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Azione di responsabilità del fallimento nei confronti dell’amministratore per violazioni di norme ambientali
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art.146, comma 2, LF, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio...

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art.146, comma 2, LF, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art.24 LF, restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.

L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art.146 legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, applicabile "ratione temporis") è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art.2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art.5 della legge fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

Secondo un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, fatto costitutivo della pretesa risarcitoria nei confronti di amministratori di società è la ricorrenza di un danno al patrimonio sociale (e, quindi, ai creditori alla cui soddisfazione tale patrimonio è destinato) legato da specifico nesso causale ad un inadempimento dei doveri gestori, sicché, in dipendenza di tale principio di causalità, l’attore in responsabilità ha l’onere di allegare un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato [nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda del fallimento attore avendo quest'ultimo indicato come danno il deprezzamento dell’immobile sociale, di per sé in realtà connotato in senso neutro sia rispetto al patrimonio sociale sia, specularmente, rispetto alle ragioni dei creditori su tale patrimonio].

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Delibera assunta con il voto del socio pignorato
Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da...

Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da parte di terzi (iscritto presso il Registro delle Imprese) e affidate a custode, da ritenersi unico titolare del diritto di voto ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c.

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La pubblicità sanante nella fusione
Dal momento dell’iscrizione dell’atto di fusione al Registro delle Imprese si determina l’improcedibilità di qualsiasi impugnazione avverso le deliberazioni di...

Dal momento dell'iscrizione dell'atto di fusione al Registro delle Imprese si determina l'improcedibilità di qualsiasi impugnazione avverso le deliberazioni di fusione assunte dalle società che hanno preso parte alla fusione medesima.

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Impugnazione della delibera sostituita ed interesse ad agire
Nel procedimento che abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l’interesse ad agire...

Nel procedimento che abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l'interesse ad agire dell'attore poichè, anche qualora l'impugnazione fosse accolta, questa non potrebbe avere alcun effetto per via della già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario.

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Quantificazione dell’indennità per occupazione sine titulo dovuta dal socio escluso di cooperativa edilizia
L’indennità per occupazione sine titulo, nel caso di società cooperativa edilizia, è dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. –...

L’indennità per occupazione sine titulo, nel caso di società cooperativa edilizia, è dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. - il quale, secondo la Corte di Cassazione, costituisce “espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo” (cfr. Cass. 9977/2011 e Id. 15301/2000).

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L’appartenenza di una società ad un gruppo non legittima l’amministratore a depauperare tale società a beneficio di altre società del gruppo o della controllante
L’art. 2392 c.c. delinea una responsabilità di natura contrattuale per inadempimento dei doveri funzionali dell’organo amministrativo, il quale, nell’esecuzione del...

L’art. 2392 c.c. delinea una responsabilità di natura contrattuale per inadempimento dei doveri funzionali dell’organo amministrativo, il quale, nell’esecuzione del mandato, deve operare scelte volte alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, rispettando le regole (anche tecniche) di corretta gestione e la cui responsabilità che non viene meno neppure se ha agito in esecuzione di un mandato assembleare o in conformità di delibere del Consiglio di Amministrazione o con l’assenso (o il mancato dissenso) del Collegio Sindacale.

L'art. 2392 c.c. sancisce il principio di solidarietà verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei diversi obblighi posti a carico degli amministratori, a cui si aggiunge la responsabilità solidale dei membri del collegio sindacale quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi connessi alla carica: il che significa, in conformità ai principi generali in tema di solidarietà, che nei rapporti esterni ciascun amministratore sarà tenuto al risarcimento dell’intero, e che, eventualmente, il debito solidale potrà essere ripartito nei rapporti interni mediante azioni di regresso.

La business judgment rule opera esclusivamente quando le decisioni operative sono assunte secondo i principi di corretta gestione societaria e, quindi, quando gli atti di gestione (i) sono conformi alla legge e allo statuto sociale, (ii) non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori, (iii) sono assunti all’esito di un procedimento di assunzione di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato all’incidenza sul patrimonio dell’impresa e (iv) sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio.

A fronte di comportamenti dell’amministratore che ledono il patrimonio dell’ente a vantaggio di altre società del gruppo, e perciò appaiono contrari al suo obbligo di perseguire una corretta gestione societaria, gli eventuali benefici compensativi non possono ritenersi sussistenti solo perché la società fa parte di un gruppo, dovendo l’amministratore “farsi carico di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta”, e fermo restando che non si possono considerare compensabili nel senso indicato dalla norma i pregiudizi che minano l’esistenza stessa della società del gruppo, né tantomeno i pregiudizi  che comportano il venir meno della liquidità necessaria per la sopravvivenza di essa.

E' responsabile, ex art. 2392 c.c., l'amministratore che autorizzi o imponga alla società parte di un gruppo il pagamento di somme per servizi non resi in favore di una controllante indiretta: si tratta di comportamento in violazione dei più elementari doveri di diligenza verso la società amministrata.

Sussiste la mala gestio, e la conseguente responsabilità dell'amministratore della società controllata, laddove tale società conceda finanziamenti e prestiti in favore della controllante in situazione di conflitto di interesse, in assenza di preventiva approvazione del C.d.A., e per fini non riconducibili alla controllata sotto il profilo della convenienza indiretta dell’operazione.

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Esclusione del socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa
La Sezione Specializzata in materia di Impresa è competente anche in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni...

La Sezione Specializzata in materia di Impresa è competente anche in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo nei confronti del socio di cooperative edilizia a proprietà indivisa, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione da socio con correlata decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale.

La delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa comporta la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della Cooperativa.

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La lettera d’intenti avente ad oggetto la cessione di partecipazioni societarie, che non definisca tutti gli elementi del futuro accordo, non è un contratto preliminare e non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica
La lettera di intenti che si risolva in mere dichiarazioni con funzione di scandire le varie fasi di una trattativa...

La lettera di intenti che si risolva in mere dichiarazioni con funzione di scandire le varie fasi di una trattativa e di predisporre le clausole da recepire in un futuro contratto nell’eventualità della positiva conclusione della trattativa stessa, non può essere considerata quale contratto preliminare, ma, tutt’al più, come mera “puntuazione” o “minuta”.

Per “contratto preliminare” deve intendersi quel contratto con il quale le parti si obbligano a concludere, in futuro, un ulteriore contratto, già delineato nei suoi elementi essenziali. L’effetto principale del contratto preliminare è quello di obbligare le parti alla stipulazione del contratto definitivo.

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (cosiddetta ‘minuta’ o ‘puntuazione’), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori; peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell’attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Laddove le parti, in un accordo, manifestino l'intenzione di differire la conclusione del contratto ad una manifestazione successiva di volontà, deve ritenersi che esse non intendano porre in essere il rapporto contrattuale sin dal momento dell'accordo.

La responsabilità precontrattuale, configurabile per violazione del precetto posto dall’art. 1337 cod. civ. -a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, debbono comportarsi secondo buona fede-, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest’ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell’illecito in questione.

 

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Esclusione del socio di società cooperativa edilizia per violazione dell’obbligo di pagamento dei canoni
In forza del principio di presunzione di persistenza del diritto (Cass. n. 8615/2006), incombe sul socio escluso da società cooperativa...

In forza del principio di presunzione di persistenza del diritto (Cass. n. 8615/2006), incombe sul socio escluso da società cooperativa edilizia l'onere della prova in ordine all'adempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni per l'ottenuto godimento dell'alloggio assegnato.

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Presupposti dell’azione di responsabilità ex art. 2394 comma 2 c.c.
L’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394 comma 2 c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di...

L’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394 comma 2 c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall’escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che – in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476 comma 1 e 2486 c.c. – si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l’eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale.

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