La successione dell’acquirente, dell’usufruttuario e dell’affittuario di azienda, prevista dall’art. 2558 c.c., salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa, presuppone che i predetti contratti non siano ancora interamente eseguiti nel senso che ciascun contraente sia ancora contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di un’altra.
Nel caso in cui una delle parti ha completamente esaurito la propria prestazione contrattuale trova applicazione l’art. 2560 che disciplina il subentro del cessionario dell’azienda nei debiti aziendali.
L’art. 2560 non si applica al caso di affitto di azienda e, in tal caso, l’obbligo di pagamento resta esclusivamente a carico del cedente, salvo diversa pattuizione.