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Tribunale di Catanzaro, 20 Luglio 2021, n. 1217/2021

Esclusione di diritto del socio fallito di cooperativa e valenza ricognitiva dell’annotazione nel libro dei soci

Tribunale di Catanzaro, 20 Luglio 2021, n. 1217/2021
Esclusione di diritto del socio fallito di cooperativa e valenza ricognitiva dell’annotazione nel libro dei soci

Nella società cooperativa l’esclusione del socio dichiarato fallito opera di diritto [ai sensi dell’art. 2524 c.c. nel testo all’epoca vigente e dello statuto], senza necessità di alcuna delibera, sicché l’annotazione dell’esclusione e la cancellazione del nominativo del socio dal libro dei soci costituiscono un’attività meramente materiale, con valenza solo ricognitiva di un effetto già prodottosi per legge sin dal momento in cui si è verificata la situazione di fatto che genera l’esclusione. Il socio escluso non può pertanto vantare diritti che presuppongono la qualità di socio [quale la partecipazione alle riserve divenute distribuibili a seguito della successiva fusione per incorporazione della cooperativa], ancorché il suo nominativo sia rimasto iscritto nel libro dei soci fino a tale momento.

Il principio del «dedotto e deducibile», in virtù del quale l’efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concerne le ragioni non dedotte che si presentino come antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che è precluso alle parti proporre, in altro giudizio, qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato. È pertanto preclusa dal giudicato che abbia accertato la perdita della qualità di socio a una certa data e rigettato la domanda di liquidazione della quota la nuova domanda di liquidazione fondata sulla permanenza del rapporto sociale fino a una data successiva.

Il giudicato copre il deducibile anche quando il giudice d’appello, ritenendo nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. la domanda fondata su una diversa ricostruzione della durata del rapporto sociale, abbia dichiarato inammissibile il gravame senza pronunciarsi su di essa.

L’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio dal giudice, perché il suo accertamento mira a evitare la formazione di giudicati contrastanti, in conformità al principio del ne bis in idem, e corrisponde a un preciso interesse pubblico all’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione.

Data Sentenza: 20/07/2021
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Alessia Dattilo
Registro: RG 5282 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/12/2022
Massima a cura di: Francesco Gennaro Pezone
Francesco Gennaro Pezone

Laureato con lode presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, indirizzo d'impresa. Cultore della materia in Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Commerciale e Diritto Bancario all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tirocinante presso la sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Milano. Abilitato all'esercizio della professione forense.

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