Nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza il Ministero vigilante non svolge un ruolo meramente formale o notarile nell’approvazione del programma predisposto dai commissari straordinari, perché è titolare di poteri sostanziali di vigilanza, indirizzo e controllo, preventivo e successivo, che impongono un costante monitoraggio sull’attuazione del programma, e risponde pertanto in solido con i commissari del danno da aggravamento del dissesto quando, pur consapevole delle gravi carenze del programma e dell’inerzia dell’organo commissariale, approva un programma privo degli elementi essenziali per valutarne la fattibilità economico-finanziaria, omette di esercitare i poteri di rimodulazione, revoca, sostituzione o impulso correttivo e autorizza il deposito di una proposta di concordato priva di reale fattibilità, così ritardando la conversione della procedura in fallimento [azione di responsabilità della curatela del fallimento di una società per azioni partecipata da un comune quale socio unico e attiva nella raccolta dei rifiuti urbani, già ammessa all’amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione e poi convertita in fallimento, nei confronti dei commissari straordinari e del Ministero vigilante; confermata la condanna solidale al risarcimento di euro 30.365.858,01, pari a tre quarti del danno complessivo per effetto della transazione con un terzo commissario].
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta dalla curatela del fallimento in cui è stata convertita l’amministrazione straordinaria nei confronti del Ministero vigilante per omessa vigilanza sull’operato dei commissari straordinari, perché ai fini del riparto rileva il contenuto sostanziale della posizione giuridica dedotta e la responsabilità deriva da condotte colpose, materiali e non autoritative, lesive di diritti soggettivi, rispetto alle quali l’amministrazione esercita una funzione di vigilanza tecnica e non un potere pubblico discrezionale o provvedimentale, mentre i commissari straordinari, benché nominati dal Ministero, agiscono come organi della procedura concorsuale dotati di autonomia decisionale e operativa e non come funzionari pubblici.
I commissari straordinari rispondono del danno da aggravamento del dissesto quando predispongono un programma di ristrutturazione privo dei requisiti di cui all’art. 56 d.lgs. 270/1999, limitato all’enunciazione di obiettivi di massima senza definizione di tempi, modalità e quantificazione delle azioni di risanamento, fondato su attivi sovrastimati e su un passivo sottostimato e privo di copertura dei debiti prededucibili maturati nella procedura, e omettono di chiedere tempestivamente la conversione della procedura in fallimento nonostante il peggioramento della situazione economica, ritardandola con una proposta di concordato priva di fattibilità.
L’inadempimento del socio unico agli impegni assunti verso l’impresa in amministrazione straordinaria non esclude la responsabilità dei commissari straordinari e del Ministero vigilante per l’aggravamento del dissesto, perché la consapevolezza di tale inerzia impone loro di attivarsi tempestivamente, ai primi chiedendo la conversione della procedura in fallimento e al secondo esercitando i propri poteri di indirizzo e vigilanza.
La registrazione a debito della sentenza e il recupero dell’imposta prenotata a debito nei confronti dell’obbligato al risarcimento, previsti dagli artt. 59, comma 1, lett. d), e 60 d.P.R. 131/1986, riguardano soltanto le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e non si applicano quando nessun reato è stato prospettato a carico dei responsabili.
Quando non emergono elementi per distinguere i diversi gradi di responsabilità individuale dei corresponsabili del danno, il debito risarcitorio solidale si ripartisce nei rapporti interni in parti uguali in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2055 c.c., e il riconoscimento del diritto di regresso dei commissari straordinari verso il Ministero corresponsabile non integra una manleva, perché costituisce applicazione del principio di solidarietà passiva e disciplina soltanto il riparto interno del danno senza escludere la responsabilità dei commissari.
Il danno da ritardata attivazione delle procedure concorsuali imputabile agli organi della procedura di amministrazione straordinaria si liquida con riferimento all’incremento del deficit patrimoniale dell’impresa verificatosi tra il momento in cui il ricorso al fallimento avrebbe dovuto intervenire e la dichiarazione di fallimento, misurando, mediante le opportune rettifiche delle singole voci patrimoniali, la sola perdita di gestione del periodo concretamente riconducibile alla condotta dei responsabili.