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Tribunale di Milano, 14 Luglio 2017, n. 8000/2017

Quantificazione equitativa del danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale

Tribunale di Milano, 14 Luglio 2017, n. 8000/2017
Quantificazione equitativa del danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale

Il danno arrecato ai creditori dall’indebita prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale [di s.r.l. poi fallita] può essere equitativamente quantificato, in assenza della possibilità di più precisi riscontri date le carenze della documentazione contabile, in misura pari all’ammontare dei debiti ammessi al passivo e sorti nel periodo successivo al verificarsi della causa di scioglimento, dal quale va dedotta, sempre in via equitativa, una percentuale corrispondente ai costi di liquidazione che l’impresa avrebbe comunque dovuto sostenere anche laddove lo scioglimento fosse stato tempestivamente accertato dall’amministratore [fattispecie anteriore all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c. ad opera dell’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14].

L’aggravamento del dissesto derivante dall’indebita prosecuzione dell’attività sociale può essere dimostrato in via indiziaria, valorizzando la sentenza di applicazione della pena pronunciata per il corrispondente reato, la mancata consegna al curatore delle scritture contabili, il ricorso abusivo al credito e la composizione del passivo fallimentare, quando quest’ultima riveli che la parte più rilevante dei debiti è sorta nel periodo successivo alla perdita del capitale.

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice civile [chiamato a pronunciarsi sull’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore per le medesime condotte], il quale, ove intenda disconoscerne l’efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una responsabilità insussistente e il giudice penale vi abbia prestato fede. Tale sentenza, pur non essendo assistita dall’efficacia del giudicato, può quindi essere utilizzata come prova nel giudizio civile.

La prospettazione di condotte distrattive dell’amministratore, ancorché recepita nell’imputazione penale, è di per sé insufficiente a fondare la pretesa risarcitoria del curatore, che deve dimostrare il pregiudizio patrimoniale derivatone; tale pregiudizio difetta quando i beni asseritamente distratti [sottoposti a sequestro] restano suscettibili di essere recuperati dalla curatela. Allo stesso modo, l’irregolare tenuta delle scritture contabili e il ricorso abusivo al credito danno luogo a risarcimento solo se l’attore allega e prova uno specifico pregiudizio al patrimonio sociale o ai creditori direttamente derivante da tali condotte.

L’art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione avente ad oggetto l’intero debito, perché è la comunanza dell’oggetto della transazione che consente al condebitore solidale, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se la transazione stipulata tra il creditore e uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota di quest’ultimo, occorre distinguere: se il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il debito residuo gravante sugli altri si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; se invece il pagamento è stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati si riduce in misura pari alla quota di chi ha transatto.

In mancanza di diverse risultanze, la quota di responsabilità del coobbligato solidale [coamministratore] che ha transatto con la curatela si presume pari a quella degli altri responsabili, ai sensi dell’art. 2055 c.c.

La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, perché devono ritenersi compresi nell’originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.

Data Sentenza: 14/07/2017
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Elena Riva Crugnola
Registro: RG 51675 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 10/01/2022
Massima a cura di: Chiara Presciani
Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di Milano.

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