La ratifica dell’operato dell’amministratore effettuata con delibera assembleare non equivale a transazione o rinuncia e pertanto non esclude la responsabilità dello stesso per i fatti oggetto di ratifica. Ciò si desume per la s.p.a. dal dettato dell’art. 2364, co. 1, n. 5 e per la s.r.l. dalla previsione della responsabilità dei soci di cui all’art. 2476, co. 7. La ratifica ex post da parte dell’assemblea degli atti compiuti dagli amministratori può liberare questi ultimi dalle loro responsabilità solo qualora ricorrano le condizioni rispettivamente richieste dagli artt. 2393, ult. co., c.c. e 2476, co. 3, c.c.