L’annullamento della delibera di esclusione di un socio dalla compagine societaria, non precedentemente sospesa ex art. 2378 c.c., ha efficacia retroattiva limitatamente alle questioni patrimoniali e non si estende, invece, a quegli aspetti che incidono sul preminente interesse della società alla certezza e alla stabilità del proprio operato, ancorché dall’annullamento della delibera di esclusione derivi una modifica della composizione della maggioranza.