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Tribunale di Milano, 15 Dicembre 2016

Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c., nullità della citazione e riflessi in tema di prescrizione, responsabilità per omesso controllo.

Tribunale di Milano, 15 Dicembre 2016
Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c., nullità della citazione e riflessi in tema di prescrizione, responsabilità per omesso controllo.

La nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c.,  avendo come presupposto l’indeterminatezza dei fatti contestati, esclude la salvezza de “gli effetti sostanziali e processuali” della domanda, invece prevista per la diversa fattispecie di cui all’art. 164 co. 1 c.p.c.: in tal senso, infatti, solo il nuovo “atto integrativo” vale a individuare la domanda prodotta in giudizio, senza alcun limite in relazione all’ampiezza dei poteri dispositivi dell’attore.

La notifica dell’atto di citazione dichiarato nullo ex art. 164 co. 4 c.p.c. non vale ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 co. 1, c.c. (con gli ulteriori effetti di cui all’art. 2945 co. 2 c.c.); tuttavia, non si esclude che il medesimo atto, recando comunque una precisa indicazione del petitum rivendicato e del titolo giuridico che fin dall’origine si intendeva far valere, insieme con una pur generica contestazione dei fatti addebitati, possa valere ai più limitati fini di “messa in mora” dei destinatari rilevante ex art. 2943 co. 4 c.c..

In materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l’ordinaria diligenza (così da ultimo Cass. 4899/2016; in origine Cass. SS.UU. 576/08).

La denuncia di una complessiva inadeguatezza degli assetti organizzativi della società così come del dovere degli amministratori di “agire informati” finisce per riproporre una fattispecie di responsabilità per “omesso controllo” (di fatto una sorta di vera e propria “responsabilità oggettiva”), deliberatamente rifiutata dalla riforma del 2003 con l’abrogazione della generale previsione di cui al previgente art. 2392 co. 2 c.c..

Data Sentenza: 15/12/2016
Registro: RG 13835 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/01/2017
Massima a cura di: Daniela Russo
Daniela Russo

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano. Master in diritto societario presso la Scuola di Formazione IPSOA e partecipazione al Corso di perfezionamento in diritto societario presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario.

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