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Tribunale di Torino, 12 Gennaio 2018

Affitto di azienda e trasferimento di contratti e debiti

Tribunale di Torino, 12 Gennaio 2018
Affitto di azienda e trasferimento di contratti e debiti

La successione dell’acquirente, dell’usufruttuario e dell’affittuario di azienda, prevista dall’art. 2558 c.c., salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa, presuppone che i predetti contratti non siano ancora interamente eseguiti nel senso che ciascun contraente sia ancora contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di un’altra.

Nel caso in cui una delle parti ha completamente esaurito la propria prestazione contrattuale trova applicazione l’art. 2560 che disciplina il subentro del cessionario dell’azienda nei debiti aziendali.

L’art. 2560 non si applica al caso di affitto di azienda e, in tal caso, l’obbligo di pagamento resta esclusivamente a carico del cedente, salvo diversa pattuizione.

 

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 12/01/2018
Registro: RG 23951 / 2017
Allegato:
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Data: 06/09/2018
Massima a cura di: Chiara Presciani
Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di Milano.

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