È annullabile ai sensi degli artt. 2373 e 2377 c.c. la deliberazione assembleare che, per un triennio, attribuisce un premio di risultato a tutti gli amministratori muniti di deleghe, adottata con il voto determinante del socio amministratore delegato, quando la medesima assemblea gli abbia già riconosciuto per lo stesso periodo un distinto premio di risultato commisurato all’EBITDA, perché la duplicazione della premialità con la medesima motivazione rende il premio sproporzionato e ingiustificato e aggrava senza motivo i costi d’impresa, con pregiudizio dell’interesse sociale [s.p.a. a conduzione familiare; premio all’amministratore delegato pari al 2,3% dell’EBITDA e ulteriore premio agli amministratori delegati pari al 10% dell’EBITDA ridotto degli ammortamenti, con minimo di 60.000 euro e massimo di 250.000 euro annui; deliberazione approvata con il 60% dei voti, di cui il 25% espresso dall’amministratore delegato].
Il rapporto professionale che intercorre tra il sindaco e i soci o gli amministratori persone fisiche, anziché con la società, con le società da essa controllate, con quelle che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo, non integra la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 2399, comma 1, lett. c), c.c., perché la norma individua con una casistica precisa i rapporti idonei a compromettere l’indipendenza del sindaco e non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere il legame professionale con la persona fisica dell’amministratore, che l’art. 148 TUF considera espressamente soltanto per le società quotate, tanto più che anche il socio può essere componente del collegio sindacale.
Non integra abuso della maggioranza la deliberazione che, riducendo il numero dei consiglieri, non rinnova nella carica di amministratore i soci di minoranza che l’avevano ricoperta per oltre vent’anni, perché ai fini dell’abuso rileva soltanto la lesione dei diritti partecipativi del socio, e tali non sono l’aspettativa a essere rinominato amministratore e a partecipare alla gestione né quella di trarre dalla società un reddito continuativo a titolo di emolumento.
Non integrano abuso della maggioranza per intenzionale attività fraudolenta l’accentramento dei poteri gestori nelle mani dei soci di maggioranza, l’esclusione dei soci di minoranza dal consiglio di amministrazione, il riconoscimento agli amministratori di compensi non sproporzionati, i tentativi di acquisto delle partecipazioni della minoranza e l’esigua distribuzione degli utili deliberata con un bilancio non impugnato, quando non sia provata un’attività preordinata all’abusiva estromissione della minoranza, perché tali condotte, se contenute entro criteri di proporzionalità e ragionevolezza, esprimono un diverso rapporto di forza tra i soci.
Non è sproporzionato né subordinato a una condizione fittizia il premio di risultato attribuito all’amministratore delegato in misura percentuale dell’EBITDA, a condizione che questo raggiunga una soglia minima, quando un analogo premio era già riconosciuto in passato secondo il medesimo parametro e la soglia non sia stata raggiunta in un esercizio successivo, perché la premialità resta correlata ai risultati effettivamente conseguiti e variabile in funzione di essi, sicché il criterio di calcolo non è di per sé sintomatico di una volontà lesiva dei soci di minoranza né contrario all’interesse della società.
Non è annullabile per conflitto di interessi né per abuso della maggioranza la deliberazione che determina l’emolumento annuo del consiglio di amministrazione, adottata con il voto determinante dei soci che ne sono componenti, quando l’importo, raffrontato ai compensi riconosciuti negli esercizi precedenti e ai risultati economici conseguiti dalla società, non risulti sproporzionato, gravando sui soci dissenzienti l’onere di dimostrare che l’attività svolta dagli amministratori non è idonea a giustificarlo, onere che non è assolto dalla mera allegazione che le mansioni di amministratore sono in gran parte sovrapponibili a quelle svolte dai medesimi come dirigenti retribuiti della società.
La scelta assembleare dei componenti del consiglio di amministrazione va valutata alla stregua dei soli dati esistenti al momento della deliberazione e non di elementi acquisiti dopo la nomina, e la deliberazione non è annullabile per abuso della maggioranza né per conflitto di interessi dei soci eletti che abbiano votato per la propria nomina in mancanza di indici della sua potenzialità lesiva per gli interessi della società.
L’approvazione della deliberazione con il voto favorevole anche di un socio che si assume appartenere alla minoranza contraddice l’esistenza di una maggioranza precostituita in danno della minoranza e costituisce ulteriore ragione per escludere indici di un’attività fraudolenta.
La deliberazione che determina il compenso o il premio dell’amministratore non è invalida per il solo fatto di essere stata adottata con il voto determinante dello stesso amministratore che partecipi all’assemblea in veste di socio, perché il conseguimento anche di un interesse personale del socio non comporta di per sé un pregiudizio all’interesse sociale, e l’invalidità per conflitto di interessi o per abuso della maggioranza richiede l’accertamento della sproporzione e dell’irragionevolezza del compenso, tale da pregiudicare senza motivo i costi dell’esercizio d’impresa.
Il conflitto di interessi previsto dall’art. 2373 c.c. configura una fattispecie tipica di invalidità della deliberazione, incentrata sul contrasto tra l’interesse della società e l’interesse personale del socio che esprime il voto determinante e posta a tutela dell’integrità del patrimonio sociale, mentre l’invalidità per abuso del diritto di voto, di creazione giurisprudenziale, riguarda il conflitto tra soci in diversa posizione di forza ed è posta a tutela della sfera giuridica del socio più debole.
La deliberazione assembleare è invalida per abuso della maggioranza quando il voto non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società, perché diretto a perseguire un interesse personale dei soci di maggioranza antitetico a quello sociale, oppure è il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta volta a ledere i diritti di partecipazione e gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza; la prova del carattere fraudolento o ingiustificato del voto grava sul socio di minoranza e può avere a oggetto sintomi dell’abuso anteriori o anche successivi alla deliberazione, mentre al di fuori di tali ipotesi è precluso al giudice ogni sindacato sulle ragioni del voto.