L’inganno è elemento costitutivo della fattispecie di dolo disciplinata dagli articoli 1439 e 1440 del codice civile, nonché presupposto fondamentale sia della domanda di annullamento per dolo determinante sia della pretesa risarcitoria per dolo incidente. Pertanto, l’attore che agisce in giudizio al fine di ottenere l’annullamento di un contratto di cessione di quote è gravato dall’onere di provare di esser stato indotto a concludere un contratto a causa di un errore ascrivibile agli artifici perpetrati dal convenuto. [Come sottolineato dal Tribunale nel caso in esame, la mancata realizzazione di mere previsioni di budget non è, di per sé, elemento idoneo ad integrare gli estremi dell’inganno che, per sua natura, non può che vertere su una circostanza di fatto inesistente che viene affermata come vera.]