La scrittura privata sottoscritta dai soci di due s.r.l. esclusivamente come persone fisiche, che si limitano a dichiararsi titolari delle rispettive quote senza alcun riferimento al potere di rappresentare le società o di agire per loro conto, non produce effetti nei confronti delle società, che restano terze rispetto alle obbligazioni assunte anche quando uno dei sottoscrittori sia legale rappresentante della società che si impegna a trasferire un bene, sicché la società destinataria del trasferimento non è legittimata a chiederne l’esecuzione [accordo tra soci, legati da rapporti familiari, di due s.r.l. che prevedeva il trasferimento di un appartamento dall’una all’altra società a compensazione di un debito e cessioni incrociate di quote].
Quando è contestata, la spendita del nome del rappresentato deve risultare in modo espresso e non può essere desunta da elementi presuntivi, perché la mancanza di un’espressa contemplatio domini è equiparata alla rappresentanza senza potere e comporta l’inefficacia del negozio nei confronti del rappresentato, salva la ratifica da parte di quest’ultimo.
I patti conclusi tra i soci obbligano soltanto i contraenti e non le società di cui essi sono titolari di quote, che in mancanza di espressa spendita del loro nome restano terze rispetto all’accordo.
Le società estranee a una scrittura privata conclusa tra i loro soci non sono legittimate a chiedere né a subire la dichiarazione di inefficacia di tale accordo, che per esse è res inter alios acta, e sono anche prive di interesse alla relativa pronuncia.
La domanda di rilascio di un immobile e di pagamento dell’indennità di occupazione non può essere rivolta contro la società quando manca la prova che essa occupi il bene, perché la richiesta stragiudiziale di rilascio non dimostra né l’occupazione né che le persone fisiche che detengono l’immobile, tra cui una socia, lo occupino per conto della società, e in assenza di titolo contrattuale la domanda va proposta nei confronti degli occupanti.