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Tribunale di Torino, 2 Dicembre 2019, n. 5563/2019

Responsabilità solidale degli amministratori della controllante ex art. 2497 c.c. e assenza di litisconsorzio necessario

Tribunale di Torino, 2 Dicembre 2019, n. 5563/2019
Responsabilità solidale degli amministratori della controllante ex art. 2497 c.c. e assenza di litisconsorzio necessario

La responsabilità di chi abbia preso parte al fatto lesivo, prevista dall’art. 2497, comma 2, c.c., è solidale con quella della società che esercita attività di direzione e coordinamento; in applicazione dei principi in materia di obbligazioni solidali, il curatore della società eterodiretta può agire contro gli amministratori della controllante che abbiano partecipato al fatto lesivo senza convenire in giudizio la controllante, perché tra i condebitori solidali non sussiste litisconsorzio necessario.

Quando il curatore abbia transatto con alcuni dei condebitori solidali [amministratori e sindaci] limitatamente alla loro quota interna di responsabilità, la solidarietà si scioglie rispetto ai transigenti e occorre accertare, nel giudizio contro i non transigenti, la quota ideale di responsabilità di tutti i condebitori. Se l’importo pagato dal transigente è inferiore alla sua quota ideale, il debito residuo dei non transigenti si riduce, in applicazione del principio di parità dell’art. 1298 c.c., in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto; resta estraneo alla fattispecie l’art. 1304, comma 1, c.c., dettato per la transazione avente a oggetto l’intero debito.

L’acquisto da parte della società di aziende di valore nullo genera un danno pari al prezzo pagato, anche quando la provvista provenga da un finanziamento della controllante, perché le somme erogate, una volta entrate nel patrimonio della controllata, costituiscono un suo cespite attivo. È gravemente negligente l’amministratore che fondi la decisione d’acquisto su una perizia di stima redatta per uno scopo diverso [relazione ex art. 2343-ter c.c. per un conferimento nella controllante], della quale lo stesso autore aveva limitato l’utilizzabilità, perché resta sindacabile la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione.

Accertata la perdita del capitale sociale rilevante ai sensi dell’art. 2447 c.c., gli amministratori devono procedere immediatamente agli adempimenti previsti dalla norma, che non possono essere sostituiti dalla ricerca di nuovi investitori o finanziatori; la prosecuzione dell’attività sociale nell’attesa dell’esito di tale ricerca espone gli amministratori a responsabilità.

Gli amministratori privi di deleghe rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori delegati qualora siano a conoscenza di dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento o abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati, e non vanno esenti da responsabilità adducendo un’insufficiente informazione spontanea da parte degli organi delegati. L’assenza dell’amministratore dalla riunione consiliare che ha deliberato l’operazione dannosa non costituisce un’esimente, perché l’assunzione della carica comporta il dovere minimo di diligenza di controllare le decisioni più incidenti sull’attività sociale, e la sua inerzia gli è addebitabile a titolo di colpa.

Ai fini dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. è irrilevante che i crediti sociali siano anteriori o posteriori all’atto di mala gestio, perché rileva il carattere pregiudizievole dell’atto per il patrimonio sociale nel suo complesso, idoneo a pregiudicare allo stesso modo i creditori anteriori e quelli posteriori.

Nell’azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dal curatore, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento, salvo che l’amministratore alleghi e provi fatti sintomatici di assoluta evidenza dai quali i creditori avrebbero potuto desumere in precedenza l’insufficienza del patrimonio sociale; tale prova è preclusa quando i creditori disponevano soltanto di bilanci non veritieri.

L’autorizzazione del giudice delegato all’esercizio dell’azione ex art. 2497 c.c., intervenuta nel corso del giudizio, opera con effetto ex tunc e supera il difetto di autorizzazione esistente al momento della proposizione della domanda.

Data Sentenza: 02/12/2019
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Luca Martinat
Registro: RG 4072 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/04/2022
Massima a cura di: Giulia Casarsa
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