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Tribunale di Firenze, 16 Luglio 2025, n. 2518/2025

Svalutazione dei crediti verso consumatori e accertamento della perdita del capitale nell’azione di responsabilità

Tribunale di Firenze, 16 Luglio 2025, n. 2518/2025
Svalutazione dei crediti verso consumatori e accertamento della perdita del capitale nell’azione di responsabilità

La svalutazione dei crediti è dovuta quando diviene probabile che essi non saranno soddisfatti, in tutto o in parte, e il solo decorso del tempo non la impone automaticamente. Nei rapporti tra imprese tale momento è normalmente individuato nel decorso di un anno dall’insorgenza del credito, perché i pagamenti sono di regola eseguiti alle scadenze pattuite; nei confronti di una clientela composta da consumatori persone fisiche [non esposti a procedure concorsuali], il trascorrere del tempo è invece poco significativo, e un fondo svalutazione va accantonato solo se e nella misura in cui la perdita di crediti per prescrizione abbia raggiunto un livello significativo, rivelando un’incapacità endemica della società di realizzarli.

Il fondo destinato a coprire le prevedibili perdite future per prescrizione può essere quantificato applicando, anno per anno, all’ammontare dei crediti esistenti nell’esercizio la percentuale di estinzione per prescrizione dei crediti sorti dieci anni prima, in aggiunta allo storno dall’attivo dei crediti già prescritti.

All’amministratore cessato dalla carica è imputabile soltanto la prosecuzione dell’attività in assenza di capitale avvenuta durante la sua gestione; ai fini dell’accertamento della perdita del capitale rileva pertanto la sola prescrizione dei crediti maturata finché egli è rimasto in carica. Per la stessa ragione l’amministratore cessato risponde soltanto delle dismissioni di beni sociali anteriori alla sostituzione dell’organo gestorio.

L’incremento del deficit patrimoniale è risarcibile come danno soltanto se conseguente alla violazione dell’obbligo di cessare l’attività d’impresa tipica e di sostituirla con una gestione meramente conservativa del patrimonio.

Le somme erogate o lasciate agli agenti in eccedenza rispetto al dovuto, con funzione di provvista da spendere in compensazione di crediti degli agenti, costituiscono crediti effettivi della società, correttamente iscritti in bilancio come tali, finché non siano rinunciati o estinti per prescrizione.

Il fondo rischi per una pretesa tributaria va appostato quando il debito appare probabile. L’amministratore può ritenere più probabile l’insussistenza del debito quando la società sia risultata vittoriosa nei gradi di merito, mentre per il principio di prudenza il fondo va rilevato nel periodo compreso tra la notifica dell’accertamento e la sentenza di primo grado; l’entità della pretesa è irrilevante ai fini della probabilità della sua fondatezza.

I debiti iscritti in bilancio e poi esclusi dallo stato passivo per ragioni legate al regime probatorio della concorsualità [inopponibilità alla procedura di atti interruttivi privi di data certa] vanno considerati in ottica ex ante ai fini della ricostruzione dell’evoluzione patrimoniale della società e delle condotte dovute dall’amministratore, mentre la loro esclusione rileva ex post nella quantificazione del danno.

La cessione di una partecipazione al valore nominale, a fronte di una partecipata in perdita sistematica e con capitale versato solo in parte, rientra nella regola dell’insindacabilità delle scelte di impresa quando la differenza rispetto al valore stimato non la renda manifestamente irragionevole e manchi la prova della possibilità di reperire sul mercato un acquirente disposto a pagare un prezzo maggiore.

Data Sentenza: 16/07/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RG 7819 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/12/2025
Massima a cura di: Gregorio Baldoli
Gregorio Baldoli

Gregorio Baldoli è un avvocato specializzato nel contenzioso giudiziale e arbitrale, sia domestico che internazionale, in materia civile e societaria. È stato coinvolto in qualità di avvocato, segretario o assistente di tribunali arbitrali in svariati arbitrati internazionali (sia commerciali che d’investimento) soggetti a diversi regolamenti (ICC, ICSID, CAM, Swiss Rules, UNCITRAL) in controversie di rilievo nei settori energetico, farmaceutico nonché in materia di M&A e di diritti d’immagine. Prima di iniziare a collaborare con lo studio legale ArbLit, Gregorio Baldoli ha svolto la pratica forense presso la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano (B) e ha lavorato presso un primario studio legale milanese, acquisendo esperienza nel contenzioso e nella consulenza societaria. Nel 2018, egli ha conseguito un LL.M. in “International Commercial Arbitration Law” presso l’Università di Stoccolma.

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