Ricerca Sentenze
Corte d'appello di Milano, 29 Maggio 2020

Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare non è sufficiente ricorrere al criterio del c.d. ambito di protezione

Corte d'appello di Milano, 29 Maggio 2020
Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare non è sufficiente ricorrere al criterio del c.d. ambito di protezione

Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare, strumento diretto ad estendere temporalmente la tutela del brevetto di base, ai sensi dell’art. 3 del Reg. CE n. 469/2009 non è sufficiente applicare le “regole sull’ambito di protezione“, ossia i principi di cui all’art. 69 della CBE e del Protocollo relativo alla sua interpretazione, ma è necessario applicare un più stringente criterio, in forza del quale la combinazione dei principi attivi del farmaco siano “esplicitamente menzionati” ovvero “necessariamente e specificatamente ricompresi” nel testo delle rivendicazioni del brevetto base.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/05/2020
Registro: RI 2951 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2021
Massima a cura di: Eleonora Martelli
logo