L’annullamento ex art. 2475–ter, co. 1, c.c. del contratto di affitto di azienda concluso dall’amministratore della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, e il conseguente sequestro giudiziario dell’azienda affittata, può essere richiesto solo dalla società, dovendosi invece escludere tale legittimazione in capo al socio, il quale può unicamente proporre il diverso rimedio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore ex art. 2476 c.c. nel caso in cui la vicenda sia dannosa per la società.