Il giudizio di approvazione del rendiconto dell’amministratore giudiziario [nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c.], disciplinato dall’art. 94 disp. att. c.c., è limitato alla verifica delle risultanze contabili dell’attività dell’amministratore; la previsione per cui non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti esclude, di regola, censure sul merito dell’attività gestoria. L’operato dell’amministratore giudiziario resta comunque censurabile, perché la società che lo ritenga responsabile di violazioni dannose dei propri obblighi può proporre nei suoi confronti un’autonoma azione di responsabilità.
Esulano dal giudizio di rendiconto dell’amministratore giudiziario, perché attengono alle scelte gestorie e non alle risultanze contabili, le contestazioni relative al prezzo di alienazione del ramo d’azienda determinato sulla base di una perizia di stima, alla mancata redazione dell’inventario fisico del magazzino, all’individuazione dei beni compresi nel perimetro della cessione e alla verifica della loro esistenza fisica, alla decisione di ritenere esaustivo il prezzo fatturato e all’applicazione degli sconti; tali decisioni, se non giustificate alla stregua della business judgement rule, possono al più fondare la responsabilità dell’amministratore. Esula parimenti dal giudizio la verifica dei criteri valutativi adottati per la rappresentazione in bilancio dei dati contabili, quale la ragionevole certezza dell’incasso di un credito.
La transazione conclusa dall’amministratore giudiziario senza l’autorizzazione del tribunale richiesta dal provvedimento di nomina per gli atti di straordinaria amministrazione non è sindacabile nel merito in sede di rendiconto quando sia coerente con la gestione aziendale e non estranea all’oggetto sociale e non siano contestati l’importo e la causale delle somme erogate, perché in tal caso l’amministratore viola il regime autorizzativo senza eccedere i limiti dei poteri conferiti. L’eventuale inefficacia del contratto concluso senza autorizzazione deve essere fatta valere dalla società con un’autonoma azione, e il conto della gestione non può essere rettificato con l’inserimento di una posta risarcitoria a carico dell’amministratore se la società non prospetta alcun danno derivante dalla transazione.