assembleare impugnata dal socio obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio, esente dai vizi riscontrati nel precedente.

Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

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Invalidità dell’atto di fusione e inesistenza della delibera assembleare
La determinazione del giudice competente dev’essere compiuta con riferimento al petitum e alla causa petendi dedotti dall’attore, mentre le controdeduzioni...

La determinazione del giudice competente dev’essere compiuta con riferimento al petitum e alla causa petendi dedotti dall’attore, mentre le controdeduzioni del convenuto rilevano soltanto quando rendono evidente che la prospettazione dell’attore costituisce mero artificio verbale, tendente a portare la causa davanti a un giudice diverso da quello naturale. Spetta poi al giudice del merito, una volta radicata la causa, pronunziarsi sul fondamento delle domande ed eccezioni, senza essere vincolato dalle qualificazioni giuridiche sostenute dalle parti. Non vi è dubbio che le impugnazioni delle delibere assembleari rientrino nella competenza del Tribunale delle Imprese, così come non v’è dubbio che l’impugnazione della parte straordinaria relativa alla fusione e il conseguente accertamento del credito vadano trattate innanzi al medesimo Tribunale adito, sussistendo ragioni di connessione oggettiva con l’originaria impugnazione.

Nell'ambito di un'azione di impugnazione della delibera straordinaria di approvazione del progetto di fusione, ove nelle more tra la notifica dell’atto di citazione e la prima udienza di comparizione delle parti intervenga l'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione, viene meno l'interesse ad agire di parte attrice in relazione all'impugnazione della delibera medesima in ragione del disposto dell’art. 2504 quater, che prevede l’impossibilità di dichiarare l’invalidità o l’inefficacia della fusione, e degli atti presupposti, ove l’atto di fusione sia stato rogato e iscritto.

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

L'inesistenza della delibera assembleare di società di capitali ricorre quando manca alcuno dei requisiti procedimentali indispensabili per la formazione di una delibera imputabile alla società, determinandosi così una fattispecie apparente, non sussumibile nella categoria giuridica delle deliberazioni assembleari. Dopo la riforma del 2003 sono, infatti, state ampliate le ipotesi di nullità e di annullabilità delle delibere proprio al fine di oscurare il dilagante fenomeno della categoria, di derivazione dottrinale e giurisprudenziale, delle delibere inesistenti e ciò anche in ragione del principio di tassatività delle cause di invalidità.

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Sulla esperibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione di una società dal registro delle imprese
Il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2330 c.c., richiamato...

Il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2330 c.c., richiamato dall’art. 2463 c.c., il quale prevede che la richiesta sia effettuata dal notaio rogante contestualmente al deposito dell’atto costitutivo e che l’ufficio deve provvedere all’iscrizione verificata la sola regolarità formale della documentazione. Ai sensi dell’art. 2191 c.c. il Giudice del Registro può ordinare la cancellazione dell'iscrizione solo nel caso in cui essa sia stata effettuata senza che ne sussistessero i presupposti formali.

La domanda volta a ottenere con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la cancellazione di una società regolarmente iscritta non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti sia processuali (prevedendo l’ordinamento un rimedio processuale tipico per ottenere il medesimo risultato ex art. 2191 c.c.), che di merito.

Sotto tale ultimo profilo, l’iscrizione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, quanto all’acquisto della personalità giuridica in capo all’ente, e sanante rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società diversa dalle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c..

L’accertamento di una delle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c. non può dar luogo di per sé stesso alla cancellazione della iscrizione dell’ente e, dunque, non ha efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore.

Il rimedio ex art. 2191 c.c., previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel registro delle imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, non può che recedere a fronte delle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post, in via interpretativa/valutativa, della fattispecie negoziale sottostante alla iscrizione. Risulta impedito il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.

La domanda con cui il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al conservatore l’annotazione nel registro delle imprese dell’esistenza di una denuncia-querela e la propria estraneità in ordine alla società iscritta è qualificabile ex art. 700 c.p.c. attesa la carenza di altri rimedi tipici, rispetto alla quale va effettuato il vaglio alla stregua dei canoni del fumus boni iuris e del periculum in mora.

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Interruzione della prescrizione e sanatoria dei vizi della procura alle liti
La richiesta risarcitoria dell’azionista e obbligazionista bancario avanzata nei confronti dei revisori della banca per aver confidato, in sede di...

La richiesta risarcitoria dell’azionista e obbligazionista bancario avanzata nei confronti dei revisori della banca per aver confidato, in sede di acquisto delle azioni, sulle informazioni riportate nei documenti contabili e sui certificati senza rilievi rilasciati dai revisori in relazione a bilanci poi rivelatisi difformi dalla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art. 2943, ult. co., c.c. se costituisce una valida diffida ad adempiere e, quindi, costituzione in mora. È tale la comunicazione stragiudiziale trasmessa via PEC in nome e per conto del danneggiato che contenga la chiara esplicitazione della pretesa e l’inequivoca manifestazione della volontà del rappresentato di essere risarcito, nella quale siano indicati compendiosamente ma chiaramente l’evento di danno, il fatto costitutivo del diritto risarcitorio, le norme di diritto asseritamente violate, l’esatto importo del debito risarcitorio. È, inoltre, sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile anche mediante presunzioni (prima fra tutte, la circostanza che ad agire in giudizio sia stato proprio colui che aveva speso il nome del danneggiato-creditore e con citazione di contenuto corrispondente alla precedente diffida stragiudiziale).

L’art. 182, co. 2, c.p.c. è stato introdotto per consentire, in modo massimamente ampio, la sanatoria del difetto o di vizi di rappresentanza in giudizio della parte allo scopo di scongiurare il consolidarsi di invalidità processuali prive di riscontro sul piano della effettiva tutela del diritto delle parti alla difesa e al contraddittorio. Tale disposizione deve trovare applicazione anche quando la parte, a prescindere dal rilievo del giudice, opera nel senso ivi indicato, sanando l’originario vizio o difetto di procura: in tal caso, infatti, essa realizza spontaneamente e preventivamente il comportamento sanante che dovrebbe tenere a seguito della disposizione del giudice. L’elencazione degli atti in margine o in calce o in congiunzione ai quali la procura può essere (anche telematicamente) rilasciata non è tassativa, ma può estendersi a ogni altro atto di natura processuale che determini l’ingresso della parte in giudizio; in questo senso, va quindi esaminato non il nomen iuris dell’atto cui la procura spontaneamente prodotta acceda, ma il suo concreto contenuto.

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Sull’impugnazione del lodo irrituale
L’annullamento del lodo emanato all’esito di un arbitrato irrituale deve essere domandato in via espressa e principale, non potendo le...

L’annullamento del lodo emanato all’esito di un arbitrato irrituale deve essere domandato in via espressa e principale, non potendo le doglianze formulate nella prospettiva di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo su di esso fondato provocare una decisione demolitoria del lodo medesimo.

Con l'introduzione dell'art. 808 ter c.p.c., il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale, cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all'individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza. I motivi di impugnazione del lodo debbono, quindi, intendersi tassativamente indicati nella citata disposizione. Di conseguenza, non possono essere oggetto d’impugnazione né l’eventuale violazione del termine per il deposito del lodo, né le eventuali errate valutazioni nel merito da parte dell’arbitro.

Nel giudizio arbitrale inerente all’accertamento della responsabilità dell’amministratore per il danno subito dal socio non sussiste litisconsorzio necessario della società.

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Sostituzione della delibera consiliare: estinzione degli effetti della delibera sostituita e risvolti processuali
In applicazione della disciplina di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., una volta accertato che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata,...

In applicazione della disciplina di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., una volta accertato che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, non si può procedere alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione impugnata. Dopo la sostituzione, l’annullamento della prima delibera è precluso, in ogni caso, per effetto della cessazione della materia del contendere, essendo riservato al giudice della impugnazione della seconda delibera, specie nell’ipotesi in cui il giudizio sia pendente, ogni sindacato sulla legittimità dell’atto di rinnovo. Tale tesi si fonda sul presupposto dell’efficacia estintiva degli effetti della deliberazione sostituita da attribuirsi alla nuova deliberazione avente lo stesso oggetto della prima: la nuova delibera, invero, priva di ogni effetto la delibera che ha sostituito e mantiene tale sua efficacia fin tanto che non venga annullata per essere, a sua volta, contraria alla legge o allo statuto. Ne consegue che la sua eventuale non conformità alla legge o allo statuto – prevista dall’art. 2377 c.c. quale condizione per l’operatività della preclusione all’annullamento della delibera impugnata – potrebbe privarla di tale efficacia estintiva degli effetti della prima delibera solo se venisse annullata a seguito di un autonomo giudizio di impugnazione. Tale giudizio non può essere introdotto nell’ambito del giudizio di impugnazione avente per oggetto la delibera sostituita – stante la diversità dell’oggetto e la conseguente novità dell’eventuale domanda così introdotta in tale giudizio –, né essere oggetto di un accertamento incidentale ai soli fini della verifica delle condizioni di operatività della norma contenuta nell’art. 2377, co. 8, c.c., stante la necessità, allo scopo di privare di efficacia la delibera successivamente adottata, di una pronuncia costitutiva di annullamento, per sua natura incompatibile con un accertamento incidenter tantum. Al giudice dell’impugnazione della prima delibera, pertanto, è preclusa ogni valutazione circa la validità della delibera sostitutiva, con la sola eccezione della possibilità di rilevare, ove ricorrano, vizi comportanti la nullità della stessa delibera a norma dell’art. 2379 c.c. Tale nullità, infatti, comportando l’improduttività di qualsiasi effetto della (seconda) delibera, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di alcuna pronuncia costitutiva, potrebbe essere assoggettata, indipendentemente dall’impugnazione da parte degli interessati, a sindacato incidentale in seno al processo originato dall’impugnazione della delibera originaria.

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Responsabilità solidale del socio di s.r.l. e irrilevanza del momento del rimborso dei finanziamenti soci
Ai fini della configurabilità della responsabilità solidale con gli amministratori del socio di s.r.l., l’art. 2476, co. 8, c.c. richiede la...

Ai fini della configurabilità della responsabilità solidale con gli amministratori del socio di s.r.l., l'art. 2476, co. 8, c.c. richiede la prova della intenzionalità nella decisione o nella autorizzazione dello specifico atto dannoso, ovvero qualcosa di più della mera conoscenza o conoscibilità dell’atto fonte di danno. Ciò implica una diretta (dolosa) partecipazione, non solo consapevole ma anche attiva, ovvero una vera e propria ingerenza da parte del socio (anche per un singolo atto) nel potere gestorio, altrimenti prerogativa esclusiva dell’organo amministrativo.

L’art. 2467 c.c. individua i finanziamenti dei soci, postergati nel rimborso, in quelli concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto. Non rileva il momento del rimborso, fuori dal caso previsto dal primo comma della norma citata [vecchio testo] (ossia che se avvenuto nell’anno anteriore al fallimento deve essere restituito). La citata disposizione, infatti, regola i finanziamenti furono stanziati in un momento in cui sarebbe stato coerente, piuttosto, aspettarsi un conferimento di capitale di rischio.

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Annullamento di contratti preliminari di cessione d’azienda e prova del pagamento mediante assegno bancario
La consegna dell’assegno bancario non determina l’estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata...

La consegna dell’assegno bancario non determina l’estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal relativo titolo, la cui consegna deve considerarsi dunque effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”: tale considerazione vale a fortiori per le matrici degli assegni che, costituendo una mera annotazione da parte del debitore, in assenza dei rispettivi titoli e della prova del loro effettivo incasso, non hanno alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.

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Sulla clausola statutaria di esclusione del socio per inadempimento
L’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 2533 c.c. per l’introduzione di ipotesi di esclusione del socio deve manifestarsi nella previsione di ipotesi...

L’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 2533 c.c. per l'introduzione di ipotesi di esclusione del socio deve manifestarsi nella previsione di ipotesi tassative, sufficientemente determinate e facilmente individuabili, al fine precipuo di evitare il rischio concreto di riservare una discrezionalità eccessiva all’organo incaricato dell’adozione dei provvedimenti di esclusione dalla compagine sociale.

La clausola statutaria di esclusione del socio per inadempimento integra, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, un’ipotesi di risoluzione per inadempimento e deve pertanto considerarsi legittima soltanto laddove l’inadempimento non rivesta scarsa importanza, nel senso che sia tale da impedire o rendere più gravoso il perseguimento del fine sociale e sia, comunque, imputabile ad un comportamento doloso o colposo del socio, a nulla rilevando l’eventualità di un danno effettivamente arrecato alla società.

La gravità dell’inadempimento deve essere valutata con riferimento alla qualità del socio, di tal che non rilevano le violazioni di obblighi di natura personale, salvo espressa previsione statutaria in tal senso.

Al fine dell’esclusione di un socio di una società cooperativa per inadempimento, configurano requisiti necessari la colposità del detto inadempimento e la gravità del medesimo, da riscontrarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale.

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Diritto di voto della s.g.r. in l.c.a.
Anche quando la s.g.r. è posta in l.c.a. ed ha subito la revoca dell’autorizzazione alla gestione collettiva del risparmio, ogni...

Anche quando la s.g.r. è posta in l.c.a. ed ha subito la revoca dell’autorizzazione alla gestione collettiva del risparmio, ogni diritto inerente ai beni dei fondi gestiti non può che essere esercitato dalla s.g.r. stessa (che ne è titolare formale, sostanziale e processuale, e poi tenuta a riversare al fondo gli effetti sostanziali della gestione a guisa di un mandatario). Secondo l’art. 57, co. 3-bis t.u.f., la liquidazione va condotta dal gestore posto in liquidazione, nella persona dei suoi commissari, e i partecipanti hanno diritto a vedersi liquidare il residuo netto di liquidazione. Tale disciplina implica necessariamente la conservazione in capo al gestore dei suoi poteri e dei suoi diritti “formali e sostanziali e processuali” sui beni del fondo, anche se da esercitare nell’ottica liquidatoria.

Il provvedimento ex art. 78 c.p.c. di nomina di un curatore speciale del fondo comune di investimento non estende il suo effetto fino al punto di assegnare al fondo (affinché li potesse esercitare il curatore speciale) poteri e diritti che per legge il fondo non avrebbe comunque potuto esercitare, e in particolare poteri e diritti non appartenenti al fondo, ma alla s.g.r. che lo gestisce. Il provvedimento ex art. 78 non è atto a conferire poteri, ma solo provvede alla nomina di un rappresentante, che eserciti i poteri stabiliti dalla legge all’ente rappresentato. In questo senso il provvedimento non è esistente nella parte in cui esso assegna al fondo l’esercizio dei diritti di un soggetto diverso [nel caso di specie, una delibera di s.r.l. partecipata interamente dal fondo era stata approvata con il voto del curatore speciale e non della s.g.r.].

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