Anche quando la non ammissione all’assemblea del socio che non esibisca il certificato azionario sia formalmente consentita dallo statuto, in conformità all’art. 2370 c.c., la condotta del presidente dell’assemblea è soggetta a una valutazione complessiva. È annullabile la delibera adottata con l’esclusione del socio [di minoranza, iscritto nel libro soci] disposta dal presidente per ragioni estranee alla funzione di garanzia, quali un’applicazione volutamente rigida dello statuto motivata dal contenzioso tra socio e società, senza considerare soluzioni intermedie come la sospensione o il rinvio dell’adunanza per consentire la ricerca del titolo; il vizio dell’atto presidenziale si riflette sulla deliberazione anche quando il successivo voto della maggioranza non persegua finalità extrasociali.
I poteri del presidente dell’assemblea hanno una matrice funzionale di garanzia per tutti i soci, perché il presidente, anche se indicato dalla maggioranza o designato dallo statuto in collegamento con essa, agisce per l’imparziale tutela del diritto di partecipazione di ciascuno. I suoi atti, negozi unilaterali idonei a conformare nell’immediatezza i diritti partecipativi dei soci, sono viziati da eccesso di potere quando siano compiuti per motivi diversi da quelli per i quali il potere è conferito.