Ricerca Sentenze
Corte d'appello di Napoli, 10 Novembre 2025, n. 5570/2025

Azienda distratta dall’amministratore, danno risarcibile e irrilevanza del patrimonio netto negativo nell’azione del curatore

Corte d'appello di Napoli, 10 Novembre 2025, n. 5570/2025
Azienda distratta dall’amministratore, danno risarcibile e irrilevanza del patrimonio netto negativo nell’azione del curatore

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. contro l’amministratore che ha distratto l’azienda sociale, il danno è pari al valore dei beni aziendali distratti, che non può essere identificato con il valore negativo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, perché il valore dell’azienda corrisponde al suo prezzo di mercato, determinato tenendo conto non solo delle attività e delle passività ma anche della capacità di generare redditi futuri, mentre il patrimonio netto esprime soltanto la differenza tra le attività e le passività iscritte in bilancio [azienda, unico bene della società poi fallita, concessa in affitto al suocero dell’amministratore con contratto ritenuto simulato, senza riscossione dei canoni, e beni non rinvenuti alla data del fallimento; condanna contenuta nel limite della domanda di 300.000 euro].

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore di società fallita, la difficoltà di fornire la prova esatta del danno, quando è riconducibile proprio alle condotte di mala gestio accertate, quali l’omessa tenuta delle scritture contabili, il mancato deposito dei bilanci e la distrazione integrale dei beni aziendali, che hanno impedito di ricostruire il patrimonio sociale e di verificare il valore reale dei beni distratti, non giustifica il rigetto della domanda risarcitoria né il diniego della liquidazione equitativa motivato con la mancata indicazione delle ragioni che impediscono un accertamento analitico degli effetti dannosi delle singole condotte.

Quando la distrazione integrale dei beni aziendali non consente di verificare se il valore attribuito all’azienda nel contratto di affitto corrisponda al suo reale valore di mercato, il valore dell’azienda distratta dall’amministratore può essere desunto dal valore delle immobilizzazioni materiali indicato nell’ultimo bilancio regolarmente approvato della società, se l’azienda, con i relativi beni strumentali e le merci, ne costituiva l’unico bene materiale.

Integra una distrazione dell’azienda sociale, fonte di responsabilità dell’amministratore, la concessione in affitto dell’unica azienda della società a un affine dell’amministratore priva di valida giustificazione, seguita dalla mancata riscossione dei canoni, dall’omessa richiesta del loro pagamento in via stragiudiziale o giudiziale e dal mancato rinvenimento dei beni aziendali alla data del fallimento, perché tali circostanze avvalorano la natura simulata dell’atto, posto in essere al solo scopo di sottrarre i beni alla massa fallimentare, e privano la società della capacità di produrre utili.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., grava sull’amministratore l’onere di provare di avere regolarmente tenuto la contabilità e depositato periodicamente i bilanci, e l’inosservanza di tali doveri costituisce condotta negligente da cui consegue un danno per la società e per i creditori, perché impedisce al curatore di ricostruire il patrimonio sociale e di esercitare le eventuali azioni recuperatorie.

Le prove assunte in un processo penale, anche tra parti diverse, e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p., come la sentenza penale di cui non sia provato il passaggio in giudicato, sono liberamente valutabili dal giudice civile come prove precostituite e atipiche, se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio, ai fini dell’accertamento dell’illecito civile, compresa la responsabilità dell’amministratore per le condotte di bancarotta documentale e distrattiva accertate in sede penale.

Chi invoca il giudicato esterno ha l’onere di provarlo producendo non soltanto la sentenza resa nell’altro procedimento ma anche l’idonea certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che essa non è soggetta a impugnazione, perché la mancata contestazione dell’affermato passaggio in giudicato non equivale ad ammissione della circostanza e non grava sull’altra parte l’onere di dimostrare l’impugnabilità della sentenza.

Data Sentenza: 10/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Molfino
Relatore: Roberto Notaro
Registro: RG 4511 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo