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Sullo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale
Alla luce dell’art. 2484, co. 1, m. 2, c.c., sussiste una causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale...

Alla luce dell'art. 2484, co. 1, m. 2, c.c., sussiste una causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale solo quando  l'impossibilità è oggettiva e assoluta, per ragioni di fatto o di diritto, e non quando non vi sia interesse della liquidatela al proseguimento della vita sociale; ipotesi, questa, che potrebbe verificarsi per le più varie ragioni di opportunità o convenienza. Pertanto, anche il fatto che la società sia stata inattiva per diverso tempo, che non risulti alla liquidatela provvista di mezzi e di personale e che la liquidatela non intenda provvedervi, e quindi non vi sia neppure interesse al realizzo economico delle quote, o che si temano illeciti di terzi non dà luogo a impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

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Requisiti per l’emissione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c.
Perché possano essere emessi provvedimenti ex art. 2409 c.c. non è necessario fornire una prova rigorosa della sussistenza delle problematiche...

Perché possano essere emessi provvedimenti ex art. 2409 c.c. non è necessario fornire una prova rigorosa della sussistenza delle problematiche denunciate nella loro materialità, ma è sufficiente l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di indizi oggettivi che rendano verosimile la denuncia e che vadano al di là del mero sospetto; dunque, va escluso che il tribunale possa giudicare e assumere provvedimenti sulla base di mere supposizioni e/o su rilievi critici totalmente indimostrati.

Le condotte denunciate devono costituire irregolarità, per tali intendendosi azioni o omissioni degli amministratori che comportino una violazione delle norme civili, penali, tributarie o amministrative o dello statuto o comunque delle regole di prudenza, diligenza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale. Conseguentemente, non sarebbe denunciabile la mera inopportunità delle scelte dell'amministratore (c.d. business judgment rule), posto che non si sia al cospetto di operazioni manifestatamente illogiche, irragionevoli o imprudenti oppure compiute in conflitto di interessi.

Le irregolarità denunciate devono essere connotate dal requisito della gravità, nel senso che devono essere di consistenza tale da comportare la violazione dei principi cardine della struttura organizzativa della società o da far emergere l'esistenza di una gestione complessivamente anomala e caratterizzata dal perseguimento di interessi extrasociali incompatibili con l'interesse della società amministrata. Si richiede, inoltre, che l'irregolarità oltre ad essere grave sia anche attuale al momento dell'intervento del tribunale, escludendo quindi che quest'ultimo possa intervenire laddove i comportamenti, per quanto consistenti in violazioni anche gravi, abbiano comunque esaurito i loro effetti. Da ultimo, l'irregolarità deve essere tale da poter arrecare danno alla società: non è dunque necessario che dalla stessa sia derivato un pregiudizio all'interesse sociale, essendo sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro al medesimo.

Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società di cui all'art. 2409 c.c., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti.

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La liquidazione della quota del socio defunto nelle società di persone
I soci di una s.a.s. possono decidere di riprodurre in statuto il disposto dell’art. 2284 c.c. sia per il caso...

I soci di una s.a.s. possono decidere di riprodurre in statuto il disposto dell’art. 2284 c.c. sia per il caso di decesso del socio accomandatario, sia per il caso di decesso del socio accomandante, con la conseguenza che né gli eredi del socio accomandante, né gli eredi del socio accomandatario subentrano nella posizione del defunto nell’ambito della società, ma hanno diritto solo alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società. In tal caso, la morte del socio produce, come effetto ex lege, lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società, con conseguente obbligo di liquidazione della quota.

Una volta che il socio superstite abbia optato per l’offerta agli eredi della liquidazione della quota appartenuta al defunto secondo le modalità previste dall’art. 2289 c.c., il diritto di credito degli eredi del socio deceduto è indifferente alle successive vicende della società.

La liquidazione della quota deve essere fatta dalla società, che è l’unico debitore. La società di persone, infatti, ancorché priva di personalità giuridica, è dotata di autonoma soggettività giuridica, quale autonomo centro di imputazione di rapporti attivi e passivi.

L’art. 2284 c.c. fa salva la contraria disposizione del contratto sociale. In particolare, i soci possono introdurre nell’atto costitutivo la clausola di consolidazione; essa prevede che, in caso di morte del socio, la quota del de cuius si accresca in proporzione ai soci superstiti, i quali sono obbligati a liquidare la quota all’erede. Gli elementi essenziali della clausola di consolidazione impura sono pertanto i seguenti: la quota del socio defunto si accresce automaticamente ai soci superstiti, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale da ciascuno possedute; i soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota agli eredi entro il termine di sei mesi.

L’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. Spetta pertanto al socio superstite dimostrare quale fosse la situazione patrimoniale, nel giorno in cui si è verificato il decesso, mediante la produzione in giudizio delle scritture contabili della società.

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Limiti operativi della compensazione di un rapporto debito-credito nei confronti del fallimento
Un terzo in bonis non può eccepire, ai sensi dell’art. 56 l. fall., la compensazione tra un proprio debito verso...

Un terzo in bonis non può eccepire, ai sensi dell’art. 56 l. fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui però il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l’apertura del concorso. L’art. 56 l. fall rinviene la sua ratio in esigenze di equità e di giustizia sostanziale e mira ad evitare che il titolare di un credito e di un debito nei confronti del fallimento sia costretto a pagare integralmente il proprio debito e sia esposto al rischio di realizzare a sua volta il proprio credito in moneta fallimentare, subendo la relativa falcidia, introducendo una chiara deroga alla regola della par condicio creditorum. In ragione di tale deroga, si impone un’interpretazione restrittiva dell’art. 56 l. fall. L’art. 56, co. 1, l. fall. consente la compensazione, ancorché il credito non sia scaduto al momento del fallimento, prescindendo dal requisito dell’esigibilità, a condizione che il fatto genetico delle obbligazioni da ambedue i lati sia anteriore alla declaratoria di fallimento; deve cioè sussistere il carattere di reciprocità di debito e credito.

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Documenti acquisiti in pretesa violazione della privacy e relativa utilizzabilità nel processo civile
Dalla mancanza, nel processo civile, della categoria dell’inutilizzabilità della prova prevista ex art. 191 c.p.p., si ricava il principio di...

Dalla mancanza, nel processo civile, della categoria dell’inutilizzabilità della prova prevista ex art. 191 c.p.p., si ricava il principio di una generale ammissione delle fonti di prova, a prescindere dalla relativa modalità di acquisizione, a meno che tale acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata.

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Liquidazione della partecipazione detenuta da amministrazione pubblica e domanda di condanna
Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento del valore della partecipazione per cui sia stato esercitato il...

Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento del valore della partecipazione per cui sia stato esercitato il recesso ai sensi dell'art. 24 TUSP, se l'ente pubblico partecipante non si rende espressamente disponibile al trasferimento in favore della società delle azioni di cui è titolare o non chiede l'emissione di una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.

Il testo di una delibera assembleare la quale preveda - in senso univoco - la mera approvazione da parte dell’organo assembleare, che si è espresso a maggioranza, di un piano economico-finanziario, non comporta la diretta assunzione implicita da parte dei soci in sede assembleare di uno specifico impegno a versare la quota fissa relativa ad un precedente contratto stipulato correntemente giunto a scadenza. Per l’assunzione di un siffatto impegno è richiesta una ulteriore manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio uti singulus.

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L’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto ex art. 2467, co. 2, c.c.
Per la valutazione della sussistenza dell’eccessivo squilibrio fra patrimonio netto e indebitamento di cui all’art. 2467, co. 2, c.c., occorre...

Per la valutazione della sussistenza dell’eccessivo squilibrio fra patrimonio netto e indebitamento di cui all’art. 2467, co. 2, c.c., occorre richiamare i criteri principali e normativamente giustificati di cui agli artt. 2412 c.c. e 2545 quinquies c.c., che fanno riferimento ad un rapporto fra indebitamento e patrimonio netto, nel senso che la prima sembra suggerire che un rapporto fino al doppio (indebitamento rispetto a patrimonio netto) possa considerarsi fisiologico, mentre la seconda che un rapporto oltre il quadruplo non lo sia, restando inteso che detti rapporti sono misurati su patrimoni netti positivi (con la conseguenza che un patrimonio netto negativo comporta in ogni caso uno squilibrio eccessivo ai fini dell’art. 2467 comma 2 c.c.).

L’art. 2467 c.c., nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevedeva due diverse discipline riguardanti il rimborso del finanziamento al socio. La prima di carattere generale, espressione di una regola sostanziale operante anche durante la vita della società, la quale rende inesigibile il credito del socio finanziatore, quando riguardi apporti eseguiti nelle condizioni previste dalla norma, e fintanto che tale situazione non receda; la seconda delineava uno strumento speciale, applicabile ai finanziamenti eseguiti in presenza delle condizioni di cui al comma 2, se restituiti nell’anno anteriore al Fallimento.

L’azione infrannuale di restituzione di cui al testo previgente dell’art. 2467 c.c. spetta in via esclusiva al fallimento ed è assistita da una presunzione legale che esclude la necessità di provare in concreto che anche la restituzione, oltre che il finanziamento, sia avvenuta nel permanere delle condizioni di cui all’art. 2467, co. 2, c.c.

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Applicabilità dell’art. 2467 c.c. alla s.p.a. Responsabilità precontrattuale
Nelle controversie relative a cessioni di quote di società estere in cui di discute dell’esatta esecuzione del contratto risulta applicabile...

Nelle controversie relative a cessioni di quote di società estere in cui di discute dell’esatta esecuzione del contratto risulta applicabile non già la lex societatis, ma la lex contractus. Pertanto, relativamente alle problematiche relative all’accertamento dell’esistenza e all’esatta esecuzione del contratto di cessione di partecipazioni è applicabile il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

L'art. 2467 c.c. è applicabile alle s.p.a. chiuse con una struttura societaria ristretta o familiare, dove i soci finanziatori hanno accesso alle stesse informazioni dei soci di una s.r.l., rendendo il loro credito postergabile in caso di squilibrio finanziario della società.

In tema di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato al solo interesse negativo, costituito dal pregiudizio subito per aver fatto affidamento sulla conclusione del contratto, senza includere il risarcimento per i danni che sarebbero stati evitati o i vantaggi mancati se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. può essere riconosciuta quando le trattative vengano interrotte senza giustificato motivo, causando un danno alla controparte, anche se il contratto non viene concluso.

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Intestazione fiduciaria di quote sociali e onere della prova
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un’interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà,...

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà, pur effettivo e reale, è strumentale al perseguimento degli interessi del fiduciante, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante.

Il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili.

La prova dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni può essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l’introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante. La prova testimoniale è ammessa persino allorquando il negozio fiduciario abbia ad oggetto diretto beni immobili, avendo chiarito che anche in relazione al patto fiduciario con oggetto immobiliare non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti concreti specifici, determinati nel loro contesto spazio temporale, utili a contestualizzare le modalità di conclusione del negozio fiduciario, il contesto nel quale è avvenuto, le parti presenti, il contenuto specifico delle clausole convenute tra le parti. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige, cioè, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, non essendo possibile demandare al teste di provare l’esistenza di un negozio fiduciario mediante una generica dichiarazione, che lo inviti semplicemente a confermare l’esistenza di un patto fiduciario in quanto tale, senza offrire alcun elemento utile a ricostruire la vicenda storica che avrebbe dato origine al patto stesso.

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La natura onerosa dell’incarico di amministrazione
L’incarico di amministratore, naturalmente oneroso, è tale anche quando sia prevista una clausola statutaria che attribuisca agli amministratori un compenso...

L’incarico di amministratore, naturalmente oneroso, è tale anche quando sia prevista una clausola statutaria che attribuisca agli amministratori un compenso determinato dall’assemblea all’atto della nomina e ciò nonostante l’assemblea mai abbia deliberato sul punto. Spetta all’amministratore provare l’attività svolta, per fornire gli elementi di giudizio necessari a determinare il giusto compenso a lui spettante.

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Liquidazione del danno ex art. 2486, co. 3, c.c.: applicazione retroattiva e presunzione assoluta nel criterio del deficit fallimentare
Non può porsi alcun problema di applicazione retroattiva dell’art. 2486, co. 3, c.c. in tema di liquidazione del danno alla...

Non può porsi alcun problema di applicazione retroattiva dell’art. 2486, co. 3, c.c. in tema di liquidazione del danno alla luce della consolidata esegesi giurisprudenziale della disciplina previgente, trattandosi di semplice traduzione legislativa di un principio giurisprudenziale di applicazione consolidata.

Particolarmente significativa dell’esatta portata della codificazione è la differenza nella formulazione tra il primo e il secondo periodo del nuovo terzo comma dell’art. 2486 c.c.: mentre per il caso di responsabilità dell’amministratore da prosecuzione dell’attività di impresa in presenza di scritture contabili che consentano di ricostruire la situazione patrimoniale della società il danno è, con presunzione sino a prova contraria, individuato nella cosiddetta differenza tra i netti patrimoniali – ossia nella differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o è stata aperta una procedura concorsuale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti o da sostenere per la liquidazione secondo un criterio di normalità –, nell’ipotesi di accertata responsabilità dell’amministratore, ma in mancanza di scritture contabili che consentano la quantificazione dei netti patrimoniali, il dato letterale appare, in una dimensione di fatto quasi sanzionatoria, superare il regime della presunzione iuris tantum istituendo un criterio di liquidazione legale: il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. Ravvisare nella nuova formulazione dell’art. 2486, co. 3, c.c. la previsione di un criterio legale di liquidazione del danno, nell’ipotesi di assenza o irregolarità delle scritture contabili, se da un lato favorisce il conseguimento dell’obiettivo deflattivo e acceleratorio avuto di mira dal legislatore ed enunciato nella relazione illustrativa di accompagnamento alla riforma, dall’altro non è esito interpretativo privo di conseguenze. Se, infatti, il criterio in parola stabilisce una misura legale del danno risarcibile, questo semplifica e alleggerisce notevolmente l’onere della prova gravante sul danneggiato chiamato a dimostrare solo la potenzialità lesiva della condotta dell’amministratore, ma preclude sia la possibilità per l’amministratore convenuto di offrire una prova contraria, sia la possibilità per il fallimento attore di ottenere il risarcimento di un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello quantificabile alla stregua del confronto tra l’attivo e il passivo fallimentari.

L’applicazione del criterio di liquidazione legale del danno previsto dall’art. 2486, co. 3, c.c. secondo periodo, preclude al curatore di ottenere la liquidazione di ulteriori somme a titolo di risarcimento che si risolverebbe, peraltro, nella duplicazione di poste già comprese nella differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare.

L’art. 651 c.p.p. attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di condanna efficacia di giudicato, anche nel giudizio civile di risarcimento del danno, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno e al nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo, nonché alla liquidazione dell’entità del risarcimento dovuto è rimessa, invece, esclusivamente al giudice civile, il quale deve verificare che la condotta penalmente rilevante già accertata abbia anche cagionato una lesione del patrimonio sociale costituente danno risarcibile.

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