Un contratto di affitto di ramo d’azienda riguardante l’unica attività della società viene a configurare in concreto una cessazione dell’esercizio diretto dell’impresa, così determinando una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci di s.r.l. ai sensi dell’art. 2479 co. 2, n. 5. Pertanto deve essere annullato il contratto di affitto di ramo d’azienda riguardante l’unica attività sociale della s.r.l. stipulato dal presidente del consiglio di amministrazione in difetto di una determinazione dei soci