È nullo, o comunque non riconoscibile nell’ordinamento perché estraneo alla nozione di cui all’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 resa esecutiva con l. n. 364/1989, l’atto istitutivo di trust nel quale manchi nella sostanza un vero affidamento intersoggettivo dei beni che il disponente intende segregare, come avviene quando disponente, trustee e beneficiario coincidono. Il trust postula infatti in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente a vantaggio dei beneficiari; se le tre figure coincidono, la proprietà del trustee non differisce dalla proprietà piena, e l’utilizzo abusivo dello strumento di segregazione patrimoniale si risolve in un negozio in elusiva violazione della norma imperativa dell’art. 2740 c.c., sanzionabile ai sensi degli artt. 1344, 1345 e 1418 c.c.
Non vale a escludere la nullità del trust autodichiarato con coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario il richiamo alle pronunce rese in materia tributaria sull’imposta applicabile agli atti istitutivi di trust, perché esse affrontano soltanto il regime fiscale degli atti, concludendo per l’assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza fino al trasferimento dei beni ai beneficiari diversi dal disponente.
È negligente l’amministratore unico che affida a un consulente esterno il maneggio dell’intera cassa sociale, consentendo che gli incassi dei crediti della società confluiscano su conti estranei a questa, senza prevedere alcun meccanismo di controllo e a fronte di compensi assai rilevanti, e che omette di vigilare sul suo operato. La circostanza che il consulente abbia agito come amministratore di fatto non esonera l’amministratore di diritto da responsabilità, perché ammette una condotta di totale abbandono della gestione in contrasto con i più elementari doveri gestori; le condizioni personali dell’amministratore che gli impediscano di gestire la società avrebbero semmai imposto la sua sostituzione o l’avvio della liquidazione con la nomina di un liquidatore diverso.
L’amministratore la cui condotta negligente ha reso possibile la distrazione di fondi sociali da parte di un terzo risponde in solido con questo verso la società e i creditori, e la curatela può rivolgersi anche soltanto a lui per il risarcimento; la titolarità di un credito restitutorio verso il terzo non elide il danno quando questi sia nullatenente e le iniziative di recupero risultino infruttuose. Costituiscono danno anche i compensi corrisposti al consulente che non risultano giustificati da specifiche prestazioni documentate in favore della società o che si riferiscono ad attività rimaste prive di utilità per essa [ricorso per concordato preventivo predisposto e non depositato].
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore contro l’amministratore, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento dell’obbligo di destinare a fini sociali le somme incassate dai debitori della società [desumibili dal confronto tra i crediti risultanti dalle situazioni contabili predisposte dall’organo gestorio e quelli residui alla data del fallimento], grava sull’amministratore l’onere di dimostrare la specifica lecita destinazione dei fondi; restano invece privi di prova gli incassi affermati sulla base di mere dichiarazioni dei debitori di avere già pagato, non prodotte e prive di riscontro.
È inammissibile la domanda del convenuto volta ad accertare il grado di responsabilità a lui attribuibile rispetto a un terzo coobbligato solidale che non è parte del giudizio e del quale non sia stata chiesta la chiamata in causa; intesa come riconvenzionale nei confronti dell’attore, essa è tardiva se il convenuto si è costituito soltanto alla prima udienza.
Non è configurabile la simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di persone iscritta nel registro delle imprese, perché anche per tali società vale il principio, affermato per le società di capitali, secondo cui il contratto sociale è anche norma programmatica dell’agire sociale destinata a interferire con gli interessi dei terzi, sicché, compiute le formalità di legge, tipo e scopo sociale sono quelli che emergono dal sistema di pubblicità. Il potere del socio accomandatario di disporre degli immobili della società in accomandita semplice discende dalla sua qualità di socio dotato di poteri di rappresentanza e non dimostra, di per sé, la fittizietà dell’intestazione dei beni alla società.