Se nell’ambito di un contratto preliminare di cessione delle quote , il promissario acquirente, a titolo di acconto sul prezzo, si accolla alcuni debiti della società, evitando che i promissari venditori effettuino un finanziamento a favore della medesima, nel caso in cui non si stipuli il contratto definitivo, la società è tenuta alla restituzione della somme, non a titolo di restituzione dell’indebito o di arricchimento senza giusta causa, ma a titolo di rimborso del finanziamento ottenuto.