Chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci di una società – tanto quando agisca la medesima società, tanto quando agiscano i creditori sociali o il curatore fallimentare – deve allegare e provare sia l’esistenza di un danno attuale e concreto sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell’amministratore e/o del sindaco.
L’inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori e/o ai sindaci non giustifica di per sé la condanna al risarcimento del danno, laddove non sia dimostrato che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma rispetto al quale deve essere identificata anche l’entità della incidenza risarcitoria.
L’onere di allegare e provare l’ “an” e il “quantum” del danno cagionato dagli amministratori e/o dai sindaci non può dirsi superato a seguito delle modifiche intervenute in relazione all’art. 2486 c.c.: il c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali costituisce esclusivamente parametro per una liquidazione equitativa del danno, previa dimostrazione dei presupposti del danno medesimo e al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 1226 c.c..