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Tribunale di Torino, 15 Novembre 2017

Affermare falsamente che un prodotto è omologato costituisce appropriazione indebita di pregi

Tribunale di Torino, 15 Novembre 2017
Affermare falsamente che un prodotto è omologato costituisce appropriazione indebita di pregi

Ricorre la violazione dell’art. 2598 n. 2 sotto forma dell’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio premi, medaglie, riconoscimenti, qualità appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Affermare che un prodotto sia omologato quando invece questa caratteristica non sussiste affatto o non sussiste nel modo in cui viene presentata, costituisce un tipico caso di appropriazione indebita di pregi.

La violazione delle norme pubblicistiche è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quando essa, di per se stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 15/11/2017
Registro: RG 6673 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/07/2018
Massima a cura di: Massimo Bacci
Massimo Bacci

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso avanzato in materia di diritto d'autore CopyrightX presso Harvard Law School. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Cappellini Carlesi, in Prato, dove si occupa di proprietà intellettuale ed Information Technology. Gestisce il blog www.iprights.it in materia di proprietà intellettuale.

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