Estinta la società (nel caso di specie, s.p.a.) la legittimazione va individuata in capo ai soci della società cancellata i quali rispondono ex art 2495 II comma c.c. verso i creditori sociali non soddisfatti fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Le obbligazioni delle parti, discendenti da contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, non vengono meno in conseguenza di un fatto del tutto esterno e non direttamente collegato al concetto di valorizzazione delle partecipazioni societarie oggetto di trasferimento. (Nel caso di specie, la Corte d'appello, chiamata ad accertare l'intervenuta risoluzione di un contratto di cessione intercorso tra le parti per sopravvenuta variazione del patrimonio sociale della cedente, ha rigettato l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado. Nella sua motivazione, la Corte ha richiamato il principio espresso da Cass. civ. n. 22790/2019 secondo cui la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella del contratto di cessione di quote o azioni può determinare la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità essenziali, se in tale contratto: - le parti abbiano fatto espresso riferimento ai beni compresi nel patrimonio della società con la previsione di specifiche garanzie contrattuali; ovvero, - l'affidamento della parte cessionaria sul patrimonio sociale debba ritenersi giustificato sulla base del principio di buona fede. Poiché, nel caso de quo nessuno dei predetti requisiti risultava sussistente, ogni variazione sopravvenuta del patrimonio sociale è risultata indifferente rispetto alle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto).
Dopo la soppressione del libro soci (vedi art. 16, commi da 12 quater a 12-undecies, d.l. 29.11.2008 n. 185 conv. in legge 29.1.2009 n. 2), deve ritenersi condizione per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali l’iscrizione dell’acquisto della quota nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede la società. Altro indirizzo, più aderente al dato normativo dell’art. 2470 c.c., assume invece come condizione necessaria per l’esercizio dei diritti sociali (non l’iscrizione ma) il deposito a registro delle imprese, per l’iscrizione, dell’atto recante il trasferimento o l’acquisto a causa di morte della quota, con decorrenza degli effetti dal momento del deposito. Vedi il primo comma dell’art. 2470: “il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma”. La disposizione riguarda il trasferimento della quota per atto inter vivos, ma deve estendersi per condiviso indirizzo e in linea con il canone di completezza delle risultanze pubblicitarie a ogni altro atto di acquisto di diritti su quote, diverso da un trasferimento.
È tuttavia decisiva, per l’interpretazione restrittiva dell’art. 2470 primo comma, la considerazione che la pubblicità dei trasferimenti di quote di S.r.l. riveste carattere imperativo, di ordine pubblico economico, avendo la funzione di rendere conoscibili e in qualche misura più trasparenti gli assetti societari del più diffuso tipo di società di capitali, evitando l’opacità che connotava l’iscrizione a libro soci come strumento di legittimazione del socio nei confronti della società. Su questa premessa, il deposito per l’iscrizione (o l’iscrizione) non può essere surrogato dalla conoscenza de facto che la società abbia avuto dell’intervenuto acquisto della quota.
I creditori sociali di società posta in fallimento possono agire nei confronti dell’amministratore a norma dell’art. 2395 c.c. anche dopo il fallimento della società, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della mala gestio, dovendosi, viceversa, proporre l’azione ex art. 2394 c.c. esperibile in caso di fallimento della società dal curatore, ai sensi dell’art. 146 L.F.
L’azione sociale mira al risarcimento del danno al patrimonio sociale, il quale incide indirettamente sul patrimonio dei soci per la diminuzione di valore delle loro azioni o della loro quota sociale; l’azione individuale richiede invece la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio/terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.
Comunicare informazioni consapevolmente distorte, nonché rappresentazioni artefatte della situazione economico-patrimoniale della società e quindi celare lo stato di grave difficoltà economica e della relativa esposizione debitoria al fine di ottenere un finanziamento con la consapevolezza di non averne i requisiti e di non poterne onorare il pagamento, comporta la responsabilità dell’amministratore, il quale risponde ex art. 2395 c.c. e deve provvedere al risarcimento del danno conseguente.
La domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia a causa della grave situazione di morosità deve essere proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.
Ciò sul presupposto che l’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), prevede espressamente che le Sezioni Specializzate siano competenti, tra l'altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario.
L’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003 prevede poi che le Sezioni Specializzate “sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Sono pertanto rimesse alla cognizione del Tribunale delle Imprese - in quanto connesse sotto il profilo oggettivo alla domanda di esclusione - anche le domande finalizzate alla condanna del socio escluso (i) al rilascio immediato dell'immobile e (ii) al pagamento dell'importo dell'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile.
La normativa di riferimento è quindi la Legge n. 179/1992 la quale, all’art. 8, indica le modalità di determinazione del canone ed agli artt. 17 e 18 disciplina i diritti dei soci che ottengono in godimento l’immobile e la possibilità di cedere in proprietà individuale ai soci in base a situazioni specifiche, anche se di norma nelle Cooperative a proprietà indivisa le singole unità immobiliari, come nella fattispecie, vengono assegnate ai soci in godimento, senza però trasferire ad essi la proprietà, sicché gli alloggi rimangono di proprietà della Cooperativa fino a quando la società non si scioglie e gli stessi verranno trasferiti all’ente previsto per legge.
Ora, poiché lo scopo della Cooperativa è quello di ottenere nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l’assegnazione in godimento di unità immobiliari, presupposto per poter ottenere in godimento l’alloggio è l’aver acquisito lo status di socio della Cooperativa.
La circostanza del mancato pagamento è stata allegata dalla parte attrice in atto di citazione e la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non ha ovviamente dedotto né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell’avvenuto pagamento (totale o parziale) dei canoni in questione; invero, secondo l’orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Sull'importo dell’indennità per l’occupazione sine titulo sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore. Per ottenere gli interessi dovrebbe essere allegato e provato il maggior danno patito dal creditore in conseguenza del ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento.
I crediti della società nei confronti dei soci non si estinguono a seguito della trasformazione della società da S.a.s. a S.r.l.. A nulla vale che nella relazione ex art. 2500-ter c.c., il perito abbia azzerato i crediti della società verso i soci "avendo esaminato la documentazione comprovante i crediti" poichè, avuto riguardo alla logica dell’asseverazione dell’integrità del capitale sociale e all’indice normativo che prevede la stima a “valori attuali” di attivo e passivo, è ragionevole ammettere che l’esperto non consideri poste d’attivo di cui non rinviene adeguata documentazione o svaluti crediti che giudica di difficile realizzo (cfr. art. 2426 n. 8 c.c.). L’azzeramento o la svalutazione di beni crediti o altri elementi dell’attivo ha rilevanza, evidentemente, soltanto a fini contabili e non toglie che la società risultante dalla trasformazione conservi i diritti e obblighi della società trasformata, se e in quanto esistenti nel suo patrimonio, secondo il principio di continuità dei rapporti giuridici nitidamente espresso dall’art. 2498 c.c..
Il convenuto contro cui sia prodotta in giudizio una scrittura privata di risoluzione consensuale dell’atto di acquisto di quote di S.r.l. ha l’onere di effettuarne il disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c., dovendo in caso contrario intendersi tale scrittura riconosciuta ex art. 215 c.p.c., anche laddove il convenuto abbia chiesto di accertare, in via incidentale, l’inesistenza di tale scrittura in sede arbitrale.