L’esternalizzazione delle funzioni amministrative, contabili e fiscali, unitamente alla nomina di un revisore esterno, nonché la previsione nell’organigramma aziendale di responsabili operativi accanto all’amministratore unico, non sono elementi sufficienti a comprovare la sussistenza di assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 cod. civ., qualora non siano individuate le strutture interne deputate a interfacciarsi con tali soggetti esterni, così da consentire la raccolta e l’elaborazione delle informazioni gestionali, contabili e fiscali necessarie a orientare tempestivamente l’attività d’impresa e a rilevare eventuali segnali di crisi.
In pendenza del giudizio ex art. 2409 cod. civ., la mera sostituzione dell’organo amministrativo non impone la sospensione del procedimento ove il nuovo amministratore, pur dotato di una significativa esperienza gestionale, non risulti in possesso di specifiche competenze nella gestione della crisi d’impresa in cui versa la società.