È amministratore di fatto chi, pur privo dell’investitura formale, ha esercitato in modo continuativo e sistematico funzioni gestorie riservate dalla legge agli amministratori di diritto, in posizione di autonomia decisionale e in funzione sostitutiva dell’amministratore formale. La relativa prova può trarsi da un insieme di elementi indiziari complessivamente considerati, quali l’ingerenza nei rapporti con i committenti e nelle scelte di fatturazione della società, da valutare in rapporto alla durata, anche breve, dell’attività sociale.
La società che si avvale di altra società come schermo per la fatturazione di lavori in realtà eseguiti da essa, conseguendo il vantaggio di non sopportare i relativi debiti erariali e di beneficiare delle deduzioni fiscali, risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concorso con gli amministratori di diritto e di fatto della società utilizzata, del danno da aumento delle passività di quest’ultima, quando la consapevolezza dell’operazione le sia imputabile tramite il proprio amministratore. In difetto di prova della partecipazione del terzo all’accordo simulatorio, la domanda proposta come accertamento di simulazione per interposizione fittizia può essere riqualificata in tal senso, perché la riqualificazione si fonda sui medesimi fatti costitutivi allegati dall’attore.
Nell’azione di responsabilità promossa dalla procedura concorsuale costituiscono danno risarcibile l’aumento delle passività erariali provocato da fatturazioni fittizie e la distrazione delle somme affluite sul conto sociale mediante versamenti privi di causa in favore dell’amministratore. Le spese della procedura e l’ulteriore passivo concorsuale sono risarcibili soltanto in presenza di uno specifico addebito ad essi causalmente collegato, quale la mancata tempestiva attivazione di una procedura o l’illecita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale.
Il risarcimento di danni determinati nel loro ammontare in una somma di denaro costituisce debito di valuta, sul quale non è dovuta la rivalutazione monetaria.