L’art. 5 c.p.i. dispone che le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti sono stati messi in commercio dal titolare stesso o con il suo consenso, a meno che sussistano motivi legittimi perché egli si opponga all’ulteriore loro commercializzazione.
Tra tali motivi legittimi rientra l’esigenza di preservare la specificità del mercato di prodotti di particolare prestigio o specializzazione, derivante dalle loro caratteristiche materiali, dal loro stile o dalla loro notorietà, mediante accordi (tra fornitore e distributori) di cd. distribuzione selettiva, con i quali il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale i distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema.
Tali accordi, limitativi della concorrenza, poiché volti a escludere dal mercato di quei prodotti i distributori che non fanno parte della rete, non violano l’art. 101 TFUE se la selezione dei rivenditori avviene secondo criteri oggettivi, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori, applicati in modo non discriminatorio e proporzionati.