Qualora sia pendente in sede di appello la decisione su un lodo arbitrale che verte su questione contestualmente portata alla cognizione dei giudici ordinari, questi ultimi – in applicazione dell’art. 337, co. 2, c.p.c. – devono sospendere il giudizio avanti a sé, previa valutazione prognostica sull’esito dell’impugnazione del lodo.