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Corte d'appello di Catania, 21 Settembre 2025, n. 1193/2025

Abusiva concessione del credito, svincolo del deposito cauzionale e criteri di liquidazione del danno

Corte d'appello di Catania, 21 Settembre 2025, n. 1193/2025
Abusiva concessione del credito, svincolo del deposito cauzionale e criteri di liquidazione del danno

Quando la somma oggetto di finanziamento è contestualmente vincolata in deposito cauzionale presso lo stesso finanziatore, che si riserva di riesaminare la situazione della società finanziata prima dell’erogazione definitiva, la condotta di abusiva concessione del credito si realizza con la materiale disponibilità della somma in capo alla società e non con la stipula del contratto, sicché il finanziatore non risponde dei danni cagionati da atti di gestione compiuti dall’amministratore prima dello svincolo [prestito partecipativo di 350.000 euro concesso a s.r.l. che aveva già perso il capitale, con somma vincolata in deposito cauzionale presso il finanziatore e svincolata alcuni mesi dopo l’acquisto di licenze software da parte dell’amministratore].

L’art. 2486, comma 3, c.c., che impone al giudice di liquidare il danno secondo il criterio dei netti patrimoniali salvo che in causa siano dedotti e individuati elementi di fatto che legittimano un diverso criterio più aderente alla realtà del caso concreto, consente di liquidare il danno cagionato dall’amministratore che ha proseguito l’attività dopo la perdita del capitale sociale in base agli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alle singole condotte gestorie non conservative allegate dal curatore, senza ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, tanto più quando le scritture contabili sono mancanti solo in parte.

Il criterio della differenza dei netti patrimoniali non è utilizzabile per liquidare il danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale quando la mancanza delle scritture contabili per una parte del periodo che precede la messa in liquidazione della società renderebbe parziale e non corretta la ricostruzione del danno.

Risponde a titolo di colpa di abusiva concessione del credito, in solido con l’amministratore, per il danno cagionato ai creditori sociali dagli atti di mala gestio compiuti grazie alla prosecuzione dell’attività, il finanziatore che, dopo aver trattenuto la somma mutuata in deposito cauzionale riservandosi di riesaminare la situazione della società e di risolvere il contratto incamerando la somma, la svincola senza un aggiornato esame della situazione finanziaria del finanziato, neppure sulla base dell’ultimo bilancio depositato, quando lo stato di insolvenza è ormai conclamato.

L’ignoranza da parte del finanziatore dello stato di crisi della società finanziata non è incolpevole quando la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria allegata al contratto di finanziamento evidenzia indici di squilibrio finanziario e di sofferenza di liquidità e solvibilità e dalla Centrale dei Rischi risultano segnalazioni di debiti non pagati, a nulla rilevando che alla data della stipula non fosse ancora depositato il bilancio dell’ultimo esercizio né che il bilancio precedente non evidenziasse palesemente la perdita del capitale.

Il finanziatore che, in quanto non iscritto all’albo degli intermediari finanziari, non ha accesso alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non può invocare tale circostanza per escludere la colpevole ignoranza della situazione economico-finanziaria del richiedente, perché la relativa certificazione, rilevante ai fini dell’accertamento della meritevolezza di accesso al credito, va richiesta al richiedente stesso in fase di istruttoria.

La qualificazione del finanziamento come prestito partecipativo finalizzato all’aumento di capitale non esclude la responsabilità del finanziatore per abusiva concessione del credito quando il soggetto finanziato e obbligato alla restituzione è la società, mentre i soci sono soltanto garanti dell’obbligo restitutorio.

L’art. 2486, comma 3, c.c., aggiunto dall’art. 378 d.lgs. 14/2019, si applica anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, perché non modifica la fattispecie di responsabilità né il contenuto del diritto al risarcimento e si limita a codificare, quale criterio di valutazione del danno rivolto al giudice e non quale criterio di riparto degli oneri probatori, il meccanismo di liquidazione equitativa già ammesso in precedenza.

Il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell’insinuazione al passivo non si applica all’obbligo della curatela di restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, che consegue di diritto alla riforma della sentenza in appello e al venir meno della giustificazione dei pagamenti, sicché il giudice d’appello condanna la curatela alla restituzione della differenza tra quanto percepito e quanto dovuto.

Data Sentenza: 21/09/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Antonella Vittoria Balsamo
Registro: RG 366 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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