In tema di responsabilità degli amministratori di società cooperativa, sussiste la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio di amministrazione per i danni derivanti da operazioni pregiudizievoli per la società, anche in presenza di deleghe o compiti esecutivi attribuiti ad alcuni amministratori. Il nesso causale tra la condotta omissiva degli amministratori non esecutivi e il pregiudizio subito dalla società sussiste indipendentemente dalla prova di un loro diretto coinvolgimento nell’operazione dannosa, essendo sufficiente la violazione del dovere di vigilanza e la mancata attivazione dei poteri loro spettanti per impedire atti pregiudizievoli.
La redazione del bilancio di esercizio e, più in generale, la tenuta della contabilità costituisce compito fondamentale di tutti i componenti del c.d.a. Si tratta di compito non delegabile che rende quindi tutti i consiglieri, attributari o meno di deleghe di gestione, inscindibilmente responsabili verso la società, i creditori ed i soci quanto al rispetto delle regole di veritiera, corretta e chiara redazione di tale essenziale documento contabile annuale e del libro giornale.
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dal codice civile, in caso di fallimento della società stessa, confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi della l. fall.
Il d.l. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24.0.2012, n. 27, ha attribuito l’azione sociale di responsabilità alla competenza funzionale delle sezioni specializzate prevista dall’art. 1, d.lgs. 27.6.2003. La proposizione da parte del curatore fallimentare dell’azione di responsabilità prevista dall’art. 146 l. fall. non comporta la competenza del tribunale fallimentare in quanto è pacifica la competenza della sezione specializzata del Tribunale delle imprese in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque proposte.
La competenza territoriale per l’azione di risarcimento del danno extracontrattuale promossa dalla curatela fallimentare spetta al giudice del luogo ove l’evento dannoso si è verificato, da indentificarsi nel luogo ove ha sede l’impresa.