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Tribunale di Milano, 8 Marzo 2024, n. 2589/2024

Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per sanzioni, interessi e aggi derivanti dall’inadempimento degli obblighi fiscali

Tribunale di Milano, 8 Marzo 2024, n. 2589/2024
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per sanzioni, interessi e aggi derivanti dall’inadempimento degli obblighi fiscali

L’amministratore è onerato dell’adempimento degli obblighi fiscali formali e sostanziali, assistiti da sanzioni amministrative e penali, che gravano sulla società amministrata. Quando l’amministratore sia inadempiente a tali obblighi e l’inadempimento abbia determinato l’irrogazione di sanzioni a carico della società, egli risponde verso la società del pregiudizio che il suo comportamento le ha causato, pari all’ammontare di sanzioni, interessi e aggi; l’omesso pagamento del debito d’imposta resta invece imputabile soltanto alla società.

L’amministratore risponde del danno da sanzioni, interessi e aggi sia per gli inadempimenti occorsi quando la società era in bonis, perché in tal caso il pregiudizio dipende proprio e soltanto dalla sua negligenza nell’adempiere ai doveri fiscali, sia per quelli occorsi quando, perduto il capitale, l’attività sociale è stata illegittimamente proseguita a fini non conservativi, perché in tal caso il danno deriva dall’illegittima prosecuzione dell’attività economica, che ha determinato i presupposti dei debiti fiscali poi non onorati.

Il danno da sanzioni, interessi e aggi costituisce parte del più ampio sbilancio patrimoniale derivante dall’esercizio non conservativo e illegittimo dell’attività d’impresa, ma il curatore che esercita l’azione sociale di responsabilità può limitare la domanda risarcitoria a quella sola componente.

Accertata la responsabilità degli amministratori per l’illegittima prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale ex artt. 2484, co. 1, n. 4, e 2486 c.c., l’assenza di scritture contabili all’apertura della procedura concorsuale fa presumere il danno risarcibile in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 2486, co. 3, c.c.

L’obbligo di corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e della documentazione amministrativa ex artt. 2214 e 2478 c.c. grava su tutti i componenti del consiglio di amministrazione; la sua violazione rileva perché impedisce al curatore di ricostruire crediti da recuperare, eventuali atti distrattivi, ulteriori responsabilità e azioni esperibili, e di quantificare esattamente il danno.

Possono essere iscritti in bilancio soltanto i crediti fiscali certi e determinati; il credito IVA incerto o insussistente [perché la società ha omesso la dichiarazione e non ha esibito la documentazione in sede di verifica] va eliminato ai fini dell’accertamento della perdita del capitale sociale.

L’amministratore che, a propria discolpa, deduce di essere stato estromesso dalla gestione ad opera del coamministratore è tenuto a provarlo; in difetto, e a fronte di elementi che dimostrano il suo ruolo attivo nelle funzioni amministrative e contabili, risponde degli addebiti di mala gestio.

Gli avvisi di accertamento notificati alla società e agli amministratori e non impugnati divengono definitivi, e le loro risultanze sono imputabili alla società e, ai fini dell’azione di responsabilità, ai suoi amministratori. È irrilevante l’eccezione dell’amministratore relativa alla mancata produzione delle cartelle esattoriali, quando il credito tributario sia stato ammesso al passivo senza contestazioni nella sede della verifica dello stato passivo.

In caso di transazione tra il fallimento e uno degli amministratori corresponsabili, la condanna dell’altro amministratore non può superare la quota del danno complessivo corrispondente alla responsabilità a lui imputabile, che in mancanza di elementi per una diversa graduazione si presume paritaria ai sensi dell’art. 1298, co. 2, c.c.

Data Sentenza: 08/03/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro: RG 20089 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 10/05/2024
Massima a cura di: Flaminia Marasà
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